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attività lecita -> diritto all'indennizzo, responsabilità…
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oggetto di accertamento da parte di un giudice speciale, rappresentato dalla Corte dei Conti. In questo giudizio non è l’amm che ha subito il danno erariale a proporre l’azione di danni ma la Procura della Corte dei Conti, la quale vi provvede a seguito della prestazione di una denuncia da parte della stessa PA entro il termine di prescrizione di 5 anni a decorrere dal verificarsi del danno.
In caso di accertamento della resp amm in capo al funzionario, il giudice può esercitare un significativo potere riduttivo, stabilendo che il funzionario corrisponda, a titolo di risarcimento, non l’intera somma corrispondente alla perdita erariale subita dall’amm, ma una somma inferiore o nessuna somma.
Nel determinare l’entità del danno risarcibile, il giudice deve tenere conto degli eventuali vantaggi comunque conseguiti dall’amm interessata.
L’esercizio del potere riduttivo è escluso nel caso in cui il danno sia stato causato da una condotta dolosa del dipendente.