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mappe del cap 1 (1,2,3,4) - Coggle Diagram
mappe del cap 1 (1,2,3,4)
mappa 1
Società e impresa
L’attività delle società presenta di regola tutti i caratteri propri dell’attività di impresa, dunque le società sono di regola titolari di un’impresa collettiva, e ad esse è applicabile la disciplina dell’attività d’impresa (se attività commerciale, anche fallimento).
Società senza impresa
Ma le società possono essere utilizzate anche per l’esercizio di attività produttiva a carattere non imprenditoriale? È ammissibile la figura della società senza impresa?
La nozione legislativa di società lascia spazio a tale possibilità con riferimento a due diversi fenomeni:
Società occasionali
L’art. 2247 richiede che l’attività delle società abbia carattere produttivo ma non fa cenno al requisito della professionalità richiesto dall’art. 2082 per l’acquisto della qualità di imprenditore; è perciò legittimo che l’esercizio in comune di un’attività economica non professionale (occasionale) è sufficiente per dar vita ad una società senza dare vita ad una impresa.
Alle società occasionali è applicabile la disciplina del tipo di società scelta ma non la disciplina dell’impresa e se l’attività è commerciale ma la società occasionale, questa è sottratta dal fallimento.
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mappa 2
Distinzione tra società e associazioni
Gli elementi di distinzione tra società e associazione risiedono nella natura dell’attività esercitabile e nello scopo-fine perseguibile.
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autodestinazione o eterodestinazione
In breve, la linea di confine fra società ed associazione risiede nell’auto destinazione ai membri del gruppo (scopo lucrativo o economico), o nell’etero destinazione (scopo ideale) dei risultati economici dell’attività.
OGGI
Ma la linea di confine è rigida ed insuperabile? Oggi, è forte la tendenza dei gruppi associativi con scopo ideale a servirsi del più comodo ed agibile strumento della società per azioni, ricorrendo all’espediente di dichiarare nell’atto costitutivo un’attività economica ed uno scopo lucrativo che poi in fatto non vengono perseguiti. Ma queste forme di utilizzazione anomala dell’istituto societario non possono essere considerate legittime se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
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MAPPA 3
Norma di riferimento: art. 2248 c.c.
Art. 2248: “la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III”, cioè dalle norme in tema di comunione, non da quelle sulle società.
Definizione e oggetto della società
La società è un contratto che ha per oggetto l’esercizio in comune di un’attività economica (produttiva).
Tecniche e principi per realizzare il vincolo di destinazione nelle società. Per realizzare tale vincolo di destinazione il legislatore ha usato diverse tecniche nelle società di persone e nelle società di capitali, ma vi sono dei principi comuni:
a) il singolo socio non può liberamente servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei allo svolgimento dell’attività di impresa programmata;
a) il singolo socio non può provocare a sua discrezione lo scioglimento anticipato della società e la conseguente divisione del patrimonio sociale;
b) i creditori personali dei soci non possono soddisfarsi direttamente sul patrimonio della società in quanto questo è aggredibile solo dai creditori sociali, infatti la società gode di autonomia patrimoniale.
Definizione e oggetto della comunione
La comunione, invece, è una situazione giuridica che sorge quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comunione a più persone (art. 1100), ed è una situazione giuridica che ha per oggetto il semplice godimento della cosa comune, secondo la sua normale e naturale destinazione economica.
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DUE CASI
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Impresa coniugale
Si tratta di una figura speciale di comunione di impresa (impresa collettiva senza autonomia patrimoniale) che è stata per legge introdotta dalla riforma di famiglia del 1975.
Infatti formano oggetto della comunione legale fra coniugi anche le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, si tratta appunto dell’azienda o impresa coniugale.
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Creditori personali del singolo coniuge
I creditori personali del singolo coniuge possono soddisfarsi direttamente anche sui beni della comunione legale e, quindi, anche sui beni aziendali; tale diritto è però loro riconosciuto solo fino al valore corrispondente alla quota del coniuge loro debitore e purché i beni personali di questo non siano sufficienti a soddisfarli.
Scioglimento della comunione aziendale
Infine, è prevista una disciplina speciale per lo scioglimento della comunione aziendale che DIVERSA da quella della società: nel caso di impresa coniugale si è in presenza di un’impresa collettiva il cui esercizio non dà vita alla formazione di un patrimonio autonomo e il cui regime non è quello né della comunione, né quello della società di fatto.
L’impresa coniugale è un’impresa collettiva e nulla vieta ai coniugi di costituire una società per il relativo esercizio; è applicabile anche il regime della comunione familiare, sia per quanto riguarda la gestione dell’impresa comune, sia per quanto riguarda il regime patrimoniale.