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LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI V - Coggle Diagram
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI V
Le deroghe al divieto di misure di effetto equivalente
tali deroghe sono consentite solo se (interpretazione restrittiva dell'art. 36)
non esistono già direttive UE armonizzanti (regole comuni) in quella materia: le deroghe non sono più valide se l’Unione ha già adottato direttive che armonizzano una certa materia (perché si parte dal presupposto che la direttiva garantisce già una tutela sufficiente degli interessi pubblici) e il termine per il recepimento è scaduto; anche se la direttiva permette misure nazionali più restrittive, queste non devono ostacolare le esportazioni verso stati che applicano lo standard armonizzato
la misura è necessaria e proporzionata; se l’obiettivo può essere raggiunto con misure meno restrittive, la deroga non è ammessa
non costituiscono una discriminazione o una restrizione dissimulata
l'art. 36 TFUE prevede delle deroghe al divieto di misure di effetto equivalente stabilito dagli artt. 34 e 35 TFUE, che garantiscono la libera circolazione delle merci tra Stati membri. In particolare, l’art.36 consente agli stati membri di limitare tale libertà solo per specifiche ragioni di interesse pubblico, come
tutela della salute
tutela dell'ambiente
sicurezza pubblica
protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico
ordine pubblico
protezione della proprietà industriale e commerciale
moralità pubblica
Le restrizioni agli scambi connesse alla tutela della proprietà industriale e commerciale
per molto tempo, in mancanza di direttive europee, è stata la Corte a definire i confini del diritto dell’Unione in materia di proprietà intellettuale applicando due blocchi normativi: le norme sulla libera circolazione delle merci e le norme sulla concorrenza
le restrizioni agli scambi derivanti dalla proprietà intellettuale ricadono sotto l’art. 34 TFUE (divieto di restrizioni). Tuttavia, possono essere giustificate dall’art. 36 TFUE solo se sono indispensabili per tutelare l’oggetto specifico (definito dalla Corte) del diritto di proprietà intellettuale. La deroga è di stretta interpretazione e non deve causare discriminazione o restrizioni dissimulate agli scambi intracomunitari
questi diritti conferiscono al titolare poteri esclusivi, con effetto erga omnes, in relazione alla produzione e commercializzazione dei beni tutelati; tali poteri sono limitati ai confini territoriali in cui i diritti sono riconosciuti e questo crea una tensione tra la protezione di questi diritti e la libertà di scambio prevista nel mercato unico
principio di esaurimento: una volta che un prodotto è stato messo in commercio legalmente in uno Stato membro (dal titolare del diritto o con il suo consenso), il titolare non può più opporsi alla sua successiva commercializzazione negli altri stati dell’Unione. Lo scopo è evitare che il titolare del diritto frammenti il mercato interno creando dei diritti paralleli nei vari stati e bloccando la libera circolazione delle merci
il principio non si applica se il prodotto è stato immesso nel mercato senza il consenso del titolare o se il prodotto è stato alterato in modo sostanziale
il principio non si applica ai prodotti messi in commercio in paesi terzi e il titolare può bloccarne l’importazione nell’UE, anche se vi è un accordo di libero scambio
l’art. 36 TFUE prevede, tra le deroghe alla libera circolazione delle merci, anche la tutela della proprietà industriale e commerciale, che include (proprietà intellettuale)
diritto d'autore
disegni e modelli
marchi
diritti sulle varietà vegetali
brevetti
questa materia si basa sul principio di territorialità cioè ogni diritto di proprietà intellettuale vale solo nello stato che lo riconosce; è in contrasto con quello del mercato unico che si fonda sul principio della libera circolazione
divieto del blocco del transito: una misura nazionale non può prevedere il blocco prolungato in dogana di una merce in semplice transito, nemmeno per consentire al titolare di un diritto di proprietà industriale di verificare l’origine, la destinazione o eventuali contraffazioni del prodotto. Tali verifiche, infatti, non rientrano nell’oggetto specifico della tutela prevista dall’art. 36 TFUE e un simile blocco sarebbe considerato sproporzionato, ostacolando ingiustificatamente la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione
I monopoli commerciali
il Trattato prevede due strumenti che regolano l'intervento statale
art. 37 TFUE: disciplina specificamente i monopoli commerciali nei rapporti con la circolazione delle merci
art. 106 TFUE: ha un carattere generale e si applica a tutte le imprese pubbliche o con diritti esclusivi o speciali, per verificare se violano le regole sulla concorrenza
l’obbligo di riformare i monopoli riguarda qualsiasi organismo attraverso cui lo stato esercita un’influenza significativa sugli scambi tra paesi membri: il monopolio deve coprire tutto il territorio nazionale e deve trattarsi di scambi di merci
controlli sulle normative nazionali
le norme specificamente legate all’esistenza e al funzionamento del monopolio sono controllate sulla base dell’art. 37 TFUE
le norme non direttamente connesse al monopolio, ma che comunque lo influenzano, devono essere esaminate alla luce degli artt. 34 e 36 TFUE, che disciplinano le restrizioni alla libera circolazione delle merci e le eccezioni ammesse
lo scopo è garantire che, anche in presenza di monopoli (che possono esistere per ragioni di interesse pubblico), non si creino ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri
mentre l’art. 37 riguarda specificamente la libera circolazione delle merci, l’art. 106 TFUE ha portata più ampia e si applica a tutte le imprese pubbliche o titolari di diritti esclusivi, mirando a garantire il rispetto delle regole di concorrenza. Con il Trattato di Amsterdam, è stato abolito il principio di gradualità previsto originariamente dall’art. 37 TFUE, ma l’articolo è stato mantenuto come disposizione autonoma rispetto all’art. 106 TFUE
l’art. 37 del TFUE riguarda i monopoli nazionali di carattere commerciale e stabilisce che essi devono essere riordinati in modo da eliminare qualsiasi discriminazione tra cittadini dell’Unione per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi di mercato
modalità e tempi del riordino
in origine, gli stati membri avevano tempo fino al 31 dicembre 1969 (per i paesi fondatori) per completare il riordino (con l'obiettivo di eliminare qualsiasi discriminazione), con margini temporali estesi per i nuovi stati aderenti. La Corte di giustizia ha chiarito che gli stati hanno ampia discrezionalità sulle modalità, ma devono comunque avviare effettivamente il processo e raggiungere l’obiettivo
non è necessario abolire tutti i monopoli in sé, ma eliminare la discriminazione che può derivare dalla loro esistenza o dal loro funzionamento. Se, ad esempio, un monopolio di importazione favorisce i prodotti nazionali rispetto a quelli importati, si configura una discriminazione vietata