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CAPITOLO 4: LA SOCIETÀ PER AZIONI, INTRODUZIONE, PRIMA PARTE, TERZA PARTE …
CAPITOLO 4: LA SOCIETÀ PER AZIONI
✅ 1. Società per azioni – Caratteristiche generali
✅ 2. Società per azioni e tipologie della realtà
✅ 3. Evoluzione della disciplina della società per azioni
L’evoluzione della disciplina della società per azioni
Motivi della riforma
Esigenze principali:
a) Rispondere ai problemi non affrontati dal codice del 1942
b) Dare attuazione alle direttive dell’Unione europea sull’armonizzazione delle società di capitali
Tappe principali
1969: avvio dell’adeguamento alla normativa europea
1974: inizio del movimento riformatore
1998: disciplina organica delle società quotate
2003: riforma delle società non quotate
Interventi e novità legislative
Capitale sociale minimo
Problema: proliferazione di minisocietà a causa del capitale minimo di 1 milione di lire (codice 1942) reso irrisorio dall’inflazione
Soluzione: innalzamento del capitale minimo (fissato nel 2014 a 50.000 euro)
Società che fanno appello al pubblico risparmio
Riconosciuta inidoneità della disciplina del 1942
Introduzione di normativa speciale per società quotate
Principali riforme settoriali
1974
Introduzione:
Azioni di risparmio (senza diritto di voto, ma privilegiate patrimonialmente)
Certificazione dei bilanci da parte di società di revisione
Istituzione della Consob, organo pubblico di controllo
1983 – Riforma del mercato mobiliare
Novità:
Nuove figure di
intermediari
Organismi di investimento collettivo
Regole per:
Offerta al pubblico di valori mobiliari
Trasferimento di partecipazioni di controllo in società quotate
1998 – Testo unico dell’intermediazione finanziaria (TUF)
Obiettivi:
Incentivare l’afflusso del risparmio gestito
Valorizzare il ruolo degli investitori istituzionali contro i gruppi di comando minoritari
Novità
:
Revisione radicale della disciplina delle società quotate
Più spazio all’autonomia statutaria
Rafforzamento e introduzione di strumenti per la tutela delle minoranze
Disciplina dei sindacati di voto
Riforma delle deleghe di voto e del voto per corrispondenza
Ridefinizione del ruolo del collegio sindacale
2003 – Riforma organica (d.lgs. 17-1-2003, n. 6)
Obiettivi:
Semplificare la disciplina delle società di capitali
Ampliare l’autonomia statutaria
Favorire nascita, crescita e competitività delle imprese italiane anche nei mercati internazionali
Elementi introdotti:
S.p.a. unipersonale a responsabilità limitata
Semplificazione del procedimento di costituzione e modifiche statutarie
Ampliamento dei casi di recesso
Disciplina più flessibile dei conferimenti (possibilità di patrimoni destinati)
Nuove categorie speciali di azioni
Semplificazione della disciplina delle assemblee
Patti parasociali anche per società non quotate
Nuovi modelli di amministrazione e controllo:: Separazione tra controllo gestionale e revisione legale dei conti
Società per azioni e modelli societari
Struttura della disciplina dal 2003
Regole comuni a tutte le s.p.a.
Norme specifiche per:
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Modelli di s.p.a.
Società chiusa
Società che fa appello al mercato del capitale di rischio: Per favorire la transizione graduale verso la quotazione
Società quotata
Tendenze e sviluppi recenti
Statuti speciali
Introdotti per:
Settori di particolare rilievo economico e sociale
Casi in cui la forma s.p.a. è imposta per legge
Gruppi di società
La normativa va verso:
Disciplina specifica dei gruppi
Previsione della responsabilità della capogruppo per abuso del potere di direzione unitaria
Obblighi di trasparenza per le società del gruppo sulla composizione e struttura del gruppo stesso
Società per azioni e tipologia della realtà
Funzione elettiva nella grande impresa
Motivi della scelta:
Limitazione del rischio individuale dei soci
Pronta mobilitazione dell’investimento
Composizione tipica:
Azionisti imprenditori: pochi, animati da spirito imprenditoriale
Azionisti risparmiatori: molti, interessati solo al rendimento del risparmio, rassicurati dalla possibilità di pronto disinvestimento
S.p.a. a ristretta base azionaria
Presente anche in realtà: con pochi soci di dimensioni modeste
Problemi principali:
Tutela dei soci di minoranza e dei creditori
Rischio di abusi della maggioranza e degli amministratori
Vantaggi:
Omogeneità della compagine azionaria
Partecipazione attiva alle assemblee
Garanzia del principio: “Chi più conferisce e più rischia, ha più potere” Ma il rischio incentiva l’uso oculato del potere
S.p.a. che fanno appello al pubblico risparmio
Caratterizzate da:
Pochi azionisti imprenditori attivi
Molti azionisti investitori passivi
Problemi riscontrati:
Domino dei gruppi minoritari di controllo: Designano amministratori e sindaci
Disinteresse della massa degli investitori
Inattività degli strumenti di tutela contro abusi della maggioranza
Esigenze emergenti:
Garantire il funzionamento corretto del mercato azionario
Tutelare il pubblico indifferenziato dei potenziali investitori
Evoluzione normativa e istituzionale
Codice civile del 1942:
Nessuna risposta specifica ai nuovi problemi
Tutela affidata a:
Principio maggioritario
Vigilanza del collegio sindacale
Autotutela degli azionisti
Situazione attuale:
Ingresso degli organismi di investimento collettivo
Accanto all’investimento diretto:
Crescita dell’investimento indiretto tramite:
Operatori professionali specializzati
Investitori istituzionali
Partecipazioni modeste
Specifiche competenze professionali
Investimenti in società quotate
Secondo il criterio della diversificazione del rischio
Il fenomeno dei gruppi di società
La grande impresa si articola in:
Pluralità di s.p.a.
