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ADEMPIMENTO: esecuzione esatta della prestazione, modo naturale in cui si…
ADEMPIMENTO: esecuzione esatta della prestazione, modo naturale in cui si estingue l''obbligazione
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luogo e modo: si esegue nel luogo in cui si trovava il debitore al momento della nascita del debito, salvo patto contrario
integrità: non è sufficiente un adempimento parziale, a meno che il creditore accetti
Il debitore deve adempiere con la diligenza del buon padre di famiglia, si richiede la perizia tipica del professionista medio del settore--> la diligenza e qualificata
chiunque può eseguire la prestazione anche un terzo purchè il creditore voglia che sia il debitore stesso a pagare
FIDEIUSSIONE: e un contratto di garanzia personale: un soggetto fideiussore si obbliga nei confronti del creditore a pagare in caso di inadempimento
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ESEMPIO: marco chiede un prestito alla banca, essa glielo concede solo se suo padre Giulio firma come garante--> Giulio diventa fideiussore, si obbliga a pagare in caso Marco non lo facesse
Caratteri essenziali:
PERSONALE:il fideiussore non offre un bene in garanzia, ma si obbliga personalmente con tutto il suo patrimonio
ACCESSORIA: segue le sorti del debito, se si estingue il debito anche la fideiussione si cancella
UNILATERALE O BILATERALE: in genere è unilaterale ma può essere bilaterale se il creditore offre un compenso o un'altra prestazione
Rapporto esterno: tra creditore e fideiussore, il creditore può agire prima contro il fideiussore invece che il debitore
Beneficio di escussione: nel caso il creditore si rivolgesse al fideiussore per primo, egli ha il beneficio di escussione cioè chiedere al creditore di agire prima contro il debitore, solo se non adempie allora si può rivolgere al fideiussore. Questo beneficio deve essere espressamente pattuito senno non vale
Rapporto interno: tra fideiussore e debitore, ha diritto di regresso contro il debitore se ha pagato il creditore
Fideiussione omnibus: e comune in ambito bancario, garantisce tutti i debiti presenti e futuri del debitore verso un determinato creditore, entro un limite massimo
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CESSIONE DEL CREDITO: e un contratto mediante il quale un creditore (cedente) trasferisce a un altro soggetto (cessionario) il proprio credito verso un debitore (ceduto)
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Requisiti
Forma: non è richiesta una forma solenne, ma deve essere provata per iscritto se il credito è anch'esso soggetto a forma scritta
Oggetto: qualunque credito, presente o futuro, purché non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento sia vietato dalla legge o dal contratto
La cessione è efficace tra le parti (cedente cessionario) dal momento del contratto--> per essere opponibile al debitore occorre che il debitore sia notificato della cessione, oppure che la accetti, se il debitore non è a conoscenza e paga al vecchio debitore, e liberato
EFFETTI
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il cedente garantisce solo l'esistenza del credito, salvo patto diverso. Non garantisce che il debitore pagherà, a meno che non l'abbia promesso
ESEMPIO: Maria ha prestato 5000 euro a Luca. Decide di cedere questo credito a Giulia, in cambio di 4800. Da quel momento, Giulia diventa creditrice di Luca, che dovrà pagare a lei. Ma solo se Luca ne viene informato altrimenti paga maria
Cessioni in blocco dei crediti:consente in certi casi la cessione in massa di crediti (da banca a società) con forme semplificate di pubblicità
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PAGAMENTO CON SURROGAZIONE: e un meccanismo giuridico che si verifica quando un soggetto (non debitore originario) paga un debito al creditore, e per effetto del pagamento entra nei diritti che quel creditore aveva nei confronti del debitore.
in altre parole chi paga al posto di un altro, può recuperare quanto pagato rivolgendosi direttamente al debitore, subentrando nel credito del creditore originario
Serve a tutelare chi paga un debito altrui, evitare arricchimento ingiustificato del debitore e assicurare il diritto di regresso nei rapporti interni tra coobbligati o garanti.
SOGGETTI
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il solvendi, colui che paga, un terzo che paga ma non è obbligato primariamente
se il pagamento avviene con surrogazione il solvendi prende il posto del creditore diventando nuovo titolare del credito, con tutte le garanzie e privilegi collegati
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TIPI DI SURROGAZIONE
CONVENZIONALE: pattuita tra le parti e serve:
- il consenso del creditore
- atto scritto contemporaneo al pagamento
LEGALE: avviene per legge e avviene in situazioni specifiche:
- chi paga in adempimento di un'obbligazione altrui (es fideiussore)
- il terzo che paga un debito per evitare la perdita di un diritto (es. un creditore ipotecario che paga per evitare che l'immobile sia pignorato da altri)
- l'acquirente di un immobile ipotecato, che dìpaga i debiti al venditore.
PER VOLONTà DEL DEBITORE: il debitore può chiedere a un terzo di pagare, dichiarando che intende surrogarlo nei diritti del creditore, anche qui serve:
- atto scritto
- quietanza con dichiarazione espressa
EFFETTI: il solvendi acquista il credito che prima spettava al creditore. Ottiene tutte le garanzie accessorie (ipoteca, pegno, fideiussione) ma solo nei limiti dell'importo effettivamente pagato. Può agire contro il debitore per ottenere il rimborso. Se ci sono più creditori surrogati, vale la par concidio creditorum
ESEMPIO: Paolo è fideiussore di Luca verso la banca. Quando Luca non paga Paolo salda il debito. Per effetto del gìpagamento Paolo si surroga alla banca: può chiedere a Luca il rimborso, esattamente come avrebbe potuto farlo la banca, con gli stessi diritti
:warning: La surrogazione non è una cessione del credito, non c'è un contratto tra creditore e solvens per trasferire il credito, ma è un effetto legale o convenzionale al pagamento. Serve a proteggere chi paga per altri--> ma per fare valere il diritto e necessaria la prova scritta, se non c'è surrogazione legale.
ESPROMISSIONE: promessa di pagamento o assunzione di un debito fatta da un terzo spontaneamente senza ordine del debitore
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È un negozio bilaterale tra espromittente e creditore che non richiede il consenso del debitore-->il contratto si perfeziona con il consenso dell'esrpomittente e l'accettazione del creditore
Liberatoria: l'espromittente si sostituisce al vecchio e il debitore si libera se il creditore lo dichiara espressamente
Cumulativa: l'espromittente si aggiunge al debitore, il creditore può agire contro entrmabi
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MORA DEL DEBITORE: è una situazione di ritardo colpevole nell'adempimento di un'obbligazione. Si tratta di un ritardo qualificato, che assume rilievo giuridico perché ingiustificato contestato dal creditore ---> è una forma di inadempimento che consiste nel non eseguire la prestazione dovuta nei tempi stabiliti
l'art 1219 stabilisce che il debitore è costituito in mora con intimazione o richiesta scritta del creditore , cioè quando riceve:
- una diffida ad adempiere
- una raccomandata o un atto giudiziale in cui il creditore chiede formalmente il pagamento o la prestazione
La mora può avvenire anche automaticamente senza richiesta scritta, in tre casi previsti dall'art 1219 comma 2
2) Se il termine per adempiere è scaduto e risulta essenziale--> es: prestazione da fare entro una data fissa e inderogabile
3) Se il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere--> es: lettera in cui rifiuta di pagare
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EFFETTI:
- 2: persistenza del debito: il creditore non ha l'obbligo di accettare una prestazione tardiva (a meno che non lo voglia)
- 3: responsabilità per caso fortuito: se durante la mora si verifica un evento che rende impossibile l'adempimento (es: incendio/furto) il debitore ne risponde comunque anche se non ha colpa
ESEMPIO: tizio deve consegnare un opera d'arte a Caio entro l'1 giugno. Ritarda e Caio lo diffida di mora. Tizio non consegna e il 10 l'opera viene rubata--> poiché tizio è in mora, è in mora anche il furto non era prevedibile
- 1: responsabilità per danni da ritardo: il debitore e tenuto a risarcire i danni causati dalla mancata esecuzione
Se l''obbligazione consiste nel pagare una somma di denaro, la mora comporta:
- il diritto del creditore agli interessi moratori, anche se non previsti nel contratto
- la possibilità di chiedere risarcimento del danno se prova che gli interessi legali non coprono tutto il pregiudizio subito
Mora e risoluzione del contratto: in caso di contratto a prestazioni corrispettive (es compravendita, appalto) la mora può legittimare:
- la risoluzione del contratto se il ritardo è grave
- oppure una diffida ad adempiere ex art 1454 c.c con cui si assegna finale per l'adempimento, scaduto il quale il contratto si scioglie automaticamente.
RIPETIZIONE DELL'INDEBITO: azione prevista dalla legge per consentire a chi ha pagato qualcosa non dovuto e ottenere la restituzione--> figura centrale della disciplina dell'arricchimento senza causa e rientra tra le cosiddette obbligazioni da fatto lecito cioè obbligazioni che nascono senza contratto o illecito, ma per ragione di giustizia sostanziale.
TIPI DI INDEBITO
INDEBITO SOGGETTIVO: si ha quando il pagamento era effettivamente dovuto ma è stato fatto a persona diversa dal vero creditore, in questo caso chi ha ricevuto il pagamento deve restituirlo, chi ha pagato in buona fede può agire contro il vero creditore.
il pagamento fatto a chi non è legittimano non libera il debitore, salvo che il vero creditore non accetti o approvi quel pagamento
INDEBITO OGGETTIVO: si ha quando una persona esegue un pagamento non dovuto, ossia non esiste un debito, oppure il debito era già estinto oppure ancora si paga una prestazione mai dovuta.
In questi casi il creditore apparente è obbligato a restituire quanto ricevuto, se era in buona fede deve restituire solo ciò che ha ricevuto, se era in mala fede deve anche risarcire i frutti, gli interessi e i danni
REQUISITI:
- 2 tale pagamento non fosse dovuto
- 3 il pagamento non si stato fatto a titolo gratuito (cioè non fosse una donazione)
- 1 sia stato effettuato un pagamento o una prestazione
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la ripetizione dell'indebito ha una funzione correttiva e riequilibratrice evita che un soggetto si arricchisce ingiustamente a danno di un altro. È uno dei modi in cui il nostro ordinamento tutela l'equità nei rapporti patrimoniali, anche fuori dal contratto.
Surrogazione:sistema che permette a chi ha pagato per errore di richiedere i soldi indietro dal vero debitore--> questo diritto ti permette di "sostituirti" al creditore e farti rimborsare. Si applica solo in caso di indebito soggettivo, non oggettivo
ACCOLLO: è il contratto con cui un terzo si obbliga verso il debitore ad assumere il debito. A differenza dell'esrpomissione, l'iniziativa nasce da un accordo tra debitore e terzo, non intervento spontaneo del terzo
SOGGETTI
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Creditore accollatario: titolare del credito, che può aderire all'accordo o no
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ESEMPIO: Marta ha un debito di 10.000 euro verso la banca. Vende il suo immobile a Luca che accetta di assumersi il pagamento residuo con la banca. Si è formato un accollo tra Marta e Luca a favore della banca.
2 TIPI
Accollo esterno: il creditore aderisce all'accordo e così l'accollante diventa obbligato verso il creditore: anche qui si distinguono cumulativo e liberatorio.
Accollo interno: tra debitore terzo (accollato e accollante) che non coinvolge il creditore che resta estraneo, potrà agire solo contro il debitore
Il terzo accollante agisce per spirito di liberalità, se paga il creditore potrà agire in regresso contro l'accollante, perché il debito non è suo originariamente, ma lo ha assunto volontariamente
GESTIONE DI AFFARI ALTRUI: art 2028 "Chi, senza esservi obbligato, assume spontaneamente la gestione di un affare altrui, è tenuto a proseguirla fino a che l'interessato non sia in grado di provvedere da sé -->si configura una gestione utile, animata da uno spirito di solidarietà e altruismo, ma con conseguenze giuridiche vincolanti x entrambe le parti
PRESUPPOSTI
- 2: Affare altrui: deve trattarsi di un'attività di competenza di un altro soggetto
- 3: intenzione di agire per conto altrui: il gestore deve sapere di star agendo per altro non per sé
- 1: Assunzione spontanea: il gestore interviene di sua iniziativa, senza un incarico nè dovere giuridico
- 4: Utilità della gestione: la gestione deve essere utile per il dominus, o almeno non dannosa
Obblighi del gestore:
- proseguire la gestione fino a che il dominus non possa provvedervi
- agire con giligenza, secondo le regola della a buona amministrazione
- rendere conto della propria attività al dominus
- restituire ciò che ha ricevuto o usato nell'interesse del dominus
Obblighi del dominus:
se la gestione è stata utile alla volontà e interesse del dominus quest'ultimo deve:
- rimborsare le spese sostenute dal gestore
- risarcire i danni eventualmente subiti dal gestore
- assumere gli obblighi contratti dal gestore nei limiti in cui risultano utili
Se la gestione non è stata utile il dominus non ha obblighi, salvo il caso in cui abbia ratificato l'operato del gestore
Se il gestore ha agito senza cura, o ha recato danno al dominus, oppure se il dominus non ratifica una gestione inutile, il gestore non ha diritto a rimborso e può essere tenuto a risarcire il danno
RATIFICARE: e un atto giuridico con cui una persona da proprio un comportamento compiuto in suo nome da un altro soggetto senza averne l'autorizzazione
INADEMPIMENTO: si verifica quando il debitore non esegue la prestazione dovuta, oppure la esegue in modo inesatto o tardivo.
il debitore risponde dell'inadempimento, salvo prove contrarie--> principio cardine della responsabilità contrattuale
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CONSEGUENZE
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Risarcimento del danno: il creditore ha diritto di risarcimento dei danno subito (es lucro cessante, danno emergente)
DELEGAZIONE strumento con cui il debitore chiede aiuto a un terzo per eseguire o garantire l'adempimento.
