Le misure di sicurezza, pur avendo natura diversa rispetto alle pene, sono comunque soggette a garanzie fondamentali. La prima è il principio di legalità, sancito dagli articoli 199 c.p. e 25, comma 3, Cost., secondo cui solo la legge può stabilire quali misure siano applicabili e in quali casi. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 157 del 1972, ha chiarito che anche in questo ambito è necessaria una previsione normativa chiara e tassativa. Tuttavia, si ammette una certa elasticità, poiché le situazioni di pericolosità sono legate alla personalità dell’autore del reato e non sempre descrivibili con precisione. Nonostante ciò, il legislatore deve comunque indicare con sufficiente chiarezza i criteri su cui il giudice deve basarsi per valutare la probabilità di recidiva, facendo riferimento ad esempio all’art. 133 c.p.