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LA COSTITUZIONE ITALIANA 1947 - Coggle Diagram
LA COSTITUZIONE ITALIANA 1947
I primi dodici articoli della Costituzione stabiliscono i Principi supremi del nostro ordinamento giuridico, non possono essere modificati neanche attraverso il procedimento di revisione costituzionale.
È divisa in quattro parti.
Parte II;
Disposizioni finali.
Parte I;
Principi Fondamentali;
Per la stesura del testo costituzionale i deputati della Costituente nominarono una commissione di 75
persone, divisa in tre sottocommissioni.
ARTICOLO 2
ARTICOLO 52
solidarietà politica.
ARTICOLO 22
concetti che segnano una netta linea di demarcazione rispetto al periodo fascista.
ARTICOLO 53
Doveri di solidarietà sociale
ARTICOLO 5
ARTICOLO 71
chiarisce chi può presentare “proposte di legge”.
ARTICOLO 70
demanda al Parlamento la funzione di promulgare le leggi.
ARTICOLO 76
Quali sono le caratteristiche di questa “delega”?
Il tempo limitato, ovvero deve essere esercitata entro un tempo limitato;
Definisce l’”oggetto” della delega
Modalità normative, ovvero principi e criteri a cui il Governo deve attenersi;
Il Governo recepisce la Legge-delega ed emette il DECRETO LEGISLATIVO
ARTICOLO 75
referendum è una fonte di diritto NEGATIVA in quando permette (con e dentro le condizioni dettate dall’articolo) di abrogare (cancellare) atti aventi diritto di Legge
ARTICOLO 3
la Repubblica non può “ignorare” (rimuovendo gli ostacoli) le situazioni di disequilibrio sociale.
ARTICOLO 77
DECRETO LEGGE
Nel primo comma si ribadisce il concetto dell’Articolo 70.
Nel secondo comma viene introdotta la possibilità che il Governo adotti “provvedimenti provvisori aventi
forza di legge” con delle “limitazioni”.
Il terzo comma ci indica che i Decreti-Legge devono essere convertiti in Legge entro SESSANTA GIORNI
DALLA LORO PUBBLICAZIONE