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ATTI PROCESSUALI DELLE PARTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE, ATTI PROCESSUALI…
ATTI PROCESSUALI DELLE PARTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
ATTI PROCESSUALI DELLE PARTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
atti del giudice
sentenza: decide sulla domanda, chiudendo il processo, in rito o nel merito, o parzialmente definendo questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito idonee a concludere il giudizio
non definitive
su questioni pregiudiziali di rito
questioni preliminari di merito
singole domande
condanna generica
ogni processo dovrebbe finire con sentenza definitiva
motivazione: compiuta sia per i giudizi di merito sia per i giudizi sulle questioni di fatto controverse
impugnabili tutte le sentenze: anche quelle che lo sono in sostanzialmente
ordinanza: risole le questioni procedurali mere, relative al modo di svolgimento del processo; in particolare assunzione prove, rilevanza e ammissibilità
di norma revocabile dal giudice che l'ha emessa
di regola nei procediemtni di esecuzione forzata i provvedimenti sono ordinanze
contradditorio e motivazione succinta
decreto: non contradditorio e revocabile
decreti ancehe decisori: es. d.i.
atti delle parti
requisiti extraprocessuali: nulla detto
volontà
legittimazione
forma più ideonea al raggiungimento del loro scopo
alcuni tratti tipici del loro contenuto: indicazione
sottoscrizione del difensore o della parte
conclusioni o l'istanza
ragioni della domanda
oggetto
parti
ufficio giudiziario
principio libertà delle forme
lo è quello che si colloca nella serie procedimentale di atti e provvedimenti coordinati fra loro dalle norme processuali, onde permettere l'esercizio della giurisdizione civile, quale richiesta con la domanda di parte e attuata appieno con la decisione passata in giudicato formale