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Libertà di concludere contratti atipici: art. 1322, comma 2,
cod. civ.…
- Libertà di concludere contratti atipici: art. 1322, comma 2,
cod. civ. Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico
art. 1322 cod. civ.
il primo comma = nullità,
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Le parti sono libere di concludere contratti non appartenenti ai tipi previsti e disciplinati dalla legge.
un negozio è tipico.
Tipico è invece un contratto allorché il codice o una legge speciale ne detti la regolamentazione almeno dei suoi aspetti essenziali.
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Il concetto di tipicità deve essere studiato in chiave storicistica perché l’ordinamento tende alla tipizzazione in ragione dell’esigenza di controllare e ordinare prassi di mercato che con il tempo assurgono a importanza tale da richiedere una omogenea e certa regolamentazione.
Per esempio, i patti di non concorrenza non erano disciplinati sotto il vigore del codice del 1865 e oggi sono tipici.
la sottotipizzazione: la locazione comprendeva in origine almeno quattro tra gli attuali contratti tipici
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Il contratto relativo al servizio delle cassette di sicurezza era una volta ritenuto un contratto atipico perché misto di locazione e deposito. Ormai il contratto è tipizzato anche in virtù di una costante giurisprudenza di legittimità che fa prevalere gli aspetti che determinano l’obbligo della banca di praestare custodiam, con conseguente dichiarazione di nullità dei patti che limitano la responsabilità a tetti di valore di scarsa rilevanza (da ultima, Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2001, n. 4946).
La tipizzazione è un fenomeno in continua crescita, come del resto l’esperienza romanistica aveva indicato.
. Nel diritto romano classico non esisteva la figura generale del contratto ma si conoscevano solo singoli contractus, atti solenni, verbali e astratti dei quali erano disciplinati gli effetti e le azioni di tutela.
Lo stesso diritto romano peraltro con l’evolversi dei costumi e dell’economia dovette recepire conventiones e pacta che non avrebbero ricevuto tutela ex iure Quiritum ma che necessitavano comunque di uniforme e di riconoscimento per acquisire forza giuridica.
è un prodotto del legislatore. Occorre del resto distinguere la causa concreta di un negozio tipico dal tipo negoziale: il tipo o normotipo è una norma, uno schema legale; la causa di un contratto può corrispondere a quello schema in tutto e per tutto ovvero può avvicinarsi analogicamente alla previsione legislativa e in entrambi i casi quel contratto riceverà la disciplina prevista dal normotipo.
Se la causa in concreto valutata di un contratto, e cioè la specifica funzione economico-sociale, non corrisponde a nessuno dei tipi previsti dalla legge potranno essere applicate soltanto le norme sui contratti in generale