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PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA PT. 1 - Coggle Diagram
PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA PT. 1
ESPROPRIAZIONE FORZATA: GIUDICE DELL'ESECUZIONE E PIGNORAMENTO
più importante tra i procediementi di esecuzione forzata
tre passaggi
individuazione: pignoramento
provocare intervento ufficiale giudiziario cui spetta compito di pignorare i beni del debitore
ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, con precisazione chenè il primo atto del processo esecutivo
eccezione: nelle more del processo di cognizione ottenere condanna del debitore al pagamento della somma dovuta, sequestro conservativo --> automatica conversione del sequestro in pignoramento
tre tipi di pignoramento
mobiliare
immobiliare
presso terzi
effetti sostanziali
alienazione: inopponibilità nei confronti del creditore pignorante
salvi buona fede per beni mobili non iscritti in pubblici registri
debitore conserva proprietà
atti di disposizione anteriori al pignoramento
opponibili se rispettate forme di pubblicita
atti del debitore diversi da alientazione che limitino disponibilità del bene
inopponibili
INTERVENTO ALTRI CREDITORI
azione esecutiva
esprpriativa
potere di dare impulso al processo
titolari creditore procedente e creditori intervenuti con titolo
1 more item...
sattisfattiva
potere di partecipare alla distribuzione
tutti i creditori = intervento liticonsortile: egual diritto
intervenuti tempestivi (prima disposta vendita o assegnazione)
intervenuti senza titolo esecutivo
udienza di comparizione davanti al debitore il quale prende posizione
creditore dimostri aver proposto nei 30 gg successivi azione per conseguire titolo = otterrà somma accantonata
1 more item...
eventuale disconoscimento: alcuna distribuzione in favore dell'intervenuto, ma neppure nessuna esclusione dalla procedura con conseguente automatica riduzione del pignoramento
partecipano al pari del creditore procedente
chi può intervenire
portato da un titolo esecutivo
al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati
avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri
titolari di un credito pecuniario risultante da scritture contebili
intervenuti tardivamente
soddisfazione sul residuo
eccezione se creditore privilegiato ma non munito di titolo
notificazione apposito avviso del processo esecutivo per creditori con diritto di prelazione: mancanza = blocco procedimento
trasformazione beni in denaro
vendita forzata
intervento terzo
giudice fissa modalità vendita
senza incanto: offerte in busta chiusa aperte all'udienza --> preferita
con incanto: asta --> qualora ritenga probabile prezzo superiore della metà dal valore del bene
aggiudicazione definitiva decorsi 10 gg dalla gara: altri soggetti > 1/5 = riapertura gara
trasferimento della proprietà con decreto: pronuncia è condizionata al pagamento del prezzo
può essere autorizzato a rate
effetti
traslativo: acquirente subentra nella medesima posizione giuridica a colui che ha subito l'espropriazione
effetto con pronuncia decreto di trasferimento
purgativo
libero da ogni peso o vincolo derivante da iscrizioni e trascrizioni in pubblici registri
inopponibilità dei diritti acquisiti dai terzi sul bene che non siano opponibili al ceto creditorio
ferma regola a favore dei terzi la regola del c.d. possesso vale titolo: bene mobile sussitenza titolo idoneo trasferimento proprietà, possesso e buona fede
diritti dei terzi
legittimamente vantare diritti sul bene mobile
dimostrare mala fede dell'acquirente, + risarcimento danni dal creditore procedente se mala fede
onere di far valere i loro diritti sulla somma ricavata prima della distribuzione
beni immobili
regolarmente trascritto titolo prima del pignoramento: prevarrà sull'acquirente
evizione acquirente
ottenere prezzo pagato: somma inferiore = detratte spese della procedura
agire nei confronti di ciascuno dei creditori se la somma già distribuita
esclusione creditori privilegiati o ipotecari: evizione non opponibile
azione risarcimento nei confronti creditore procedente: mala fede
assegnazione ad uno dei creditori
generalmente non se prima non è stata esperita infruttuosamente tentativo di vendita forzata
sattisfattiva
valore del bene ammontare somma dovuta al creditore
non sattisfattiva
valore inferiore
creditore versare differenza
generalmente richiesta dal creditore che ha diritto a vedersi soddisfatto prima degli altri
se non ha interesse: assegnazione-vendita
assegnato ad altro creditore il quale verserà il valore: somma distribuita tra i creditori, anche colui che ha ottenuto
assegnazione pronunciata dal giudice con ordinanza ed ha effetto traslativo
altri effetti
beni mobili: terzo titolare di diritti può rivolgersi all'assegnatario entro 60 gg e ottenere somma corrispondente al credito
assegnazione-vendita: il terzo far valere diritti sulla somma versata
tutela per equivalente per i terzi
evizione: ripetere quanto versato
introduzione con istanza: > 10 gg dal pignoramento - immediatamente oggetto cose deteriorabili
la nullità atti esecutivi che hanno preceduto vendita o assegnazione non opponibili all'acquirente o assegnatario
eccezioni
collusione
nullità riguarda la vendita o assegnazione
non se accolta opposizione all'esecuzione
altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione, nemmeno se acquisto o assegnazione sono frutto di collusione
distribuzione del ricavato
piano di riparto
concordato tra creditori e debitori e omologato dal giudice
redatto dal giudice dell'esecuzione tenendo conto delle graduazioni dei crediti: se non accordo o espropriazione immobiliare
ordine soddisfazione
primi: causa legittima prelazione
creditori chirografi
creditori posteregati, intervenuti tardini
contestazioni in ordine alla distribuzione apposita opposizione
provvedimento conclusivo del processo esecutivo
fasi dirette dal giudice dell'esecuzione: non si occupa delle eventuali fasi di cognizione
nominato dal presidente una volta eseguito il pignoramento ad opera dell'ufficiale
competenza giudice
luogo in cui le cose si trovano, qualora cose mobili o immobili
residenza, domicilio, dimora o sede debitore autoveicoli e rimorchi
dove l'obbligo deve essere eseguito per obblighi di fare e non fare
espopriazioe forzata di crediti: domicilio, dimora, residenza, sede debitore - eccezione promossa a carico delle p.a.: giudice terzo debitore
CARATTERI COMUNI: ATTI PRODROMICI
svolgimento del processo esecutivo, diverse declinazioni che dipendono dall'oggetto dell'obbligazione rimasta incompiuta
fare fungibile
fare infungibile
elemento comune è la fase prodromica all'instraurazione del procedimento
una volta in possesso del titolo il creditore deve agire in executivis: redigere precetto e procedere alla sua notifica unitamente al titolo esecutivo
attività necessarie per l'instaurazione del processo, ma non atti dello stesso
precetto: atto con il quale il creditore intima il debitore ad adempiere entro un termine, non meno di 10 gg - salvo pericolo ritardo: presidente tribunale autorizzare esecuzione immediata, prevedendo cauzione
avvertire il debitore possibilità accordo di composizione della crisi o piano del consumatore
redatto sia separatamente che di seguito al titolo esecutivo
caso peculiare notifica prima il titolo e dopo 10 gg il precetto: adempimento siano gli eredi del debitore, potrebbero non conoscere l'esistenza del debito
notifica a cura del creditore alla parte personalmente
termini peculiari se si rivolge amministrazioni dello Stato o enti pubblici non economici
notificazione precetto dopo 120 gg dalla notifica del titolo
decorso inutilmente il termine procedere con esecuzione forzata
entro 90 gg altrimenti inefficace a meno che non venga proposta opposizione: riassumere entro 6 mesi passaggio in giudicato sentenza