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31.Meritevolezza di tutela e inesistenza del contratto - Coggle Diagram
31.Meritevolezza di tutela e inesistenza del contratto
Il giudizio di meritevolezza
Le parti, come si accennava, sono libere di concludere contratti non appartenenti ai tipi legali, incontrando un unico limite: quel contratto deve superare il c.d. “giudizio di meritevolezza”.
In passato si è ritenuto meritevole di tutela ogni contratto che avesse un contenuto economico o meglio economicamente apprezzabile.
patrimonialità della prestazione ,la sua valutabilità in termini economici a rendere contrattuale e quindi giuridicamente vincolante oltre che rilevante un accordo,
la manifestazione di volontà corrisponde a quella di un accordo contrattuale e la prestazione avrà pure un suo costo economico.
nel trasporto contrattuale gratuito nasce un vincolo giuridico a carico del vettore di condurre la controparte fino a destinazione e di vigilare sulla sua sicurezza e integrità fisica; nel secondo caso (trasporto di cortesia) il vettore sarà scortese se decide di far scendere il trasportato prima che giunga a destinazione, infrangerà discipline anche più importanti sul piano sociale del precetto giuridico, ma non sarà inadempiente,non potrà essere citato in giudizio,
La meritevolezza è il risultato di un giudizio che deriva dalla valutazione sul merito degli interessi che hanno portato al contratto; e consiste in ciò:
nell’apprezzamento della dignità di quegli interessi alla stregua della considerazione che essi ricevono nell’ambiente sociale senza fermarsi alla constatazione della patrimonialità dell’oggetto e, sul piano soggettivo, della convenienza economica dell’operazione per le parti.
l’art. 1321 cod. civ. l’accordo contrattuale debba avere a oggetto un rapporto giuridico patrimoniale.
È contrattuale cioè quel vincolo che per la società civile ha dignità giuridica mentre è fuori dal giuridicamente rilevante quell’accordo che resta nei confini di altre discipline sociali di convivenza, di etica, di buona educazione.
La meritevolezza come giudizio di merito
L’accertamento della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti con la conclusione del contratto è un giudizio di merito non censurabile in Cassazione né consentito alla Corte stessa,come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2003, n. 6424.
Il giudizio di meritevolezza precede il giudizio sulla validità del contratto,
perché prima ancora che l’interprete consideri se un negozio sia valido o nullo deve essere valutato se l’oggetto del giudizio è un negozio o resta fuori dalla sfera del giuridicamente rilevante. il rapporto che nasce dal trasporto di cortesia è un rapporto solo etico. Sul piano giuridico il vettore sarà tenuto al rispetto del principio del neminem laedere, quello stesso principio di rispetto che vale erga omnes e cioè nei confronti di tutti i consociati al di fuori di un rapporto obbligatorio di fonte negoziale. Il trasporto di cortesia, quindi, nasce da un non contratto, cioè da un contratto inesistente.
Il giudizio di non meritevolezza
Rescigno ci spiega come la dottrina e la giurisprudenza facciano menzione di questa categoria (l’inesistenza) quando l’atto è sottratto alla disciplina dell’invalidità e in particolare quando esso non tollera alcuna forma di conservazione:
quando non è sanabile come i contratti annullabili e in alcuni casi di contratti nulli quando non ricorrono termini prescrizionali o decadenziali per farne valere l’inefficacia.
La categoria avrebbe solo valore concettuale e non applicativo come rileverebbe l’eterogeneità delle figure che tradizionalmente vi si comprendono:
, il matrimonio contratto dal procuratore dopo la scadenza della procura
, la delibera di una assemblea sociale che non venne mai tenuta
, il contratto concluso con un terzo da rappresentante senza potere
il testamento fatto a voce (nuncupativo)
Rescigno ricorda il matrimonio tra persone dello stesso sesso
la categoria dell’inesistenza assume valore concettuale anche nel diritto privato e soprattutto assume autonomia di significato e di disciplina:
si considerano inesistenti gli accordi che non superano il giudizio di meritevolezza e ciò dà valore alla tesi, che a siffatto giudizio debbano essere assoggettati non solo i contratti atipici ma quelli tipici,
come del resto abbiamo dimostrato debba accadere per il trasporto di cortesia che corrisponde alla figura tipica prevista dall’art. 1681, c. 3, cod. civ..
nel trasporto di cortesia non è ravvisabile alcun interesse giuridicamente apprezzabile del vettore che è mosso unicamente dal desiderio di attuare una disinteressata manifestazione di amicizia,condiscendenza, mero spirito di liberalità o altro nobile sentimento.
A siffatto rapporto non è applicabile la presunzione di cui al citato art. 1681 cod. civ. che riguarda invece il contratto sia pur gratuito di trasporto sorretto da un interesse comunque apprezzato dall’ambiente sociale come meritevole di tutela giuridica.
e del professionista che offre un passaggio fino al suo studio alla segretaria o a un collaboratore.
principiante alla guida che si fa accompagnare in macchina da un vicino di casa al ritorno dal lavoro