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33.L’efficacia del contratto nella sfera giuridica dei terzi
Res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest
art. 1372 cod. civ.
il principio di inefficacia dei contratti nei confronti dei terzi
il contratto ha forza di legge “tra le parti”.
non esclude che effetti riflessi (e mai vincolanti) non possano prodursi o a danno del terzo o a favore del terzo o sul patrimonio del terzo o a carico del terzo
capire chi è il terzo nel diritto civile e possiamo in proposito adottare quella definizione negativa
il terzo nel soggetto che non è parte e che non è equiparato alla parte, non ne è creditore, non ne è suo erede, non è suo avente causa.
Il contratto a danno del terzo
perché di riflesso a tale scopo:
un patto che esclude la concorrenza può pregiudicare il consumatore;
il debitore solidale conclude con il creditore un contratto che tiene in vita l’obbligazione che si sarebbe estinta pregiudicando altro debitore
il contratto che non rispetta una clausola di esclusiva o un patto di preferenza o un precedente contratto preliminare danneggia il promissario.
in tutti questi casi il contratto degrada ad atto e cioè viene considerato come inadempimento di un obbligo convenzionalmente assunto o come fatto illecito
che lede altrui situazioni giuridiche, ex art. 2043 cod. civ.
Il contratto a favore del terzo
Il contratto deve avere una causa che corrisponde a un interesse meritevole del contraente (può essere una causa donandi o una causa solvendi).
La prestazione può essere della più varia natura ma il terzo, anche se contemplato direttamente, resta estraneo al contratto.
Lo stipulante ha azione verso il promittente che sia inadempiente nei confronti del terzo.
La prestazione revocata o rifiutata resta a favore dello stipulante.
È salva la diversa volontà delle parti poiché è possibile che l’interesse alla prestazione in favore del terzo sia del promittente anziché dello stipulante;
o che per la particolare natura del contratto (ad esempio l’assicurazione sulla vita a favore del terzo)
la prestazione resti a favore del promittente (art. 1411,c. 3, cod. civ., in fine).
una figura generica art. 1411 cod. civ. e
figure specifiche
e l’accollo di debito (art. 1273cod. civ.).
la transazione a favore del terzo (art. 1304 cod. civ.)
il deposito a favore del terzo (art.1773 cod. civ.),
l’assicurazione sulla vita (art. 1920 cod. civ.),
la rendita vitalizia (art. 1875 cod. civ.),
il trasporto a favore del destinatario (art. 1689 cod. civ.)