Un caso classico è quello in cui un parlamentare, rilascia dichiarazioni pubbliche offensive (in TV, su un giornale, in comizi, ecc.), viene accusato di diffamazione da un cittadino, un collega o un’altra figura pubblica. L’offeso può agire in sede penale, denunciando per diffamazione; in sede civile, chiedendo un risarcimento del danno per lesione della reputazione (es. art. 2043 c.c.).
il parlamentare invoca l’art. 68 Cost., sostenendo che: le dichiarazioni sono coperte dall’immunità perché legate all’esercizio delle funzioni parlamentari; quindi non possono costituire reato, né giustificare un risarcimento civile.
DELIBERA
prassi Il parlamentare chiede alla propria Camera di adottare una delibera che affermi ufficialmente che quelle dichiarazioni sono coperte dall’art. 68. A decidere è solitamente la Giunta per le autorizzazioni a procedere, che valuta se vi sia nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.
Quando l’autorità giudiziaria non condivide la valutazione del Parlamento, può nascere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato da una parte, la Camera (o il Senato) che rivendica la propria competenza a proteggere i membri tramite l’immunità
il potere giudiziario che rivendica il potere di giudicare l’illecito. In questi casi interviene la Corte costituzionale, che valuta se la delibera parlamentare è fondata oppure ha ampliato in modo eccessivo l’ambito dell’immunità stabilisce chi ha effettivamente violato le competenze dell’altro potere.
Sentenza n. 1150 del : La sentenza affronta il rapporto tra potere legislativo e giudiziario in caso di dichiarazioni pubbliche di un parlamentare che vengono considerate offensive La Corte costituzionale ha stabilito che: Camera e Senato hanno il diritto di dichiarare che certe opinioni di un loro membro sono coperte dall’immunità dell’art. 68 Cost. Il giudice non può ignorare quella dichiarazione, ma ha due strade possibili:
Condividerla → chiude il procedimento: In sede penale, assolve l’imputato; In sede civile, respinge la richiesta di risarcimento.
Non condividerla → solleva un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale contro l’assemblea parlamentare.
La Corte ha chiarito che il proprio ruolo è di controllo esterno, cioè non giudica il contenuto politico o il merito della delibera verifica solo se c’è corrispondenza tra i fatti oggetto della delibera parlamentare e quelli del processo.
➡ Se i fatti coincidono, la Corte rispetta la decisione del Parlamento.
➡ Se non coincidono, la Corte dà ragione al giudice e il processo può continuare.
Il problema dell’abuso: tra anni 80 e 90 spesso hanno usato art 68. approvavano delibere che riconoscevano la copertura costituzionale anche a dichiarazioni chiaramente offensive, impedendo così alla magistratura di intervenire sia in sede penale (per diffamazione) che in sede civile (per risarcimento danni).
Le Camere li proteggevano spesso, anche in casi dubbi, portando a un uso distorto della tutela costituzionale.
L’intervento della Corte costituzionale: Per porre un freno agli abusi, la Corte costituzionale ha iniziato a rafforzare i controlli
Già nel 1997, la Corte ha detto che: Non si sarebbe più limitata a controllare solo se i fatti indicati nella delibera parlamentare corrispondevano a quelli oggetto del processo (c.d. controllo esterno). Avrebbe anche valutato il merito, cioè se le dichiarazioni del parlamentare avevano davvero un legame con l’attività parlamentare.
Sentenze n. 10 e 11 del 2000
Non tutte le opinioni di un parlamentare sono protette. La tutela scatta solo se esiste un nesso funzionale, cioè un collegamento diretto e concreto con l’attività parlamentare.
interventi in aula in commissione o audizioni che vengono ripetute all esterno ma identiche o sostanzialmente uguali a quanto già detto ufficialmente in Parlamento.
: L’immunità si applica solo se la dichiarazione esterna riproduce in modo sostanziale (non necessariamente parola per parola) una dichiarazione già fatta in sede parlamentare.