Finalità:
Maggiore snellezza operativa
Separazione del rischio di impresa tra settori
Caratteristiche:
Autonomia formale delle società
Ma partecipazione a un disegno economico unitario
Tutte sotto l’influenza dominante di una sola società controllante: Possiede la maggioranza delle azioni
Problemi giuridici:
Necessità di: Specifici meccanismi di tutela per:
Soci estranei al gruppo di comando
Creditori
Decisioni formalmente autonome ma ispirate all’interesse di gruppo: Possono ledere gli interessi:
Dei soci di minoranza
Dei creditori della singola società
Società per azioni (S.p.A.)
Inquadramento generale
Appartiene alla categoria società di capitali, insieme a:
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Caratteristiche differenziali
a) Per le obbligazioni sociali risponde solo
la società col proprio patrimonio (art. 2325) → autonomia patrimoniale
Differenza dalla società in accomandita per azioni, in cui alcuni soci rispondono solidalmente e illimitatamente anche se le quote sono rappresentate da azioni.
b) La partecipazione sociale è rappresentata da azioni (art. 2346)
Differenza dalla S.r.l., in cui le quote non sono rappresentate da azioni.
Importanza pratica
È la forma più diffusa tra le società di capitali
Prescelta da imprese di media e grande dimensione, a capitale sia privato che pubblico
Caratteri essenziali della S.p.A.
Personalità giuridica
Trattata per legge come soggetto distinto dai soci
Gode di piena e perfetta autonomia patrimoniale
Responsabilità limitata dei soci
I soci non rispondono personalmente per le obbligazioni sociali
Risponde solo la società col suo patrimonio
I soci:
Sono obbligati a eseguire i
conferimenti
promessi
Possono predeterminare il rischio patrimoniale personale
I creditori:
Possono fare affidamento
solo sul patrimonio sociale
Il legislatore prevede forme di tutela:
Disciplina dell’effettività e integrità del capitale sociale
Obbligo di informazione contabile periodica su:
situazione patrimoniale
risultati economici
Organizzazione corporativa
Presenza necessaria di tre organi:
Assemblea, Amministratori, Collegio sindacale
Il socio singolo:
Non ha poteri diretti di amministrazione e controllo
Ha solo il diritto di voto in assemblea
Concorre alla designazione degli amministratori e sindaci
Questi soggetti sono distinti dai soci e rispondono personalmente dei danni
Funzionamento dell’assemblea:
Regolato dal principio maggioritario
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Peso del socio proporzionato a:
quota di capitale sottoscritto
numero di azioni possedute
Quote di partecipazione rappresentate da azioni
Le quote dei soci sono rappresentate da azioni, che sono:
Omogenee e standardizzate
Di uguale valore
Conferiscono uguali diritti
Divisione del capitale: Segue un criterio
astratto-matematico
Effetti pratici:
Le azioni sono liberamente trasferibili
Circolano come titoli di credito
Favoriscono:
Smobilizzo del capitale
Ricambio dei soci
A. LA COSTITUZIONE
1- Il procedimento
La costituzione della società per azioni si articola in due fasi essenziali:
1-
Stipulazione dell'atto costitutivo per atto pubblico
: La stipulazione dell’atto costitutivo
Due procedimenti alternativi
a) Stipulazione simultanea
L’atto è stipulato immediatamente dai soci fondatori
I soci fondatori sottoscrivono integralmente il capitale sociale iniziale
b) Stipulazione per pubblica sottoscrizione
Si articola in quattro fasi:
Fasi della stipulazione per pubblica sottoscrizione
Programma della costituenda società
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Sottoscrizione delle azioni
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Assemblea dei sottoscrittori
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Stipulazione dell’atto costitutivo
A cura dei partecipanti all’assemblea, anche in rappresentanza degli assenti
promotori:
Responsabilità dei promotori e dei soci coinvolti
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Avviene al termine di un procedimento complesso che consente
la raccolta del capitale tra il pubblico
2-
Iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, con cui la s.p.a.:
acquista la personalità giuridica
viene ad esistenza
La fase dell’omologazione dell’atto costitutivo da parte dell’autorità giudiziaria è stata soppressa nel 2000
Oggi i controlli sono affidati al notaio che redige l’atto
Il controllo giudiziario può essere attivato facoltativamente solo per le modificazioni dell’atto costitutivo
2- Forma dell’atto costitutivo
La società per azioni può essere
costituita
:
per contratto (più soci)
per atto unilaterale (unico socio fondatore)
Deve essere redatto per atto pubblico, a pena di nullità della società: Anche il contratto preliminare di s.p.a. è nullo se non redatto in forma pubblica
Contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo (art. 2328 c.c.)
Generalità dei soci e degli eventuali promotori
Nome, cognome, data e luogo di nascita
Numero delle azioni assegnate a ciascuno
Denominazione e sede della società
Comune sede e sedi secondarie
Sede sociale = luogo dell’organo amministrativo e degli uffici direttivi
La denominazione:
può essere liberamente scelta
deve contenere l’indicazione “società per azioni”
non può essere uguale o simile a quella di altra società concorrente
Oggetto sociale: Tipo di attività economica che la società si propone di svolgere
Capitale sociale:Ammontare del capitale sottoscritto e versato
Azioni
: Numero delle azioni- Eventuale valore nominale- Caratteristiche- Modalità di emissione e circolazione
Conferimenti in natura: Valore attribuito a crediti e beni conferiti, se presenti
Ripartizione degli utili: Norme che regolano la distribuzione
Benefici a promotori o fondatori
Promotori:
Unico beneficio possibile: partecipazione agli utili
Limiti:
max 10% degli utili netti da bilancio
durata max 5 anni (art. 2340)
Soci fondatori:
Possono riservarsi anche altri benefici (art. 2341)
Sistema di amministrazione
Sistema adottato
Numero degli amministratori
Poteri e soggetti con rappresentanza della società
Collegio sindacale: Numero dei componenti
Prime nomine: Primi amministratori, sindaci, e (se previsto) il soggetto per la revisione legale dei conti
Spese di costituzione
Importo globale, anche approssimativo, delle spese poste a carico della società
Esempi: spese notarili e di iscrizione
Durata della società
Può essere a tempo indeterminato
In tal caso, se le azioni non sono quotate, i soci possono recedere:
dopo un periodo massimo di un anno
con un preavviso di almeno 180 giorni
Omissioni e validità dell’atto
L’omissione anche di una
sola indicazione
legittima
il rifiuto del notaio alla stipulazione
Tuttavia,
non tutti i requisiti dell’art. 2328 sono richiesti a pena di nullità della società una volta iscritta nel registro delle imprese
Rapporto tra atto costitutivo e statuto
Due documenti distinti:
Atto costitutivo:
Contiene la manifestazione di volontà di costituire la società
Riporta i dati fondamentali della struttura organizzativa
Statuto:
Contiene le norme legali e convenzionali sul funzionamento della società
Anche se distinti, costituiscono un contratto unitario
Lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo
Deve anch’esso essere redatto per atto pubblico a pena di nullità
I dati richiesti dall’art. 2328 possono essere contenuti nell’uno o nell’altro.
In caso di contrasto: prevalgono le clausole dell’atto costitutivo
3- Le condizioni per la costituzione
condizione
Capitale minimo
Il capitale minimo per la costituzione della s.p.a. è di 50.000 euro
Fanno eccezione le società soggette a leggi speciali (es. società bancarie e finanziarie), che possono richiedere un capitale minimo più elevato
Il notaio non può valutare la congruità del capitale rispetto all’oggetto sociale
Condizioni richieste per la costituzione (art. 2329 c.c.)
Sottoscrizione integrale del capitale sociale
Rispetto delle norme sui conferimenti:
Deve essere versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro
In caso di costituzione per atto unilaterale, deve essere versato l’intero ammontare
Presenza di autorizzazioni e altre condizioni previste da leggi speciali in relazione all’oggetto della società
Obblighi e controlli notarili
Tutte le condizioni devono preesistere alla redazione dell’atto costitutivo
Il notaio che redige l’atto senza accertare il versamento del 25% dei conferimenti in denaro:
Viola la legge notarile
È soggetto a sanzioni disciplinari
Alcune autorizzazioni possono essere rilasciate dopo la stipula dell’atto costitutivo (es. autorizzazione all’esercizio di attività bancaria)
In questi casi, si tratta di condizioni per l’iscrizione nel registro delle imprese
Il termine di 20 giorni entro cui il notaio deve richiedere l’iscrizione decorre dalla consegna del provvedimento di autorizzazione
Se l’iscrizione avviene senza autorizzazione, si producono gli effetti della nullità della s.p.a.
GLI EFFETTI DELLA STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO
Effetti preliminari
La stipulazione dell’atto non è sufficiente alla costituzione della s.p.a.
Tuttavia, produce
effetti immediati:
I contraenti restano vincolati alla volontà di costituire la società
Non possono revocare il consenso validamente espresso, salvo impossibilità dovuta a fatti estranei alla loro volontà
Effetti sul denaro conferito
Le somme depositate a titolo di conferimento restano vincolate fino al completamento del procedimento
Se la società non è iscritta nel registro delle imprese entro 90 giorni:
Dalla stipulazione dell’atto
O dal rilascio delle autorizzazioni prescritte
L’atto perde efficacia: I sottoscrittori hanno diritto alla restituzione delle somme versate
notaio
Obbligo di deposito
Il notaio deve depositare l’atto costitutivo entro 20 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese, allegando:
I documenti che provano l’osservanza delle condizioni richieste per la costituzione
Se il notaio non provvede:
L’obbligo ricade sugli
amministratori
In caso di inerzia di entrambi, si applica una sanzione amministrativa
Qualsiasi socio può procedere al deposito a spese della società
IL CONTROLLO NOTARILE
Contesto storico: controllo giudiziale abrogato
In passato, il deposito dell’atto costitutivo portava alla seconda fase del procedimento →
Giudizio di omologazione del tribunale
Funzione:
Verifica dell’adempimento delle condizioni di legge per la costituzione della società
Controllo di legalità, non solo formale, ma anche sostanziale
Scopo: accertare la conformità alla legge della costituenda società
Abolizione dell’omologazione
Il giudizio di omologazione in sede di costituzione è
stato soppresso nel novembre 2000
Rimane solo come facoltativo, ma esclusivamente per le modifiche dell’atto costitutivo
Il nuovo assetto: controllo affidato al notaio
Esclusività del controllo
Dopo la soppressione dell’omologazione: Il controllo di legalità è affidato in via esclusiva al notaio che redige l’atto costitutivo
Limiti e responsabilità del notaio
Il notaio non può ricevere atti:
Espressamente proibiti dalla legge
Contrari al buon costume
Contrari all’ordine pubblico
Se chiede l’iscrizione nel registro delle imprese di un atto privo delle condizioni richieste dalla legge, è soggetto a sanzioni amministrative
Ampiezza del controllo notarile
Obblighi del notaio:Sul notaio grava l’obbligo di verificare:
L’adempimento delle condizioni di legge per la costituzione della società
Contenuto del controllo
Il controllo ha contenuto e ampiezza analoghi a quelli del vecchio controllo del tribunale
Si tratta, quindi, di un controllo di legalità
Conseguenze_Il notaio deve rifiutare l’iscrizione se:
Atto costitutivo e statuto contengono clausole:
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Differenze con il controllo giudiziario
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4- L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Procedura
Se il
notaio
ritiene sussistenti le condizioni di legge:
Redige l’atto costitutivo
Contestualmente al deposito dell’atto e degli allegati,
Richiede l’iscrizione della società nel registro delle imprese
L’ufficio del registro deve:
Verificare la regolarità formale della documentazione
L’
iscrizione
: Completa la fattispecie costitutiva
Fa sì che la società:
Acquisti personalità giuridica
Venga ad esistenza
LE OPERAZIONI COMPIUTE PRIMA DELL’ISCRIZIONE
Premessa: Possono essere compiute operazioni in nome della costituenda società
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Regime di responsabilità (art. 2331 c.c.) Responsabili illimitatamente e solidalmente verso i terzi:
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Divieti: Prima dell’iscrizione è vietata l’emissione delle azioni
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MANCATO COMPIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE
Rifiuto dell’iscrizione
Se l’iscrizione è rifiutata:
I promotori non hanno rivalsa sui sottoscrittori per le spese sostenute
Eccezione:
Se hanno agito su specifico incarico dei sottoscrittori
Gli amministratori designati possono rivalersi per spese strettamente necessarie
Prosecuzione dell’attività nonostante la mancata iscrizione
Se l’attività d’impresa è iniziata e proseguita nonostante l’interruzione del procedimento:
In passato era controverso se la responsabilità fosse solo dei soggetti agenti o anche della “società”
Ci si chiedeva se potesse esistere una s.p.a.:
Prima dell’iscrizione
Come società irregolare o s.p.a. in formazione
SOLUZIONE NORMATIVA: ART. 2331, COMMA 3
Chiarimento legislativo: L’art. 2331, comma 3, chiarisce:
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5- LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
Vizi del procedimento e dell’atto costitutivo
Il procedimento di costituzione della s.p.a. e l’atto costitutivo possono presentare vizi e anomalie
Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese:
Esiste solo un contratto di società
È un atto di autonomia privata,
con effetti solo tra le parti
Può essere dichiarato nullo o annullato secondo le regole generali dei contratti
Salva l’applicazione di norme specifiche per i contratti associativi
Dopo l’iscrizione
Esiste una società vera e propria, anche se invalidamente riconosciuta
Esiste quindi un’organizzazione di persone e mezzi, abilitata a operare con i terzi
Il diritto non può ignorare la violazione della legalità, ma:
La disciplina dell’invalidità contrattuale non è più congrua
A questo punto, la sanzione deve colpire la società-organizzazione
La nullità dopo l’iscrizione (art. 2332 c.c.)
Cause tassative di nullità
La s.p.a. iscritta può essere dichiarata nulla solo nei seguenti 3 casi:
Mancata stipulazione dell’atto costitutivo in forma di atto pubblico
Illiceità dell’oggetto sociale
Mancanza nell’atto costitutivo di:
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Cause escluse
Non costituiscono più causa di nullità della società:
Mancanza dell’atto costitutivo
Incapacità di tutti i fondatori
Mancanza della pluralità dei fondatori
Mancato versamento iniziale dei conferimenti in denaro
Effetti della nullità
Effetto non retroattivo
A differenza della nullità di un contratto (che ha effetto retroattivo), la nullità della s.p.a.:
Non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti dopo l’iscrizione
Opera solo per il futuro
Funziona come causa di scioglimento della società
Procedura
La società non viene annullata, ma
sciolta
I liquidatori sono nominati dal tribunale, con
la sentenza che dichiara la nullità
Il dispositivo della sentenza deve essere iscritto nel registro delle imprese
Segue il normale procedimento di liquidazione
La nullità non incide sull’autonomia patrimoniale della società
Sanabilità della nullità
Nullità sanabile
A differenza della nullità di un contratto (che è insanabile), la nullità della s.p.a. può essere sanata se:
La causa di nullità è eliminata
Dell’eliminazione è data pubblicità nel registro delle imprese
Tutto ciò avviene prima della sentenza che dichiara la nullità
Esempio:
L’illiceità dell’oggetto sociale può essere sanata con modifica dell’atto costitutivo
La modifica va deliberata a maggioranza dall’assemblea straordinaria
Caratteri residui della disciplina generale della nullità
Rimangono solo alcuni principi:
L’azione di nullità è imprescrittibile
La nullità può essere:
Fatta valere da chiunque vi abbia interesse
Rilevata d’ufficio dal giudice
Nullità o annullamento della partecipazione individuale
Validità delle partecipazioni
La singola partecipazione può essere: Dichiarata nulla, Oppure annullata secondo il diritto comune
Tuttavia:
Anche se essenziale, non determina la nullità della società
Al massimo, può portare allo scioglimento per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale
Effetti
Nessun effetto retroattivo
Il socio ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione
L’invalidità opera come causa di recesso ex lege
B. LA SOCIETÀ PER AZIONI UNIPERSONALE. I PATRIMONI DESTINATI
I patrimoni destinati
Finalità dei patrimoni destinati
Concetto di patrimonio destinato
Funzione e vantaggi della tecnica dei patrimoni destinati
Questa tecnica:
Realizza una segmentazione del rischio all’interno della stessa società;
Consente maggiore flessibilità operativa;
Permette alla società di attrarre finanziamenti specifici su singole operazioni, senza estendere la garanzia a tutto il patrimonio sociale;
Risponde a esigenze di efficienza economica, senza necessità di costituire una nuova entità giuridica.
La società rimane unitaria, ma può istituire uno o più patrimoni separati.
Ciascun patrimonio destinato:
È separato internamente dal resto del patrimonio sociale;
Risponde solo delle obbligazioni inerenti a uno specifico affare predeterminato;
Ha quindi una destinazione vincolata e limitata all’operazione economica designata.
I due modelli previsti dalla riforma
1. Patrimoni destinati operativi (art. 2447-bis, lett. a)
La società per azioni può costituire uno o più patrimoni, ciascuno destinato esclusivamente a uno specifico affare.
Limiti:
L’ammontare complessivo dei patrimoni destinati non può superare il 10% del patrimonio netto della società.
Non è ammessa la destinazione per affari attinenti ad attività riservate da leggi speciali (es. attività bancarie o assicurative).
2. Finanziamento destinato (art. 2447-bis, lett. b)
La società può stipulare con terzi un contratto di finanziamento per uno specifico affare.
Si pattuisce che: Il rimborso del finanziamento avvenga con i proventi dell’affare stesso, in tutto o in parte.
In questo modello:
Il vincolo di destinazione riguarda i flussi economici futuri;
Non si crea un patrimonio separato in senso tecnico, ma si vincolano utilità patrimoniali future.
La costituzione di società unipersonali ha introdotto una tecnica per limitare il rischio d’impresa attraverso la moltiplicazione formale dei soggetti giuridici.
La riforma del 2003 offre una soluzione alternativa e più efficiente:
Introduce nella s.p.a. lo strumento dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Evita la moltiplicazione delle società e i relativi costi formali.
Consente di operare sul patrimonio della stessa impresa societaria, pur mantenendo una separazione interna.
Tutele previste dalla legge
Entrambe le operazioni (patrimoni destinati operativi e finanziamenti destinati):
Sono assistite da specifiche cautele legali.
Le cautele mirano a:
Tutelare i creditori sociali preesistenti, che non devono subire pregiudizio dalla separazione patrimoniale interna;
Garantire i creditori del patrimonio destinato, che fanno affidamento solo sul patrimonio separato o sui proventi dell’affare specifico.
Patrimoni destinati operativi
Costituzione del patrimonio destinato operativo
Avviene con delibera dell’organo amministrativo, adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
La delibera costitutiva deve contenere le indicazioni dell’art. 2447-bis c.c.:
1- Specificazione dell’affare:
Deve essere individuato l’affare al quale è destinato il patrimonio, anche se consistente nell’esercizio di un’attività d’impresa.
2- Individuazione e congruità dei beni e rapporti:
Elenco dei beni e rapporti giuridici compresi nel patrimonio separato.
Il valore deve essere congruo rispetto all’affare, da attestarsi con un piano economico-finanziario allegato alla delibera.
