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CLASSIFICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - Coggle Diagram
CLASSIFICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
CLASSIFICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
«Le misure di sicurezza si distinguono in personali, distinte a loro volta in detentive e non, e patrimoniali».
🔹 1. Misure di sicurezza personali detentive
«L’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro»
🔹 1. Colonia agricola e casa di lavoro «La scelta dell’una o dell’altra […] è pienamente discrezionale, salvo l’obbligo di considerare le condizioni e le attitudini del destinatario».
🔸 Destinatari (art. 216 c.p.):
«Delinquenti abituali, professionali o per tendenza»
Chi, dopo una misura di sicurezza, commette nuovo delitto non colposo
Altri casi previsti da legge (artt. 212.3, 215.4, 223.2, 226.1, 231.2)
🔸 Durata minima:
1 anno (generico)
2 anni (abituali)
3 anni (professionali)
4 anni (per tendenza)
🔸 Differenza: «Nella colonia agricola si svolge attività agricola, nella casa di lavoro attività artigianale o industriale».
🔸 Critica attuale: «La distinzione tra le due misure è rimasta solo sulla carta, e nell’esecuzione manca il lavoro» → Internati impiegati solo in mansioni minime (cucina, lavanderia, ecc.)
«Il ricovero in una casa di cura e di custodia»
Casa di cura e custodia
🔸 Destinatari principali: «Condannati con pena diminuita per infermità psichica, intossicazione cronica o sordismo» → anche per ubriachezza abituale o uso di stupefacenti
🔸 Altri destinatari:
Sottoposti ad altra misura che diventano psichicamente infermi
Infermi psichici per i quali non è possibile applicare la libertà vigilata
Infermi tornati pericolosi durante la libertà vigilata
🔸 Durata: «Tra sei mesi e tre anni», proporzionata alla pena astratta prevista
🔸 Caratteri particolari:
«Non compatibile con altre misure detentive»
«Può essere applicata prima della pena se la sua esecuzione potrebbe aggravare lo stato psichico»
🔸 Accertamento di pericolosità necessario: «Sempre subordinato al previo accertamento giudiziale della pericolosità sociale derivante dall’infermità»
🔸 Novità della riforma n. 81/2014:
Giudizio di pericolosità fondato sulle qualità soggettive della persona, non su condizioni di vita
Mancanza di programma terapeutico ≠ automatica pericolosità
Principio di sussidiarietà: «Il ricovero può essere disposto solo se ogni altra misura è inadeguata rispetto alle esigenze di cura e controllo»
«Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario»
🔹 3. Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG)
🔸 Destinatari:
Prosciolti per infermità mentale o intossicazione cronica
Sottoposti ad altra misura e colpiti da nuova grave infermità
🔸 Esclusioni: «Non si applica per contravvenzioni, delitti colposi, o reati con pena inferiore a 2 anni o solo pecuniaria»
🔸 Durata:
10 anni → se il reato prevede ergastolo
5 anni → se la pena è ≥ 10 anni nel minimo
2 anni → negli altri casi
🔸 Pericolosità da accertare in concreto: «A seguito dell’abrogazione delle presunzioni, va accertata in concreto»
🔸 Problemi attuali:
Responsabilizzazione eccessiva dei periti psichiatrici
Assenza di trattamento per prosciolti non più pericolosi
🔸 Critiche della psichiatria forense:
Si contesta l'equivalenza tra malattia mentale e pericolosità
Si ritiene che il giudizio debba spettare al giudice, non allo psichiatra
→ ma: «se è difficile per l’esperto, lo è ancora di più per il giudice»
→ Art. 133 c.p. è troppo generico
🔸 Novità normative: Giudizio fondato su qualità soggettive, non su contesto familiare o sociale. Principio di sussidiarietà
🔸 Fallimento del modello custodialistico: «L’ospedale psichiatrico giudiziario è obsoleto, inadeguato, lesivo della dignità umana»
→ Avviato processo di superamento degli OPG
→ Sostituzione con strutture sanitarie a numero chiuso, con eventuale sorveglianza esterna
«Il ricovero in un riformatorio giudiziario»
🔹 4. Riformatorio giudiziario
🔸 Destinatari:
Minori non imputabili (art. 98) che abbiano commesso reati dolosi o colposi e siano pericolosi
Minori imputabili con condanna a pena diminuita
Minori abituali, professionali o per tendenza
Minori condannati durante l’esecuzione di una misura
Minori ex art. 212 c. 3 (cessata l’infermità, ma ancora pericolosi)
🔸 Durata minima: «Un anno»
🔸 Modifiche con d.p.r. 448/1988:
Applicabile solo per reati con pena ≥ 12 anni (massimo)
La misura si esegue con collocamento in comunità pubblica o autorizzata → Possibile aggiunta di prescrizioni su studio, lavoro, o attività rieducative
🔸 Nuova definizione di pericolosità del minore: «Può essere sottoposto a misura solo se vi è concreto pericolo che commetta: Delitti con uso di armi Delitti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale Gravi reati di criminalità organizzata»
🔸 Conseguenza: «L’applicabilità delle misure di sicurezza ai minori tende oggi ad essere un’eventualità del tutto eccezionale»
🔹 2. Misure di sicurezza personali non detentive
«La libertà vigilata»
🔹 1. Libertà vigilata «Consiste in una limitazione della libertà personale del soggetto attraverso un complesso di prescrizioni a contenuto positivo o negativo, dirette ad impedire nuovi reati e a favorire il reinserimento sociale».
🔸 Doppia funzione: «Coesistono due aspetti: uno di difesa sociale, l’altro di assistenza al sottoposto».
🔸 Riforma art. 55 ord. penit.: «I sottoposti alla libertà vigilata sono affidati al servizio sociale ai fini del reinserimento» → Libertà vigilata e assistita
🔸 Obblighi minimi (art. 190 disp. att. c.p.p.):
«Non trasferire la residenza o dimora in altro comune»
«Informare di ogni cambiamento di abitazione nel comune»
🔸 Durata:
«Minimo un anno»
«Minimo tre anni se la pena inflitta è reclusione ≥ 10 anni o in caso di grazia/indulto su ergastolo»
🔸 Applicazione:
Obbligatoria nei casi art. 230 c.p.
Facoltativa nei casi art. 229 c.p.
🔸 Per i minori: «Applicabile con prescrizioni su studio o lavoro, eventualmente anche con permanenza in casa»
«Il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province»
🔹 2. Divieto di soggiorno «Divieto di soggiornare in uno o più comuni o province designate dal giudice» (art. 233 c.p.)
🔸 Applicabile a: «Colpevoli di delitti contro la personalità dello Stato, l’ordine pubblico, o commessi per motivi politici o legati a condizioni sociali o morali di un determinato luogo»
🔸 Durata: «Minimo un anno»
🔸 Sanzioni in caso di violazione: «Il termine minimo ricomincia a decorrere e può essere ordinata la libertà vigilata»
🔸 Dubbi di costituzionalità:
«Dubbi di compatibilità con l’art. 16 Cost. (libertà di circolazione e soggiorno)»
«Nessuna restrizione può imporsi per ragioni politiche»
«Il divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcooliche»
🔹 3. Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche «Si applica ai condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza abituale» (art. 234 c. 2 c.p.)
🔸 Durata: «Minimo un anno»
🔸 Violazione:
«Si verifica solo se la frequentazione è abituale o regolare, non se è occasionale»
In caso di violazione si può ordinare:
«Libertà vigilata»
«Cauzione di buona condotta»
«L’espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato»
🔹 4. Espulsione o allontanamento dello straniero «Il giudice ordina l’espulsione dello straniero o l’allontanamento del cittadino Ue condannato» (art. 235 c.p., riformato dal d.l. n. 92/2008)
🔸 Condizioni: «Nei casi previsti dalla legge e quando la condanna è a pena detentiva superiore a due anni»
🔸 Novità principali:
«Inclusione dei cittadini Ue»
«Abbassamento della soglia di pena richiesta (da 10 a più di 2 anni)»
🔸 Criticità:
«La nuova pena minima deve essere valutata alla luce del principio di ragionevolezza costituzionale»
«Dubbi di compatibilità con la direttiva 2004/38/CE»
→ Secondo la direttiva, “la sola esistenza di condanne penali non giustifica l’allontanamento”
🔹 3. Misure di sicurezza patrimoniali
«La cauzione di buona condotta»
🔹 1. Cauzione di buona condotta (art. 237 c.p.)
«Consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma da 103 a 2.065 euro, oppure nella prestazione di una garanzia (ipoteca o fideiussione solidale)».
🔸 Finalità:
«Introdotta con un fine di prevenzione speciale, ma non ha prodotto l’attesa efficacia deterrente».
🔸 Si applica a:
«Liberati da colonia agricola o casa di lavoro, se non è disposta la libertà vigilata»
«Trasgressori degli obblighi della libertà vigilata»
«Trasgressori del divieto di frequentare osterie»
🔸 Durata:
«Minimo un anno, massimo cinque»
🔸 Effetti:
«Se rispettato l’obbligo → restituzione della somma / estinzione della garanzia»
«Se trasgredito → confisca della somma da parte della Cassa delle ammende»
«La confisca»
🔹 2. Confisca (art. 240 c.p.) «Consiste nell’espropriazione ad opera dello Stato di cose ricollegabili all’attività criminosa».
🔸 Dibattito dottrinale:
Alcuni la considerano pena accessoria o sanzione sui generis
Secondo l’opinione tradizionale: «La funzione della confisca è analoga a quella delle altre misure di sicurezza, fondata sulla pericolosità della cosa»
🔸 Pericolosità della cosa: «Non come dannosità oggettiva, ma come possibilità che la cosa incentivi nuovi reati se lasciata al reo»
🔸 Innovazioni legislative:
Ampliamento dei casi di confisca obbligatoria
Estensione dei beni confiscabili
Eliminazione/attenuazione del nesso diretto con il reato
Confisca per equivalente (beni di valore corrispondente al profitto del reato)
🔸 Confisca come prevenzione ante-delictum: «Introdotta nel 1982 come misura di prevenzione patrimoniale»
🔸 Caratteristiche attuali:
«Comprende ipotesi eterogenee, con finalità diverse»
«Sempre più accentuata la funzione general-preventiva e afflittiva»
🔸 Confisca facoltativa: «Richiede una sentenza di condanna e l’accertata pericolosità della cosa» → ad es. un macchinario costruito per commettere un falso
🔸 Confisca obbligatoria:
«Cose che costituiscono il prezzo del reato»
«Cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato»
→ anche senza condanna
🔸 Confisca aggravata: «Condanna per reati mafiosi, estorsione, usura, ecc. → confisca dei beni non giustificabili e sproporzionati rispetto al reddito del reo»
APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
🔹 Misure detentive (casa di cura, OPG, riformatorio) «Possono essere applicate provvisoriamente (art. 206 c.p.)»
🔸 Esecuzione:
Dopo pena scontata (se congiunta a pena detentiva)
Dopo sentenza definitiva (se congiunta a pena non detentiva)
🔹 Casi di concorso
«Se più misure della stessa specie → si unificano»
«Se di specie diversa → il giudice valuta il pericolo complessivo e decide quali applicare»
🔸 Prevalenza esecutiva: «Si esegue prima la misura detentiva»
🔹 Sospensione e ripresa dell’esecuzione
«Sospesa se il soggetto deve scontare pena detentiva → riprende dopo»
«Se colpito da infermità psichica, il giudice trasforma la misura in ricovero in OPG o casa di cura»
🔸 Modifiche durante l’esecuzione:
«Il giudice può modificare le modalità esecutive senza cambiare la specie della misura»
🔹 Evasione del sottoposto alla misura
«Se il soggetto si sottrae volontariamente all’esecuzione → il termine minimo ricomincia»
Eccezione: OPG o casa di cura e custodia
🔹 Effetti dell’estinzione del reato o della pena
Estinzione del reato:
«Impedisce l’applicazione e fa cessare l’esecuzione della misura, eccetto la confisca»
Estinzione della pena:
«Impedisce l’applicazione, salvo i casi in cui la legge consente l’ordinazione in ogni tempo»
→ In questi casi: colonia agricola/casa di lavoro sostituita con libertà vigilata
🔹 Caso di ergastolo non eseguito (per grazia o indulto)
«Il condannato è sottoposto alla libertà vigilata per non meno di tre anni»