, gli art. 2652 e 2653 - relativi a specifiche e tassative ipotesi di domande giudiziali da assoggettarsi a pubblicità, con analitica precisazione degli effetti giuridici per ciascuna conseguenti al compimento della formalità - riguardano una diversa funzione della Trascrizione, fatta salva, sul piano processuale, dall'art. 111 cod. proc. civ., che regola la successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguenza che, quando il diritto controverso sia un diritto reale immobiliare, il processo si considera in corso soltanto dal momento della trascrizione della domanda, e il diritto controverso si considera trasferito soltanto all'epoca della trascrizione del trasferimento; e con l'ulteriore conseguenza che il giudicato che eventualmente ne risulterà si formerà anche nei confronti del terzo, acquirente la res litigiosa, a meno che questi non abbia trascritto il proprio titolo di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda.