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CAP 3 Società in accomandita semplice (s.a.s.) - Coggle Diagram
CAP 3
Società in accomandita semplice (s.a.s.)
Struttura della s.a.s. e categorie di soci
Funzione economica e peculiarità
Si crea un patrimonio comune e un’impresa collettiva da esercitarsi in comune, anche non in parità.
Consente l’aggregazione di:
Soggetti che vogliono finanziare l’attività dei primi, con rischio e poteri limitati, pur avendo la veste di socio.
Soggetti che vogliono gestire personalmente gli affari, assumendo responsabilità illimitata.
Peculiarità della s.a.s.
È l’unica società di persone che consente:
L’esercizio in comune di un’impresa commerciale con limitazione del rischio.
L’esclusione dal fallimento personale per alcuni soci.
Può essere utilizzata strategicamente:
Dai soci accomandanti per cumulare i vantaggi:
Delle società di persone (
esercizio diretto e personale dell’impresa).
Delle società di capitali
(responsabilità limitata).
Servendosi di un socio accomandante compiacente e nullatenente.
Esigenze della disciplina
La disciplina della s.a.s. mira a un equilibrio tra due esigenze:
Evitare un uso anomalo e distorto della società:
Previsti divieti per gli accomandanti.
Previste sanzioni patrimoniali per la loro violazione.
Questo è il motivo ispiratore:
Della disciplina sulla formazione della ragione sociale.
Del divieto di immistione degli accomandanti.
Non escludere del tutto i soci accomandanti dall’attività sociale:
Entro i limiti
della riserva dell’amministrazione agli accomandatari.
Questo è il motivo ispiratore:
Dei poteri riconosciuti per legge o attribuibili per contratto agli accomandanti.
Artt. 2313-2324 c.c.
Struttura e categorie di soci
La s.a.s. è una società di persone.
Si distingue dalla s.n.c. per la presenza di due categorie di soci:
Soci accomandatari:
Rispondono
illimitatamente
e
solidalmente
per le obbligazioni sociali.
Hanno l’amministrazione della società.
Soci accomandanti:
Rispondono limitatamente alla quota conferita.
Esclusi dall’amministrazione.
Obbligati solo verso la società per i conferimenti promessi.
Creditori sociali non hanno azione diretta contro di loro, neppure nei limiti del conferimento.
La disciplina della s.a.s. è modellata su quella della s.n.c., con adattamenti dovuti alla presenza di due categorie di soci.
Costituzione e ragione sociale
Regole di costituzione
Si applicano le stesse regole previste per la s.n.c.
L’atto costitutivo deve indicare distintamente:
Chi sono i soci accomandatari.
Chi sono i soci accomandanti.
L’atto costitutivo è soggetto a
iscrizione nel registro delle imprese. L’omessa registrazione comporta solo l’irregolarità della società (non la nullità).
Ragione sociale – Art. 2314 c.c.
La ragione sociale deve contenere:
Il nome di almeno un socio accomandatario.
L’indicazione del tipo sociale (es. “s.a.s.”).
Divieto di inserire il nome di un socio accomandante:
Serve a evitare che i terzi confidino erroneamente nella sua responsabilità personale.
Se il nome dell’accomandante è inserito con il suo consenso, egli:
Perde il beneficio della responsabilità limitata.
Risponde illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari per tutte le obbligazioni sociali.
Non acquista il diritto di amministrazione.
La responsabilità sorge solo se il consenso all’inserimento è espresso.
Partecipazione di
incapaci
Se un incapace partecipa come accomandatario: Si applica l’art. 2294 c.c. (come per la s.n.c.).
Se un incapace partecipa come accomandante:
Non si applica l’art. 2294.
Si applica la disciplina prevista per gli atti di investimento di capitale.
Disciplina dei
conferimenti
Nessuna norma specifica è prevista per i conferimenti nella s.a.s.
Si applica la stessa disciplina dei conferimenti prevista per le altre società di persone.
Amministrazione della società
Divieto di immistione
I limiti sopra indicati segnano il confine entro cui gli accomandanti possono cooperare.
Se vengono superati tali limiti, scatta il divieto di immistione.
Divieto di immistione – Art. 2320
Divieto generale
I soci accomandanti non possono:
Compiere atti di amministrazione.
Trattare o concludere affari in nome della società, salvo procura speciale per singoli affari.
L’accomandante che viola il divieto:
Assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.
Può essere escluso dalla società con decisione a maggioranza degli altri soci.
Ambiti di preclusione
Amministrazione interna:
L’accomandante non ha potere decisionale autonomo sulla gestione degli affari sociali.
Non
viola il divieto l’eventuale collaborazione subordinata (es. tenuta della contabilità), sotto direttive degli accomandatari.
Attività esterna:
Può trattare o concludere affari in nome della società solo con procura speciale per singoli affari, seguendo le direttive degli amministratori.
È sempre vietato agire come:
Procuratore generale.
Institore (cioè rappresentante generale di fatto).
Sanzioni per la violazione
Sanzione patrimoniale gravosa e sproporzionata:
Responsabilità illimitata e solidale verso i terzi: Per
tutte le obbligazioni sociali, presenti, passate e future.
In caso di fallimento della società:
Anche l’accomandante viene dichiarato fallito, come un accomandatario.
Tuttavia:
Perde il beneficio della responsabilità limitata solo verso i terzi.
Non diventa accomandatario.