3- Apporti di terzi e strumenti finanziari:
Il patrimonio può essere incrementato con apporti di terzi.
La delibera deve indicare:
Le modalità di controllo sulla gestione;
Le modalità di partecipazione ai risultati dell’affare.
È possibile emettere strumenti finanziari partecipativi: Con specifica indicazione dei diritti attribuiti ai titolari.
4- Rendicontazione e revisione legale:
La delibera deve stabilire le regole di rendicontazione;
Deve essere nominato un revisore legale, se la società non è già assoggettata a revisione.
Pubblicità e opposizione dei creditori
Vincolo di destinazione e pubblicità degli atti
Contabilità separata e trasparenza
Devono essere tenuti libri e scritture contabili
separati
per
ciascun patrimonio destinato.
Nel bilancio della società devono essere
distintamente
indicati:
I beni;
I rapporti giuridici di ciascun patrimonio.
Perché la separazione patrimoniale sia opponibile:
Gli atti relativi all’affare devono menzionare espressamente
il vincolo di destinazione.
In mancanza, risponde la società con il patrimonio generale.
La delibera:
Deve essere verbalizzata da un
notaio
;
Deve essere iscritta nel registro delle imprese.
Gli effetti della separazione patrimoniale
si producono dopo 60 giorni dall’iscrizione, se non vi è opposizione dei creditori sociali anteriori.
Decorso il termine:
I creditori della società non possono far valere diritti:
Sul patrimonio destinato;
Né sui frutti o proventi, salvo la parte spettante alla società.
Le obbligazioni sorte per lo specifico affare gravano:
Solo sul patrimonio destinato, salvo diversa previsione della delibera.
La responsabilità illimitata della società è ammessa solo per obbligazioni da fatto illecito.
Strumenti finanziari di partecipazione e tutela dei possessori
È prevista un’organizzazione di tutela:
Assemblea speciale dei possessori;
Funzioni dell’assemblea speciale
L’assemblea speciale:
Nomina e revoca il rappresentante comune;
Delibera sull’azione di responsabilità verso quest’ultimo;
Delibera su:
La costituzione di un fondo spese;
Il rendiconto relativo.
Delibera sulle controversie con la società, e sulle transazioni e rinunce;
Delibera sulle modifiche ai diritti degli strumenti finanziari;
Si applica la disciplina delle assemblee degli obbligazionisti.
Rappresentante comune.
In caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi:
Deve essere tenuto un libro con:
Le caratteristiche degli strumenti;
I possessori;
Gli eventuali vincoli.
Conclusione dell’affare e destino del patrimonio
Una volta realizzato l’affare, o se diventa impossibile realizzarlo:
Gli amministratori redigono un rendiconto finale;
Il rendiconto deve essere depositato presso il registro delle imprese.
Se permangono creditori insoddisfatti, essi possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato.
Se nessun creditore presenta richiesta, i
l vincolo di destinazione cessa:
I beni e i rapporti confluiscono nel patrimonio generale;
Tuttavia, i creditori insoddisfatti conservano i propri diritti su tali beni.
La società per azioni unipersonale
Divieto originario e disciplina previgente (codice del 1942)
La
riforma
del 2003: apertura alla s.p.a. unipersonale
Misure di tutela per i terzi
Obblighi di pubblicità e identificazione
Regime applicabile e autonomia patrimoniale:
La s.p.a. unipersonale resta soggetta alla disciplina generale della s.p.a.
Opponibilità dei rapporti tra società e unico socio
Per garantire trasparenza nei rapporti interni, si prevede che:
I contratti tra società e unico socio e le operazioni a suo favore sono opponibili ai creditori della società solo se:
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Regola generale attuale
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È confermata:
La responsabilità giuridica autonoma della società;
La separazione patrimoniale tra società e unico socio.
Per garantire la
trasparenza
verso i terzi, sono imposti specifici obblighi di pubblicità:
Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato che la società ha
un unico socio.
Gli amministratori devono depositare nel registro delle imprese una dichiarazione con i dati anagrafici dell’unico socio.
Devono altresì depositare una dichiarazione di avvenuta ricostituzione della pluralità, se avviene.
L’omissione di tale pubblicità comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata per l’unico socio.
Anche l’unico socio o chi cessa di esserlo può effettuare il deposito.
Per tutelare i terzi che entrano in contatto con una società formalmente collettiva ma sostanzialmente individuale, sono previste diverse cautele:
1- Responsabilità solidale pre-iscrizione
: L’unico socio fondatore risponde in solido con chi ha agito per le operazioni compiute prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese.
2- Disciplina rigorosa dei conferimenti:
In sede di costituzione e in caso di aumento di capitale, l’unico
socio deve versare integralmente i conferimenti in denaro al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni.
La violazione di tali regole impedisce l’applicazione della responsabilità limitata.
La riforma ha colmato la lacuna normativa e ha:
Autorizzato la costituzione della s.p.a. con atto unilaterale di un unico socio fondatore.
Stabilito che anche nella s.p.a. unipersonale, la responsabilità resta limitata, con alcune eccezioni.
Il codice civile del 1942:
Vietava la costituzione di una società per azioni da parte di una
sola persona.
