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6. LE VICENDE DEI DIRITTI E LA CIRCOLAZIONE GIURIDICA
VICENDE
: movimenti e cambiamenti dei diritti; sono
effetti giuridici
determinati da una
fattispecie
. Possono essere:
nascita
,
trasferimento
,
estinzione del diritto
oppure
acquisto
e
perdita del diritto
1) ACQUISTO DEI DIRITTI
: persona diventa titolare di un diritto
ACQUISTO GRATUITO
: non c'è alcun sacrificio economico in cambio dell'acquisto
ACQUISTO ONEROSO
: chi acquista dà qualcosa in cambio del diritto acquistato
ACQUISTO FRA VIVI
: non presuppone la morte dell'autore
ACQUISTO (successione) A CAUSA DI MORTE
: si ha per effetto della morte dell'autore
SUCCESSIONE PARTICOLARE
: successore acquista 1 o + diritti determinati dall'autore
SUCCESSIONE UNIVERSALE
: successore subentra nell'intero patrimonio dell'autore, anche nelle situazioni passive
ACQUISTO ORIGINARIO
: non c'è rapporto tra precedente e nuovo titolare
ACQUISTO DERIVATIVO
(o
successione
): l'acquirente riceve il diritto dal precedente titolare. Chi acquista si chiama
successore
o
avente causa
, chi trasferisce è detto
autore
o
dante causa
(per lui è
alienazione del diritto
)
TITOLO DELL'ACQUISTO
: è la
fattispecie che determina l'acquisto
. L'acquisto di un diritto si effettua solo se il titolare è regolare. Nessuno può trasferire un diritto che non ha
2) PERDITA DEI DIRITTI
: negli
acquisti derivati
ovviamente l'autore perde il suo diritto.
acquisti originari: uno acquista un diritto senza che nessun altro lo perda
3) PRESCRIZIONE ESTINTIVA
: determina l'
estinzione del diritto a causa di una prolungata inerzia del suo titolare
che quindi lo perde per 2 motivi:
esigenza di certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici
il
favore per l'uso produttivo delle risorse
, dal momento il cui il diritto non esercitato è una risorsa economica non valorizzata dal titolare
DIRITTI IMPRESCRITTIBILI
: non soggetti a prescrizione (non si estinguono) e sono il
diritto di proprietà
, i
diritti indisponibili
(diritti della personalità, diritti connessi alle relazioni familiari) e le
singole facoltà
comprese nel diritto.
INIZIO DELLA PRESCRIZIONE
: momento in cui comincia a contarsi il tempo che può portare all'estinzione del diritto, coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere.
TERMINE DELLA PRESCRIZIONE
: periodo di tempo trascorso il quale il diritto si estingue. Il
termine ORDINARIO
è di
10 anni
; i
termini SPECIALI
possono essere
più lunghi
(per diritti reali su cosa altrui che si prescrivono in
20 anni
) o
più brevi
.
Nel calcolo del tempo,
art. 2963
,
NON si tiene conto del
"dies a quo"
cioè del giorno in cui si verifica l'evento che fa partire la prescrizione.
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE
: in presenza di particolari circostanze, il decorso della
prescrizione si arresta ma riprende
quando queste non ci sono più. Al calcolo della prescrizione si tiene conto anche del
decorso ANTERIORE alla sospensione che si somma al periodo successivo alla fine di questa
. Avviene per 2 motivi:
rapporti esistenti fra le parti
che possono scoraggiare l'esercizio di azioni legali del titolare verso la controparte (sospesa fra moglie e marito)
condizioni soggettive del titolare
tali da portare difficoltà all'esercizio del diritto
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
: provocata da un atto che smentisce i presupposti su cui si fonda la prescrizione, ovvero l'
inerzia del titolare
del diritto e l'
affidamento di controparte riguardo la cancellazione del diritto
. Gli
ATTI INTERRUTTIVI
della prescrizione sono:
atti provenienti dal TITOLARE
, che rappresentano l'esercizio del diritto, che possono consistere in una domanda giudiziale
atti provenienti da CONTROPARTE
e consistenti nel riconoscimento del diritto altrui.
La prescrizione ricomincia a decorrere dal momento dell'interruzione,
azzerando il periodo anteriore all'atto interruttivo
.
POSIZIONE DELLE PARTI
:
l'inderogabilità
della prescrizione dichiara che:
non è ammessa la modifica dei termini di durata
della prescrizione
non è ammessa la rinuncia preventiva
alla prescrizione
4) PRESCRIZIONE PRESUNTIVA
: non determina l'estinzione del diritto, ma
fa presumere che il credito sia stato pagato
subito dopo la prestazione, senza reclami.
5) DECADENZA:
un diritto non esercitato per un certo periodo di tempo si estingue
. La finalità della decadenza è garantire certezza nelle situazioni e nei rapporti giuridici.
Non può essere né interrotta né sospesa
.
se riguarda i diritti
INDISPONIBILI
, le parti
non possono modificare la decadenza
né rinunciarvi
se riguarda i diritti
DISPONIBILI
, la decadenza
può essere modificabile
e le parti possono fissare dei termini diversi (
decadenza convenzionale
)
6) CIRCOLAZIONE GIURIDICA
: i
diritti
invece di rimanere fermi in capo al titolare
si trasferiscono continuamente ad altre persone
che li acquistano -> condiziona l'andamento del sistema economico
importante
garantire sicurezza
negli acquisti per
garantire dinamismo
nella circolazione giuridica
TUTELA DELL'AFFIDAMENTO
: garantire la sicurezza negli acquisti richiede di proteggere l'affidamento
di chi acquista
7) PUBBLICITA'
: tramite i
mezzi di pubblicità
, certi fatti vengono conosciuti da chiunque, per legge.
PUBBLICITA' NOTIZIA
: se il fatto/atto non viene pubblicizzato non gli impedisce di esistere (es: matrimoni)
PUBBLICITA' DICHIARATIVA
: serve a far si che l'atto sia opponibile a chiunque o efficace verso chiunque
PUBBLICITA' COSTITUTIVA
: è
necessaria
per l'esistenza dell'atto (es: spa)
quando qualcuno commette un errore la legge lo perdona e lo tutela a 2 condizioni:
"
buona fede
", cioè la persona deve essere soggettivamente in errore
il suo errore deve dipendere da un'
APPARENZA
:
esistenza di elementi tali da indurlo a commettere quell'errore
-> non si può dar valore all'apparenza contraria alla situazione reale: se uno si fida di indici di apparenza smentiti in modo ufficiale, la sua buona fede e affidamento sono
ingiustificati
.
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