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4.FATTI, ATTI ED EFFETTI GIURIDICI, Le fattispecie si differenziano in…
4.FATTI, ATTI ED EFFETTI GIURIDICI
EFFETTI GIURIDICI: mutamenti delle situazioni giuridiche dei soggetti. A seconda del mutamento, gli effetti consistono nella creazione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche.
Gli "effetti" giuridici si producono solo quando c'è una "causa" che li determina che è la FATTISPECIE GIURIDICA.
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FATTISPECIE COMPLESSA: vari elementi combinati fra loro --> se gli elementi si realizzano uno dopo l'altro si chiama FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA.
Quando un elemento della realtà corrisponde alla fattispecie di una norma, si dice che ha rilevanza giuridica
ATTIVITÀ GIURIDICA PRIVATA: compimento di atti giuridici privati. —> AUTONOMIA PRIVATA: potere dei soggetti di creare e adattare le proprie situazioni giuridiche liberamente, secondo i propri interessi. Si realizza tramite l'attività giuridica, ma soprattutto tramite i negozi giuridici. L'attività giuridica PRIVATA è autonoma
L'autonomia privata esprime un concetto di libertà del cittadino nei confronti del potere pubblico. Si afferma nel periodo del capitalismo. Nell'età del liberismo, l'autonomia privata era molto ampia perchè lo Stato non interveniva nelle decisioni, soprattutto nel campo economico. Tutto ciò cambiò nel 900 quando, a causa dell'aumento dell'intervento dello Stato nell'economia e nel controllo di attività di produzione, l'autonomia privata si restrinse a causa del potere pubblico.
l'attività giuridica PUBBLICA si realizzza mediante atti giuridici regolati dal diritto pubblico; NON È AUTONOMA perchè vincolata dall'interesse pubblico
AUTONOMIA PRIVATA --> è la base del diritto privato, che è costituito sia da atti di autonomia sia da atti non autonomi (atto di pagamento), rispetto cui il soggetto è vincolato.
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