Sanzionava con la
nullità
la società costituita senza pluralità di soci fondatori.
Prevedeva la responsabilità illimitata del socio che acquisiva tutte le azioni in caso di insolvenza della società (art. 2362 c.c.).
Gli stessi principi si applicavano anche alla s.r.l..
C. I CONFERIMENTI
1- Conferimenti e capitale sociale
I conferimenti rappresentano i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società.
La loro
funzione
essenziale è quella di d
otare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa (cosiddetta funzione produttiva dei conferimenti).
Il valore in danaro del complesso dei conferimenti promossi dai soci costituisce il capitale sociale nominale della società.
Rapporto tra conferimenti, patrimonio e capitale sociale
Fra conferimenti, patrimonio e capitale sociale esiste un legame stretto:
I conferimenti formano il patrimonio iniziale della società.
Il loro valore esprime la cifra del
capitale sociale nominale.
Il capitale sociale nominale:
Individua la frazione ideale del patrimonio netto (capitale reale) indisponibile a
favore dei soci durante la vita della società.
Serve da termine di riferimento per la misurazione di alcuni fondamentali diritti dell’azionista.
Finalità della disciplina nella s.p.a.
La disciplina è ispirata a due finalità:
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TIPI DI CONFERIMENTI
Conferimenti in denaro
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Azioni non interamente liberate
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Inadempimento del socio moroso
Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute:
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La società può avviare la vendita coattiva delle azioni,
se: Sono passati 15 giorni dalla pubblicazione della diffida sulla Gazzetta Ufficiale.
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2- I conferimenti diversi dal denaro
Conferimenti in natura e di crediti: limiti e obblighi
In questi casi, il socio ha solo l’obbligo di far conseguire alla società quanto promesso, ma non si tratta di conferimento imputabile a capitale.
Anche i beni in natura e i crediti sono soggetti a limitazioni: S
i applicano i principi delle società di persone riguardo:
Il passaggio dei rischi.
La garanzia del socio conferente;
Ai sensi dell’art. 2342, co. 3 c.c., è stabilito che:
"Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione".
Il socio deve:
Compiere tutti gli atti necessari affinché la società acquisisca la titolarità e disponibilità piena del bene conferito;
Ciò vale dalla costituzione in poi, cioè una volta completato il procedimento costitutivo.
Questa previsione
esclude
la possibilità di conferire:
Cose generiche;
Cose future;
Cose altrui;
Prestazioni periodiche di beni.
Limiti ai conferimenti diversi dal denaro nella s.p.a.
A differenza di quanto avviene nelle società di persone, non ogni entità economica diversa dal denaro può essere conferita in una società per azioni.
In particolare, è espressamente vietato che le prestazioni di opera o di servizi formino oggetto di conferimento imputabile a capitale sociale.
Il motivo di tale
esclusione
è l’impossibilità di attribuire a tali prestazioni
una valutazione oggettiva ed attendibile.
Tuttavia, tali prestazioni:
Possono costituire prestazioni accessorie, distinte dai conferimenti;
Oppure apporti non imputabili a capitale;
Possono anche giustificare l’emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ai sensi della disciplina vigente.
Funzione dei conferimenti e criterio di ammissibilità
Non sono previste ulteriori limitazioni, poiché:
La funzione primaria dei conferimenti è quella di dotare la società dei mezzi utili per l’attività produttiva;
Non
è invece quella di costituire un patrimonio aggredibile dai creditori (c.d. funzione di garanzia).
Di conseguenza, è conferibile qualsiasi prestazione di dare che:
Sia suscettibile di valutazione
economica oggettiva;
E sia
immediatamente
disponibile per la società.
Ammissibilità
del conferimento di diritti di godimento È ammissibile il conferimento di diritti di godimento, in quanto:
La società, con il consenso del conferente, acquisisce effettiva disponibilità del bene;
È in grado di trarne utilità economica immediata.
3- La valutazione
Obiettivo del procedimento di valutazione
Esenzioni dal procedimento ordinario (art. 2343-ter)
Il procedimento può essere evitato se il valore del conferimento è già attendibile sulla base di circostanze oggettive:
Titoli quotati nei mercati dei capitali o strumenti del mercato monetario: Valore pari o inferiore al prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi.
Valore iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente: Il bilancio deve essere revisionato.
Valutazione effettuata nei sei mesi precedenti:
Conforme a principi generalmente riconosciuti;
Riferita alla data del conferimento.
In questi casi:
L’esperto può essere nominato dal conferente e non più dal tribunale;
Deve avere professionalità adeguata e comprovata indipendenza;
La documentazione giustificativa del valore e dell’esonero dal procedimento ordinario deve essere allegata all’atto costitutivo.
I conferimenti diversi dal denaro devono essere sottoposti a un procedimento di valutazione regolato dall’art. 2343 c.c. (riformato nel 2003).
La finalità è quella di garantire:
Una valutazione oggettiva e veritiera;
L’evitare sovrastime del valore rispetto a quello reale.
Fasi del procedimento ordinario di valutazione
Relazione giurata di stima iniziale
Il socio che conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata redatta da un esperto designato dal tribunale.
La stima deve contenere indicazioni specifiche, e in particolare:
Deve attestare che “il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo”.
La relazione:
Deve essere allegata all’atto costitutivo;
Deve restare depositata presso il registro delle imprese.
Controllo da parte degli amministratori
Il valore indicato nella stima è provvisorio.
Entro 180 giorni dalla costituzione, gli amministratori devono verificare le valutazioni contenute nella relazione.
In caso di necessità, devono procedere a revisione della stima.
Nel frattempo, le azioni sono inalienabili.
Esito della revisione
Se il valore reale risulta inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello originario:
La società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale;
Deve annullare le azioni scoperte.
Il socio può:
Versare in danaro la differenza;
Oppure recedere dalla società (con diritto alla liquidazione del valore attuale delle azioni).
In caso di recesso: Il socio ha diritto alla restituzione del bene (se possibile).
I risultati della revisione devono essere comunicati preventivamente al socio.
Se il socio non reagisce, la riduzione si produce solo con delibera dell’assemblea straordinaria.
L’atto costitutivo può prevedere che le azioni annullate siano redistribuite tra i soci residui.
Controlli e valutazione successiva da parte degli amministratori
Gli amministratori possono comunque sottoporre a nuova valutazione il conferimento in natura se: Ritengono inattendibile il valore attribuito.
Gli accertamenti devono avvenire entro 30 giorni dall’iscrizione della società.
Due esiti possibili:
Contestazione del valore:
Deve essere avviata una nuova stima secondo l’art. 2343;
Con istanza al tribunale per la nomina dell’esperto.
Conferma del valore:
Gli amministratori devono depositare una dichiarazione nel registro delle imprese, attestando:
Le fonti e i metodi di stima;
Che il valore è almeno pari a quello attribuito per la determinazione del capitale e dell’eventuale sovrapprezzo;
L’esito positivo dei controlli effettuati.
Fino all’iscrizione della dichiarazione:
Le azioni corrispondenti sono inalienabili;
Devono restare depositate presso la sede della società.
4- Gli acquisti potenzialmente pericolosi
Elusione dell’obbligo di stima: l’escamotage del conferimento simulato
In passato, l’obbligo di stima dei conferimenti in natura poteva essere aggirato con un espediente formale:
Il soggetto figurava come obbligato a conferire denaro nell’atto costitutivo;
Dopo la costituzione della società, vendeva il bene alla società per un prezzo pari al conferimento dovuto;
Il debito del socio verso la società si estingueva per compensazione, ma il bene entrava nella società senza stima.
La disciplina dell’art. 2343-bis c.c. sugli acquisti pericolosi
Tale rischio è oggi neutralizzato dall’art. 2343-bis c.c..
Quando una società acquista beni o crediti da: Promotori, Fondatori, Soci attuali, Amministratori,
È richiesta:
Autorizzazione preventiva dell’assemblea ordinaria;
Relazione giurata di stima da parte di esperto nominato dal tribunale, oppure documentazione alternativa ai sensi degli artt. 2343-ter ss.
La disciplina si applica solo se:
a) Il corrispettivo pattuito è pari o superiore a un decimo del capitale sociale;
b) L’acquisto avviene entro due anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese.
In caso di violazione della norma:
L’acquisto resta valido,:
Ma amministratori e alienante sono responsabili in solido per i danni causati a:
Società,
Soci,
Terzi.
Deroghe alla disciplina degli acquisti pericolosi: si applica l’art. 2343-bis se l’acquisto:
Avviene in mercati regolamentati;
È effettuato sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
Avviene in condizioni normali, nel quadro delle operazioni correnti della società;
Ha per oggetto prestazioni di opere o di servizi.
Le prestazioni accessorie dei soci (art. 2345 c.c.)
Oltre ai conferimenti, l’atto costitutivo può prevedere l’obbligo di prestazioni accessorie:
Devono non consistere in denaro;
L’atto costitutivo deve determinarne contenuto, durata, modalità e compenso.
Funzione:
Strumento utile per vincolare stabilmente i soci;
Per realizzare a favore della società prestazioni non conferibili;
Introducono un elemento personalistico nella partecipazione sociale.
Regime delle azioni con prestazioni accessorie
Le azioni devono essere:
Nominative;
Non trasferibili senza consenso degli amministratori.
Il trasferimento delle azioni comporta anche il trasferimento dell’obbligo di prestazione accessoria all’acquirente.
Salvo diversa clausola statutaria, le modifiche degli obblighi accessori richiedono il consenso unanime dei soci, e non rientrano nella competenza dell’assemblea.
Disciplina applicabile in caso di inadempimento
Le prestazioni accessorie costituiscono obblighi sociali.
La disciplina dei rapporti contrattuali si applica solo se compatibile con la disciplina societaria.
3- In caso di inadempimento, se non diversamente stabilito:
Non si applicano le sanzioni civilistiche ordinarie;
Si applicano invece le sanzioni tipiche previste dall’art. 2344 c.c.:
1- Sospensione del diritto di voto;
2- Vendita coattiva delle azioni.
INTRODUZIONE
PRIMA PARTE
TERZA PARTE