Può esercitare
azione di regresso
per l’intero:
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Gli accomandatari non hanno azione di regresso verso l’accomandante, ma possono agire per il risarcimento dei danni arrecati alla società.
Efficacia verso i terzi
La società è obbligata solo se:
L’accomandante ha agito con procura regolare, oppure
L’atto è stato ratificato dagli amministratori.
In caso contrario:
Il solo responsabile è l’accomandante.
Non ha diritto di rivalsa né verso la società, né verso gli accomandatari.
Esclusione dalla società
L’accomandante che viola il divieto può essere escluso dalla società.
L’esclusione non si applica:
Se l’atto di ingerenza è stato autorizzato o ratificato dagli amministratori.
Applicazione della disciplina della s.n.c.
Per effetto del rinvio dell’art. 2315 c.c., alla s.a.s. si applica la disciplina della s.n.c.
Tuttavia, vi sono differenze in materia di amministrazione.
Amministrazione riservata agli accomandatari – Art. 2318
I soci accomandatari:
Hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci della s.n.c.
Sono i soli a cui può essere conferita l’amministrazione della società.
I soci accomandanti:
Sono esclusi dall’amministrazione.
Possono avere diritti e poteri amministrativi
solo per legge o per contratto.
Poteri
dei soci accomandanti
Diritto di concorrere alla nomina e revoca degli amministratori, in particolare:
Se l’atto costitutivo prevede designazione con atto separato:
Nomina/revoca richiedono:
2 more items...
Se l’amministratore è nominato nell’atto costitutivo:
La revoca richiede il consenso di tutti i soci.
Diritto di chiedere in giudizio la revoca per giusta causa:
Può essere esercitato anche da un socio
accomandante
.
È l’unico mezzo quando vi è un solo socio accomandatario/amministratore.
. Poteri di controllo dei soci accomandanti
Diritto a ricevere comunicazione annuale:
Del bilancio.
Del conto dei profitti e delle perdite.
Diritto di consultare i documenti della società per verificare l’esattezza dei conti.
Diritto di concorrere all’approvazione del bilancio.
Non tenuti a restituire utili fittizi ricevuti:
Se in buona fede.
Se gli utili risultano da bilancio regolarmente approvato.
Partecipazione all’attività dell’impresa comune
Il divieto di ingerenza è attenuato: i soci accomandanti possono:
Trattare o concludere affari in nome della società, solo con procura
speciale per singoli affari, seguendo le direttive degli amministratori.
Prestare opera manuale o intellettual
e, sotto la direzione degli amministratori, mai in posizione autonoma.
Dare autorizzazioni e pareri per specifiche operazioni, se previsto dall’atto costitutivo.
Eseguire ispezioni e controlli, entro i limiti del divieto generale di ingerenza.
Trasferimento della partecipazione sociale
1. Soci accomandatari
Trasferimento per atto tra vivi:
Consentito solo con il consenso di tutti gli altri soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
Trasferimento mortis causa: R
ichiede anche il consenso degli eredi.
2. Soci accomandanti
Trasferimento mortis causa: È libero.
Trasferimento per atto tra vivi: Richiede il consenso dei soci che rappresentano
la maggioranza del capitale sociale, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
Scioglimento della s.a.s. – Art. 2323
Liquidazione e responsabilità finale – Art. 2324
Si applicano le regole della s.n.c..
Dopo la cancellazione dal registro delle imprese:
I creditori insoddisfatti possono agire contro gli accomandanti solo nei limiti della quota di liquidazione (art. 2324 c.c.), poiché non erano illimitatamente responsabili.
Cause di scioglimento
Si applicano le cause previste per la s.n.c.
Si aggiunge la causa
specifica
:
Sopravvivenza di soli soci accomandanti o solo di accomandatari.
Se entro sei mesi non è sostituito il socio venuto meno →
scioglimento
.
Gestione durante i sei mesi
Se mancano gli accomandanti:
L’attività prosegue normalmente.
Se mancano gli accomandatari:
Gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio:
Può essere anche un socio accomandante.
I suoi poteri sono
limitati
agli atti di
ordinaria amministrazione.
Non assume la qualità di accomandatario → non risponde illimitatamente.
Fa eccezione se compie atti di straordinaria amministrazione.
Decorso dei sei mesi senza sostituzione
Se non avviene l’integrazione e non si apre la liquidazione:
La s.a.s. si trasforma in società collettiva irregolare, purché restino almeno due soci.
Società in accomandita irregolare
La società in accomandita semplice irregolare
Definizione
La s.a.s. è irregolare se il suo atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese.
La società nasce comunque.
Responsabilità dei soci accomandanti
Rispondono
limitamente
alla quota, salvo: Se hanno partecipato alle
operazioni sociali → responsabilità illimitata.
Divieto di immistione: Nella s.a.s. irregolare è di carattere assoluto:
Nemmeno una procura speciale per singoli affari esonera l’accomandante dalla responsabilità illimitata verso i terzi.
Applicazione
analogica
della disciplina della s.n.c. irregolare
I creditori sociali:
Possono agire direttamente contro i soci illimitatamente responsabili.
Devono chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni su cui soddisfarsi.
Non vale il beneficio di escussione automatica previsto per le società regolari.
I creditori particolari del socio:
Possono chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio debitore, provando che gli altri beni sono insufficienti.
Questa possibilità è esclusa nelle società regolari.
Presunzione di rappresentanza: Si presume che ogni socio che agisce per la società abbia anche
la rappresentanza in giudizio.