La stessa terza sezione civile, con sentenza 2 marzo 2007, n. 4969, ha precisato che in caso di inadempimento dell’utilizzatore nel leasing traslativo, in analogia con la disciplina della vendita con riserva di proprietà, la clausola contrattuale che consente al concedente di trattenere i canoni versati anteriormente alla risoluzione non preclude la riduzione giudiziale di quell’importo,né della penale eventualmente convenuta per la liquidazione del danno.