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TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI - Coggle Diagram
TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI
TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI
necessari e sufficienti per procedere in via esecutiva
può essere iniziato solo in forza di un titolo esecutivo per diritto certo, liquido ed esigibile
requisito della certezza del diritto
sez. un. la non esatta individuazione del diritto non necessariamente priva la sentenza di condanna della qualifica di titolo esecutivo
c.d. eterointegrazione del titolo attraverso elementi di fatto esterni al titolo-sentenza, ma comunque desumibili dal materiale di causa
individuazione
prima battuta al creditore procedente
contestata dal debitore con l'esperimento dell'opposizione all'esecuzione
singoli titoli esecutivi
sentenza di condanna
documento privilegiato
decreto ingiuntivo
ordinanze di condanna al rilascio (sfratto) di immobili
provvedimenti non contententi accertamento
possibilità di opposizione per ragioni di merito
verbale di conciliazione raggiunta nel processo davanti al giudice
non è un atto del giudice ma davanti a lui si è formato
sottoscrizione lo munisce di efficacia esecutiva
non contiene alcun accertamento
TITOLI ESECUTIVI STRAGIUDIALI
atti privati
titoli di credito ai quali la legge espressamente conferisce efficacia esecutiva: cambiale, assegno bancario, assegno circolare e scrittura privata autenticata relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essa contenute
solo per espropriazione non per altre forme di esecuzione forzata, come consegna e rilascio che possono solo in forza di titolo giudiziale o atto pubblico
scrittura privata solo autenticate da pubblici ufficiali
atti pubblici
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
l'esistenza di un titolo esecutivo non sempre significa certezza sulla esistenza di un credito
= opposizione all'esecuzione: dimostrare mancanza del credito --> può essere disposta sospensione per gravi motivi
la certezza dell'esistenza del diritto non è elemento fondamentale della scelta di concedere o meno tutela esecutiva
contenuto sentenza riesaminato in altro grado di processo
far valere limiti cronologici dell'accertamento
titolo esecutivo non ancora passato in giudicato, chiedere al giudice dell'impugnazione sospensione mediante c.d. procediemento di inibitoria: caduca non già ancora la decisione ma il suo valore e la sua efficacia di titolo esecutivo
VICENDE TITOLO ESECUTIVO
sostituzione titolo esecutivo da un altro titolo esecutivo prima della sua conclusione
misura minore il processo esecutivo proseguirà
maggiore somma instaurare un nuovo processo, mentre quello originario prosegue per il soddisfacimento del credito nell'ammontare considerato dal titolo esecutivo
titolo esecutivo eliminato senza essere sostituito
problema per i creditori intervenuti
muniti di titoli esecutivi: comunque legittimati
legittimati ad intervenire ma senza titolo esecutivo
terminata la legittimazione: perchè si giovavano della legittimazione del procedente, la quale è venuta meno
modificazioni lato attivo o passivo dopo formazione giudicato
creditore dopo la formazione del titolo esecutivo potrà instaurare un processo esecutivo in forza del titolo originario
debitore esecutato: può opporsi all'esecuzione se ritiene che non vi sia stata valida successione
lato passivo
eredi debitore
potrà essere iniziato in forza del titolo esecutivo già ottenuto contro il de cuius --> ammette anche nelle ipotesi di successione a titolo particolare, ossia legatari reali
soci società di persone
soci società per azioni i creditori sociali rivalersi fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione