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25 I contratti nelle liti - Coggle Diagram
25 I contratti nelle liti
Transazione
I vizi della transazione
'annullabilità
(art. 1972 c.c.)
quando è stipulata con riguardo ad un
titolo nullo
art. 1973 c.c.)
si basa su documenti riconosciuti falsi
art. 1971 c.c.)
in caso di
temerarietà della lite nota ad una delle parti
(art. 1974 cc.)
se è relativa ad
una lite decisa con sentenza passata in giudicato, ignota alle parti
disciplina generale
per i casi di violenza
per i casi di dolo6
trova applicazione solo per gli errori non inerenti
la res litigiosa.
si applica nei
limiti di compatibilità con le norme specificamente dettate.
(art. 1969 c.c)
l'errore sulla lite
quando consiste in un errore di diritto non può mai comportare l'annullamento
quando sia relativo a questioni che siano state oggetto di controversia tra le parti
per evitare ripensamenti e rimettere in discussione questioni che proprio la transazione era destinata a definire
( art. 1975cc.)
Non è invece annullabile una transazione generale conclusa
cioè dalle parti su tutti gli affari che potevano esservi, per il fatto che successivamente alla sua conclusione
una delle parti venga a conoscenza di documenti ignoti al tempo in cui si formò l’accordo transattivo, salvo che questi siano stati occultati dall’altra parte
In caso di affare determinato, la transazione è annullabile quando con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto
ipotesi speciali di nullità
art. 1418 c.c.
L'art. 1972, comma 1, commina la nullità alla transazione che ha ad oggetto un contratto illecito.
Ai sensi dell'art. 1966 c.c. è parimenti nulla la transazione che riguarda diritti sottratti alla libera disponibilità delle parti
'art. 1970 c.c
. dichiara la transazione non impugnabile per causa di lesione,
sia configurabile una qualche concessione reciproca
che abbia un minimo di consistenza sul piano patrimoniale o morale.
Tale esclusione combacia perfettamente con la natura del contratto.
comporre una lite, con l'effetto che una volta stipulata non sono ammessi ripensamenti,
a meno che non siano ravvisabili vizi che abbiano inciso sulla libera determinazione delle parti
dall'art. 1967 c.c. s
la risoluzione
risoluzione per inadempimento ,
solo per la transazione semplice
non è assoggettata a tale rimedio a meno che le parti non l'abbiano espressamente previsto.
no per quella novativa
per eccessiva onerosità sopravvenuta o
per eccessiva onerosità.
l’art. 1965 c.c., l
è il contratto
con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni
pongono fine a una lite già incominciata
o prevengono una lite che può sorgere tra loro
.a carattere oneroso
a prestazioni corrispettive
porre termine ad una controversia attuale o potenziale, mediante reciproche concessioni
primo comma
"transazione
pura"
secondo comma
"transazione
mista"
con le reciproche concessioni si possono
creare,
modificare o
rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti
estinguere
'art. 1967 c.c
le transazioni devono essere provate per iscritto,
tranne quelle che hanno ad oggetto i rapporti giuridici menzionati dall'art. 1350 c.c. (quelli inerenti i beni immobili),
, la forma scritta è richiesta solo ad probationem.
"ai fini della prova" o "per la prova"
la transazione ha per oggetto la falsità dei documenti
essa non produce effetti nei giudizi civili di falso se non è omologata dal Tribunale (art. 1968 c.c.).
strumento, di agile e informale composizione delle liti attuali o future
si vuole in qualche modo superare il reale accertamento della ragione o del torto delle singole parti:
ciascuna modifica, in tutto o in parte, le proprie pretese in cambio di una reciproca concessione dell'altra
entrambe, dispongono liberamente dei propri interessi secondo il caratteristico principio dell'autonomia privata.
transazione novativa,
con la quale si determina una sostituzione
integrale della situazione preesistente, laddove la transazione semplice opera solo delle modifiche.
transazione generale,
con cui esse pongono fine a tutte le controversie insorte o insorgende, con l'effetto che le reciproche concessioni saranno legate non ad una singola lite bensì al loro complesso.
Le parti possono apporre
condizioni ed anche un termine, purché non finale, dovendo la composizione della lite essere definitiva e non transitoria.
oggetto della transazione i diritti o il rapporto litigioso su cui vertono le pretese e le contestazioni delle parti,
non vi è unanimità d'orientamenti
lite =l'oggetto della transazione,
regola transigibile
a carattere non
personale
contenuto patrimoniale
diritto agli alimenti.
situazione giuridica litigiosa =l'oggetto della lite stessa.
( art. 1966 cc.).
I diritti = oggetto della lite
non devono essere sottratti alla disponibilità delle
parti
pena la nullità del contratto
Requisiti essenziali
a) la sussistenza di una controversia in atto o potenziale (res litigiosa);
b) la sussistenza di un dubbio giuridico in ordine alle rispettive situazioni di diritto (res dubia);
c) le reciproche concessioni volte a dirimere l'insorta o l'insorgenda controversia.
la lite (presente o potenziale) viene composta in ragione
dell'incertezza dei diritti.
La cessione dei beni ai creditori
contratto con cui il debitore incarica tutti o alcuni dei suoi creditori di liquidare, in tutto o in parte, la sua attività,
onde soddisfare i loro crediti mediante la ripartizione del ricavato ( art. 1977cc.), in proporzione ai rispettivi crediti.
Il residuo spetta al debitore ( art. 1982 cc.)12
vi è una controversia tra le parti.
non esiste una res dubia, perché il credito è
incontestato e pienamente esigibile, ma il debitore è inadempiente
creditore potrebbe iniziare le azioni giudiziali esecutive e soddisfare il proprio credito coattivamente
costo, tempi spesso molto lunghi e alcune rigidità del sistema
accordarsi con il debitore, stipulando un contratto di cessione e cioè ad un sistema convenzionale di liquidazione.
Il debitore non trasmette ai creditori la proprietà dei beni, ma attribuisce il potere di venderli
al fine di soddisfare sul ricavato le loro ragioni.
pluralità di soggetti, il contratto è bilaterale e deve essere redatto per
iscritto, a pena di nullità.
I creditori cessionari
amministrano i beni e
possono esercitare tutte le relative azioni a
carattere patrimoniale.
devono ripartire tra loro le somme ricavate dalla
vendita in proporzione ai rispettivi crediti
Il debitore
conserva il diritto di controllare la gestione
riceverne il rendiconto
recedere in ogni momento dal contratto
Salvo patto contrario, il debitore è liberato solo quando i creditori ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione e nei limiti di quanto hanno ricevuto
possono agire per l’annullamento
se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i beni, ha dissimulato parte notevole di essi
La cessione comporta l’indisponibilità dei beni da parte
del debitore.
Il vincolo di indisponibilità rispetto a terzi si costituisce quanto
mobili registrati con la trascrizione
agli immobili registrati con la trascrizione
ai mobili con lo spossessamento.
Il sequestro convenzionale
art. 1798 cc.
il contratto con il quale due o più persone (sequestranti) affidano ad un terzo (sequestratario)
OGGETTO= una cosa o una pluralità di cose
rispetto alla quale sia nata tra di esse una controversia,
perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita
ma si ricorre al sequestro giudiziale.
si inserisce in una lite ma non mira a dirimerla ( risolvere)
La causa del contratto è quella di sottrarre il bene oggetto di controversia dalla disponibilità delle parti in contesa, per l’intera durata della lite
Si tratta di un contratto di durata, con funzione cautelare.
Oggetto del contratto può essere sia un dato bene, sia una pluralità di cose (si pensi ad una azienda).
Non è necessaria la forma scritta e si perfeziona con la consegna della cosa, con la conseguenza che va qualificato come contratto reale.
Il sequestratario deve custodire le cose affidategli e amministrarle nel caso in cui lo richieda la natura dei medesimi.
Salvo patto contrario avrà diritto ad un compenso.
