Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
VICENDE ANOMALE SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE PROCESSO ESECUTIVO - Coggle…
VICENDE ANOMALE SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE PROCESSO ESECUTIVO
SOSPENSIONE
nessun atto compiuto salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione
riassunzione
uscire da quiescienza o estinzione
entro 6 mesi passaggio in giudicato sentenza primo grado o comunicazione appello che rigetta opposizione all'esecuizione
tre diversi tipi
legale
unico caso: espropriazione di beni indivisi debba farsi luogo alla divisione del bene
carattere necessario e automatico: giudice ne da solo atto
disposta dal giudice dell'esecuzione
sospensione in pendenza di opposizione all'esecuzione o di opposizione del terzo
requisiti che consentono, non obbligano
pendenza giudizio di opposizione
istanza di parte
gravi motivi
rientri anche prognosi circa la fondatezza dell'opposizione
giudice provvede al termine dell'udienza fissata per la comparizione delle parti e la discussione sul punto, con ordinanza, contro cui potrà essere esperito reclamo
una volta ottenuta grava sulla contro parte, ossia il creditore, attivarsi affinchè venga reso pendente il processo di opposizione
sospensione in pendenza di opposizione agli atti esecutivi
valutati gravi motivi, fissare termine entro il quale introdurre il giudizio di opposizione
mancato rispetto = estinzione processo esecutivo
sospensione della distribuzione della somma ricavata
controversie tra creditori o con il debitore
non previsto requisito gravi motivi
sospensione per consentire l'opposizione tardiva al d.i.
disposta dal giudice investito dell'impugnazione del titolo esecutivo
eccezione ricorso in Cassazione: sospensione richiesta alla Corte d'appello o giudice che ha pronunciato il provvedimento
disporre sia sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato sia la sospensione del processo esecutivo già pendente
sospensione efficacia esecutiva del titolo prima dell'inizio dell'esecuzione, ma il creditore notifica il titolo, il precetto e poi il pignoramento
il debitore onerarsi di di proporre opposizione o facendo valere la carenza di titolo esecutivo
a precetto
all'esecuzione
sospende il processo esecutivo già pendente
gli atti compiuti prima della sospensione restano in vita in attesa di conoscere l'esito della impugnazione
requisiti
impugnazione appaia manifestatamente infondata
oppure pregiudizio grave e irriparabile
ricorso per cassazione: grave ed irreparabile danno
sospensione concordata
accordo tutti i creditori muniti di titolo esecutivo
giudice non vincolato
nei 10 gg al deposito dell'istanza decreto udienza sentite le parti
ordinanza revocabile anche su richiesta di un creditore
periodo scelto dal giudice
se non procede alla riassunzione entro termine di 10 gg dalla scadenza il processo si estinfue
SUCCESSIONE
lato attivo
successori possono proseguire il processo
lato passivo
proseguire nei confronti dei successori
presuppone il venir meno della parte
determina interruzione del processo per rispristinare il contraddittorio ma ciò non avrà effetto se sopraggiunge al processo esecutivo, in quanto non si deve accertare alcunchè e quindi non vi è esigenza del contraddittorio
ESTINZIONE
inattività delle parti
casi
mancata comparizione alla seconda udienza
non rispetto termini perentori
espressamente previste dalla legge
contro ordinanza ammesso reclamo al collegio: con sentenza appellabile
effetti
cancellazione di pignoramento
effetti che dipendono dallo stadio del processo
rinuncia agli atti
da parte dei creditori e non richiede accettazione debitore
dopo consenso tutti creditori intervenuti
prima aggiudicazione o assegnazione solo quelli con titolo
infruttosità dell'espropriazione forzata
= chiusura anticipata del processo qualora risulti impossibile conseguire ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori