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La libertà di determinare il contenuto del contratto: art. 1322,comma 1,…
- La libertà di determinare il contenuto del contratto: art. 1322,comma 1, cod. civ. I contratti normativi. I contratti aperti all’adesione di tutti e i contratti per adesione
- La libertà di determinare il contenuto del contratto( NEGOZIO):
articolo 1322, comma 1, codice civile
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CONTRATTI NORMATIVI
INDIVIDUALI
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factoring
un contratto atipico anche se nominato (in una legge che prevede i requisiti oggettivi per poter intraprendere l’attività di factor);
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COLLETTIVI
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legge contrattata
Nonostante la privatizzazione del pubblico impiego, per quest’ultimo i contratti collettivi dei singoli comparti (conclusi dall’ARAN) mantengono i requisiti di tipicità e pubblicità connessi alla disciplina della spesa pubblica, sia in ordine all’assunzione della relativa responsabilità, sia con riferimento ai controlli.
Nel “diritto dei privati”, data l’inattuazione dell’art. 39 della Costituzione, il contratto collettivo ha certamente forza normativa:
i minimi salariali non sono derogabili,
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se la loro disciplina si ripercuote su un numero indeterminato di soggetti estranei al contratto normativo.
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Un dato di particolare interesse sui contratti normativi collettivi riguarda la regola ermeneutica: si applica il criterio di cui all’art. 12 delle “preleggi” (maggiore attenzione al tenore testuale) e non il criterio previsto dall’art. 1362 cod. civ. (prevalenza della volontà delle parti).
In questo senso si è più volte pronunziata, anche di recente, la sezione lavoro della Corte di Cassazione.
Ne è chiaro il motivo: data l’attitudine del contratto normativo a essere applicato in una serie indefinita di casi, occorre privilegiare la sua natura normativa rispetto a quella (pur presente) di tipo negoziale, per assicurare uniformità di trattamento.
Le clausole derogatorie in peius sono quindi sostituite di diritto dalla disciplina collettiva (inserzione automatica di clausola in sostituzione).
- Il contratto aperto all’adesione di tutti e il contratto per adesione
Il contratto aperto è un accordo associativo e destinato a una pluralità di adesioni di soggetti aventi tutti uno scopo comune (circolo sportivo, associazioni culturali, partito politico, sindacato).
Nei contratti per adesione anche se di serie e quindi il più delle volte tutti uguali, le invalidità e i vizi funzionali non hanno modo di estendersi da un contratto all’altro, salvo in condizioni generali di contratto abusive (cfr. codice del consumo).