si tratta di una figura di modificazione dell'obbligazione, non necessariamente liberatoria per il debitore
TIPI DI DELEGAZIONE
Delegazione di debito(promittendi causa): il delegante ordina al delegato di assumere un'obbligazione verso il delegatario, in sostituzione o aggiunta alla propria-->Effetto: crea una nuova obbligazione, ma non estingue l'originaria, a meno che le parti prevedano diversamente
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Delegazione di pagamento(solvendi causa):il delegante ordina al delegato di pagare un debito verso il delegatario--> Effetto: se il delegato paga l'obbligazione si estingue, se non paga il delegatario può ancora agire contro il delegante, salvo delegazione liberatoria
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PRESCIRZIONE INDEBITO: l'azione di ripetizione dell'indebito si prescrive in 10 anni dal giorno in cui è stato effettuto il pagamento non dovuto--> es: se il 1 gennaio 2020 paghi per errore una somma a un sogg che non era tuo creditore, hai tempo fino al 1 gennaio 2030 per agire in giudizio e ottenere la restituzione
Decorrenza del termine: il termine decorre dal momento del pagamento non da quando il soggetto si accorge dell'errore. :warning:Eccezione se si dimostra che il pagamento e stato fatto per errore incolpevole e in buona fede, e l'errore e stato scoperto solo dopo, si può discutere sulla decorrenza effettiva, ma si tratta di eccezioni
Quando non è possibile agire per ripetizione dell'indebito perché ad esempio è decorso il termine di prescrizione, il sogg può eventualmente agire in Prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito arricchimento senza causa che si prescrive 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
in linea di principio non si applicano termini più brevi, salvo che si tratti di un pagamento derivante d aun contratto soggetto a prescrizione breve---> in questo caso si valuta la natura dell'obbligazione originaria
IL FATTO ILLECITO: art 2043: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto di risarcire il danno"
questa norma è la disposizione cardine della responsabilità extracontrattuale (detta anche aquiliana). Diversamente dalla responsabilità contrattuale, che nasce dalla violazione di un obbligo assunto con contratto, quella extracontrattuale nasce dalla lesione di un diritto altrui anche in assenza di un rapporto preesistente
ELEMENTI: perché si configuri un fatto illecito, devono sussistere 5 requisiti fondamentali:
- 3: il danno: deve essersi verificato un pregiudizio effettivo e concretamente valutabile, patrimoniale o non patrimoniale
- 4: il nesso di causalità: il danno deve essere la conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito
- 2: l'illeicità del fatto: il comportamento deve violare una norma giuridica che tutela un diritto soggettivo
- 5: l'elemento soggettivo: dolo o colpa:
- dolo: volontà di causare il danno
- colpa: violazione di regole di diligenza, prudenza o perizia.
- 1 un fatto umano attivo o omissivo: può essere un'azione o un'missione
L'azione di risarcimento per il fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo casi particolare
RICOGNIZIONE DEL DEBITO: è un atto con cui un sogg dichiara di essere debitore verso un altro. È una sorta di confessione che fa nascere o conferma un'obbligazione, dispensando il creditore dalla prova del titolo originario--< si inverte l'onere dellal prova: sarà il debitore a dover dimostrare che il debito non esiste o e estinto
Esempio: se Caio scrive a tizio "ti devo 3000 euro per il prestito di 2 anni fa" Tizio in caso di controversia non dovrà dimostrare il prestito, basta la dichiarazione di Caio
Pomessa unilaterale di pagamento: una figura simile alla ricognizione, ma ha una natura più generativa che confessoria. --> E una promessa fatta da una sola parte di voler pagare una somma o eseguire prestazione
EFFETTO: crea un'obbligazione autonoma anche in assenza di un contratto sottostante. Come per la ricognizione, chi riceve la promessa non deve provare il titolo originario
entrambe richiedono forma scritta per avere pieno valore probatorio, soprattutto se devono servire come prova in giudizio
Il danno ingiusto e una nozione centrale della responsabilità extracontrattuale--> qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto di risarcire il danno art 2043
Danno ingiusto: ingiusto significa che deve ledere un interesse giuridicamente protetto. Non è sufficiente quindi che vi sia un pregiudizio o una perdita, e necessario che la perdita subita corrisponda alla violazione di un diritto soggettivo tutelato
ESEMPI: lesione del diritto alla salute, distruzione di un bene di proprietà, diffamazione o calunnia, violazione della privacy o dell'identità personale
CRITERI:
- 2: il danno non deve essere giustificato: un danno può essere giustificato da norme dell'ordinamento ad esempio la legittima difesa, e in tal caso non è ingiusto, quindi non risarcibile
- 3: giurisprudenza ed evoluzione del concetto: tradizionalmente solo i diritti assoluto godevano di tutela extracontrattuale. Ma la giurisprudenza ha esteso la tutela anche a interessi diversi, come la libertà sessuale, nome, reputazione ecc...
- esistenza di un diritto soggettivo leso: è risarcibile il danno che incide su un diritto assoluto.