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Diritto antitrust pt2 - Coggle Diagram
Diritto antitrust pt2
đš 5. Concetti fondamentali da sapere bene
đ˘ 5.1. Impresa
Qualsiasi attivitĂ economica, anche senza scopo di lucro (cooperative, no-profit), che offre beni o servizi.
Rileva lâattivitĂ economica, non la forma giuridica.
Anche un gruppo societario può essere unâunica impresa â la capogruppo risponde delle filiali.
âď¸ 5.2. Imputazione dellâillecito
Lâimpresa è responsabile anche per dipendenti e collaboratori.
Se cambia proprietario â può esserci trasferimento della responsabilitĂ se câè continuitĂ .
đ 5.3. Mercato rilevante
Ă il contesto di riferimento in cui si valuta lâeffetto della condotta sospetta a seconda del mercato in cui si trvoa:
Merceologico: prodotti sostituibili,
Geografico: costi di trasporto
Temporale: diritti televisivi di una stagione sportiva.
Strumenti: test SSNIP per misurare la sostituibilitĂ .
đŤ 5.4. Restrizione della concorrenza
Non basta limitare un concorrente: la condotta deve ridurre la concorrenza effettiva o potenziale.
Es. aumento prezzi, ostacolo allâingresso, riduzione dellâofferta.
đ 5.5. Soglie di rilevanza
Le norme si applicano solo oltre certe soglie, per non sovraccaricare le autoritĂ .
Serve effettiva rilevanza economica della condotta.
đš 4. Fonti del diritto antitrust
Livello europeo
Art. 101 TFUE â vieta le intese restrittive della concorrenza.
Art. 102 TFUE â vieta lâabuso di posizione dominante.
Regolamento UE 139/2004 â controlla le concentrazioni tra imprese.
Soft law: orientamenti e comunicazioni della Commissione.
Commissione Europea:
Ha poteri centrali: decide, regola, indirizza.
Dal Reg. 1/2003 â anche le autoritĂ nazionali possono intervenire su intese e abusi (non su fusioni).
Italia
Legge 287/1990, ispirata al diritto UE.
Introduce:
Il principio della doppia barriera normativa (UE + nazionale),
La disciplina Abuso di dipendenza economica (art. 9, l. 192/1998).
Il diritto UE ha primato: prevale sempre in caso di contrasto.