Il sequestro conservativo è una misura preventiva, che il creditore chiede al giudice quando ha il fondato motivo di temere di perdere le garanzie del proprio credito, al fine di impedire la disposizione del bene da parte del debitore.
Il sequestro giudiziario è regolato giudizialmente
ed il sequestratario è nominato dal giudice.
(art. 1801 cc.)
Prima della risoluzione della controversia,
il sequestratario non può essere liberato se non per accordo delle parti
ovvero per recesso unilaterale ad opera delle parti o del sequestratario per giusta causa
Il compromesso in arbitri.
Analoga funzione della transazione può essere svolta con il compromesso
art. 806 e ss.
rinunciare al ricorso all’autorità giudiziaria e
L’arbitrato, dal latino arbitratus, = giudizio,
= il procedimento attraverso cui gli interessati, parti di attuali o future controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili,
affidano la risoluzione delle stesse a uno o più soggetti terzi, detti arbitri,
per mezzo di una apposita convenzione, una composizione della lite
, definita in una pronuncia privata, chiamata lodo.
L’arbitrato implica dunque una rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato a favore di una soluzione delle controversie sul piano privatistico
di
demandare ad un terzo (arbitro) la soluzione della controversia
L’arbitrato rituale
ha valore giurisdizionale ed è regolato dal codice di procedura civile
agli art. 806 e ss.
Il deferimento della controversia ad un arbitro è pattuito dalle parti
con una clausola compromissoria contenuta nel contratto che esse stipulano o
in un atto successivo (art.808 cpc).
Ovvero una volta insorta la lite con il compromesso (art. 807 cpc.).
il compromesso è un contratto a sé stante, ad effetti processuali, che ha ad oggetto la soluzione di una controversia già insorta.
La clausola compromissoria riguarda liti, eventuali e future, che potranno avere origine dall’esecuzione del contratto in cui è inserita.
Compromesso e clausola compromissoria pretendono la forma scritta ad substantiam.
Il primo comma dell’art. 807 c.p.c., prevede ad substantiam non solo la forma scritta del compromesso, ma ne impone anche la determinazione dell’oggetto
. Infatti, «il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia».
L’art. 808 c.p.c. è dedicato alla clausola compromissoria e dispone che «le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato».
Con riferimento alla forma, «la clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807».
si precisa che «la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria».
Possono essere oggetto di arbitrato le controversie per le quali non vi sia divieto
termina con un “lodo”,
ha, per
previsione di legge, effetti di sentenza,
L’arbitrato irrituale
il d.lgs. 2.2.2006, n. 40) ha dettato all’art. 808 ter c.p.c Codice di Procedura Civile
una norma ad hoc in tema di arbitrato cd. «irrituale o improprio o libero» che,
La legge attribuisce ora alle parti di un rapporto giuridico, la facoltà di optare,
espressamente e con forma scritta ad substantiam, per la risoluzione informale di controversie presenti o future in via alternativa, rispetto a un giudizio ordinario.
L’arbitrato irrituale rappresenta un mezzo di risoluzione delle controversie di natura contrattuale
, che si conclude con la pronuncia di un lodo che ha effetti soltanto negoziali.
Pertanto nell’arbitrato irrituale non sarà possibile richiedere al tribunale l’omologazione del lodo, il quale opera in un contesto unicamente contrattuale.
L’art. 808 ter del c.p.c. statuisce che l’opzione per l’arbitrato irrituale deve avvenire
mediante disposizione espressa per iscritto, attraverso la quale le parti esprimono la volontà che la questione sia definita dagli arbitri mediante determinazione di natura contrattuale.
in passato privo di regolazione normativa, deve le sue origini a una remota decisione della Corte di Cassazione di Torino
termina con una “determinazione contrattuale”
non ha, per
previsione di legge, effetti di sentenza,
(art.808-ter comma 1 c.c.)
L’accesso all’arbitrato irrituale presuppone
una disposizione espressa per iscritto dei contraenti.
Bisogna che le parti abbiano effettivamente voluto dare mandato ad alcuni soggetti di risolvere una controversia con una decisione che abbia effetti contrattuali e non di lodo.