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24 (procura ( non è un contratto, ma un atto unilaterale), il manadato,…
24
procura ( non è un contratto, ma un atto unilaterale)
è un negozio unilaterale
e si perfeziona con la manifestazione di volontà del suo autore senza che sia necessario il consenso del destinatario
richiede la stessa forma che è richiesta dalla legge per l’atto che il procuratore è autorizzato a compiere (art. 1392 cc), (la cd. forma ad relationem)
se gli atti che il rappresentante è autorizzato a compiere non richiedono la forma scritta, la procura può essere orale
è speciale se concerne la stipulazione di uno o più atti in essa indicati
è generale, il rappresentante può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione devono essere espressamente indicati nella procura o essere autorizzati dal rappresentato.
Se il rappresentato nega di aver mai rilasciato la procura, spetterà al terzo (il quale intende avvalersi dell'efficacia diretta e immediata dell'atto) dare la prova della sua esistenza
che il rappresentante giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata (art. 1393 c.c.).
Affinché la procura sia valida è necessario che il rappresentato sia capace di agire e ciò non solo perché la procura è un negozio giuridico, anche perché egli deve subire le conseguenze dell'attività gestoria posta in essere dal procuratore
Il rappresentante non deve essere capace di agire, perché gli effetti dell'atto non si ripercuotono nel suo patrimonio
deve essere consapevole di quanto dichiara (in nome e per conto altrui) con l'effetto che deve essere capace di intendere e volere, avuto riguardo alla natura ed al contenuto del contratto (art. 1389 c.c.)
per verificare la validità dell'atto è necessario che non vi siano stati vizi di volontà nel corso della sua formazione
una scissione tra una parte formale ed una parte sostanziale dell'atto, va stabilito come regolare i vizi della volontà e degli stati soggettivi rilevanti
se vanno considerati quelli in capo al rappresentante o al rappresentato.
ciò che attiene al momento psicologico dell'atto va valutato con riferimento al rappresentante
dell'interesse sostanziale in relazione al rappresentato
l'art. 1390 c.c. stabilisce che il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante.
il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo
in nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato di ignoranza o di buona fede del rappresentante (art. 1391 c.c.).
il manadato
non attribuisce minimamente il potere di spendere il nome altrui
ha un’efficacia interna tra le parti
ai sensi dell’art. 1703 c.c.
è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (detta mandante)
Il mandato non va confuso con la rappresentanza
opera e produce effetti tra le parti
a carico del mandatario l’obbligo di compiere atti giuridici per conto del mandante
non è una cosa di cui si trasferisce la proprietà o il godimento
è il compimento di uno o più atti giuridici, da parte del mandatario per conto, cioè nell'interesse, del mandante; può accadere, anzi, che il mandatario, oltre che per conto, agisca anche in nome del mandante
Il mandato con rappresentanza
si ha quando il mandante, mediante uno speciale atto, detto procura, conferisce al mandatario il potere di rappresentarlo, cioè il potere di manifestare per lui una certa volontà di fronte ai terzi
il mandatario agirà di fronte ai terzi in nome e per conto del mandante
gli effetti degli atti giuridici da lui compiuti ricadranno direttamente sul mandante, che diverrà titolare dei diritti e degli obblighi relativi
l'art. 1704 c.c.,
Il mandato senza rappresentanza
il mandante non ha conferito una procura al mandatario.
il mandatario agirà di fronte ai terzi per conto del mandante, ma in nome proprio,
con la conseguenza che gli effetti degli atti giuridici compiuti ricadranno su di lui
dovrà successivamente trasferirli al mandante, in virtù dell'accordo con questi stipulato
Gli articoli 1705 e ss
disciplinando sia i rapporti tra il mandante ed il terzo contraente
i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante
il mandante agisce in nome proprio
il mandante acquista i diritti ed assume gli obblighi che derivano dagli atti compiuti con i terzi, anche se costoro hanno avuto notizia del mandato
ogni azione, relativa al contratto, spetta al mandatario, residuando in suo capo solo l'obbligo di ritrasferire i beni acquistati al mandante.
è attribuita al mandante (per il tramite di una cd. azione diretta) la facoltà di esercitare nei confronti del terzo contraente i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato
disciplinando sia i rapporti tra mandante e mandatario
l'art. 1706 c.c.
gli acquisti fatti dal mandatario
beni immobili
o beni immobili iscritti nei pubblici registri
il mandatario è obbligato a ritrasferirli al mandante
beni mobili
il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso in buona fede.
al mandante eccezione al principio di efficacia solo obbligatoria del contratto
il mandante azione reale di rivendicazione che presuppone l'acquisto della proprietà
In caso di inadempimento si applicano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo a contrarre
i creditori del mandatario possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in nome proprio
I rapporti tra mandante e mandatario
art. 1711cc.
mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, attenendosi alle istruzioni ricevute dal mandante
non può eccedere i limiti del mandato
Se compie atti che esorbitano dal mandato, questi sono inefficaci nei confronti del mandante e restano a suo carico (del mandatario).
il mandante può ratificare gli atti posti in essere e fare propri gli effetti degli stessi
Il mandatario ha i obblighi che possono indurre a discostarsi dalle istruzioni ricevute
(art. 1710 c.c.).
La responsabilità per colpa va valutata con minor rigore in caso di mandato gratuito
Il mandatario ha obblighi di informazione nei confronti del mandante in ordine alle circostanze sopravvenuto che possono determinare la revoca o la modifica del mandato
(art. 1718 c.c.).
Il mandatario ha i obblighi in ordine alla avvenuta esecuzione del mandato
Il mandatario ha i obblighi con riguardo a contrasti con il vettore in caso di cose spedite
(art. 1713 c.c.).
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, rispondendo per dolo o colpa grave anche nel caso di preventiva dispensa
art. 1715 c.c.).
Il mandatario salvo patto contrario, non risponde della solvibilità dei terzi
(cioè non risponde se il terzo non adempie alle obbligazioni contratte nel contratto concluso con il mandatario),
tranne che l'insolvenza di questi gli fosse o gli dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto
(1719 cc.)
Il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari
per l’esecuzione del mandato e
che a tal fine il mandatario ha contratto in nome proprio.
per l’adempimento delle obbligazioni
art. 1720 cc.
il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni,
con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte,
risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico
Salvo patto contrario, il mandante deve pagare un compenso al mandatario per l'attività svolta.
art. 1709 cc.
Il mandato, è un contratto oneroso
tranne se le parti non abbiano espresso esplicitamente diversa volontà e la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, viene determinata in base a tariffe professionali o agli usi e in mancanza dal giudice
Estinzione del mandato
L'art. 1722 c.c.
elenca le cause tassative di estinzione tipiche del mandato, a cui devono aggiungersi quelle comuni, . Il mandato si estingue:
b) la revoca da parte del mandante
Il mandato si fonda sul rapporto di fiducia che il mandante ha nell'operato del mandatario.
la revoca è sempre ammessa anche se è stata esplicitamente pattuita l'irrevocabilità o tale carattere è stabilito dalla legge .
Se il mandante recede dal mandato irrevocabile risponde dei danni sofferti dal mandatario, salvo che la revoca sia avvenuta per giusta causa
art. 1723 c.c.
Stessa regola è dettata per il mandato oneroso
. c) la rinunzia del mandatario
nel caso di mandato irrevocabile, se ricorre una giusta causa.
In caso contrario, la rinunzia è ammessa, ma è dovuto il risarcimento del danno.
Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario può rinunziare dando congruo preavviso.
a) scadenza del termine o il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale il mandato è stato conferito
d) la morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario
ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio dell'impresa
il mandato non si estingue se l'esercizio dell'impresa è continuato, ma le parti e gli eredi hanno il diritto di recedere
. (art. 1723 c.c.).
il mandato non si estingue dopo la morte del mandante se conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi
Nel caso in cui le parti stipulano un contratto di mandato che produca effetti solo dopo la morte del mandante (mandato post mortem)
si ritiene che questo sia valido se ha
ad oggetto atti a contenuto non patrimoniale
(ad es. la cremazione o particolari attività o riti per la sepoltura)
oppure se riguarda beni già usciti dal patrimonio
(consegna al donatario di beni già donati in vita dal donante).
In tutte le altre ipotesi è nullo per violazione dell'art. 458 c.c.
(divieto di patti successori).
Nel caso di morte o di incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario deve continuare l'esecuzione del contratto di mandato, se questa sia stata già iniziata e vi è pericolo di ritardo.
Cause di estinzione del potere rappresentativo
Revoca della procura
il negozio mediante il quale il rappresentato priva di efficacia la procura
la modificazione della procura, deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei
In caso contrario la revoca e le modifiche non sono opponibili ai terzi, se non si dà prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. (art. 1396 c.c.)18
la rinuncia da parte del rappresentante,
la scadenza del termine o il verificarsi della condizione , risolutiva
l'estinzione del rapporto di gestione
la sopravvenuta incapacità o il fallimento del rappresentato o del rappresentante
le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate
Conflitto d’interessi
il rappresentante abusi della sua posizione per cercare di realizzarne uno che si pone in contrasto con quello del rappresentato
abuso di potere da parte del rappresentante
persegue un interesse proprio o altrui, e cioè quando agisce in conflitto di interessi
il rappresentato può agire in giudizio per ottenere l’annullamento del contratto concluso dal rappresentante (art. 1394 cc.).
Per l’annullamento fosse conosciuto dal terzo contraente o quanto meno rilevabile tramite ordinaria diligenza
quando il rappresentante conclude il contratto con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte
il rappresentato può ottenere l’annullamento del contratto senza bisogno di provare altre circostanze
contratto non è annullabile se il rappresentato lo abbia specificamente autorizzato, oppure il contenuto del contratto fosse determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto
la rappresentanza
a si indica il potere di un soggetto (il rappresentante) di compiere atti
giuridici per conto ed in nome (rappresentanza diretta), di un altro soggetto (il rappresentato)
modalità di agire per conto di un
altro soggetto:
rappresentanza diretta.
a legittimazione ad agire in nome altrui
a il
rappresentato diviene parte sostanziale del contratto assumendo la titolarità del rapporto,
il rappresentato attraverso uno specifico atto unilaterale (la procura) conferisce ad un altro soggetto (rappresentante o procuratore) il potere di spendere il suo nome (cd. contemplatio domini).
il rappresentante dichiara di agire in nome e per conto non suo, ma del rappresentato
i negozi che il rappresentante andrà a concludere produrranno effetti direttamente nella sfera giuridica del rappresentato (e non in quella del rappresentante).
può trovare fonte in un atto privato (la procura: art. 1387 c.c.),
con cui si conferisce il potere di spendita del nome (rappresentanza negoziale o volontaria), ovvero nella legge (rappresentanza legale).
tale potere (e non obbligo) deve essere attribuito dal rappresentato attraverso la procura, la cui funzione è quella di autorizzare il rappresentante a spendere all’esterno il nome del rappresentato
gli effetti della condotta del sostituto si producono immediatamente nella sfera giuridica del sostituito si ha rappresentanza diretta, il rappresentante agisce in nome ( e per conto) del rappresentato
rappresentanza legale
un soggetto sia rappresentato da un altro
per consentire ad un soggetto di disporre di propri beni (incapace legale)
per dare attuazione agli obblighi di contribuzione e di gestione dei rapporti di comunione (potere del coniuge di compiere atti vincolanti per l’altro coniuge nel matrimonio e nella comunione legale)
il rappresentante può avere anche il potere di agire o di essere convenuto in giudizio in nome del rappresentato
La rappresentanza legale è ammessa nei soli casi previsti dalla legge.
La rappresentanza volontaria
consente la sostituzione soggettiva nello svolgimento dell’attività giuridica attiva (compimento di atti) o passiva (ricezione di atti)
, per motivi di opportunità o di necessità permette di ampliare la sfera dell’agire di un soggetto
applicazione in linea qualsiasi negozio, tranne quelli che debbono essere posti in essere necessariamente dall'interessato, come quelli personalissimi
al rappresentato viene imputato l’intero rapporto e non singoli effetti del contratto.
Il rappresentante non assume la titolarità del rapporto contrattuale né è destinatario
di alcun effetto
non è responsabile della sua esecuzione
art. 1388 cc
il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”.
rappresentanza indiretta.
a legittimazione del soggetto ad
agire in nome proprio nell’interesse altrui (agire per conto altrui).
il rappresentato non diviene parte del contratto.
la gestione dell'attività avviene sempre nell’interesse altrui, ma è condotta in proprio dal rappresentante.
non dichiara di agire in nome altrui,
l’altruità dell’interesse non appare immediatamente all’esterno
i negozi che il rappresentante andrà a concludere produrranno effetti nella sua sfera giuridica (e non in quella del rappresentato).
il rappresentante ha agito non nel proprio interesse, ma nell’interesse altrui dovrà (quantomeno per i diritti immobiliari) ritrasferire il bene al rappresentato
1 more item...
è necessario un accordo tra di questo ed il rappresentato
1 more item...
la rappresentanza nasce da un atto unilaterale, la procura, che produce effetti verso terzi.
Il contratto con se stesso Il rappresentante ha
di pattuire con lui l’entità del corrispetti
il rappresentante deve mirare a realizzare nella misura più ampia possibile gli interessi del rappresentato
di trattare ogni clausola contrattuale.
la facoltà di scegliere il terzo contraente
La rappresentanza senza potere
Diversa dall'abuso è l'ipotesi di eccesso del potere rappresentativo
caso il rappresentante usa male (abuso) i poteri che gli sono stati conferiti
Diversa dall'abuso è l'ipotesi di difetto del potere rappresentativo
chi contrae come rappresentante non ha poteri
o per assenza di procura
o perché l'attività svolta eccede i limiti delle facoltà che gli erano state conferite (cd. falsus procurator).
un falso rappresentante conclude, in nome del preteso rappresentato, un contratto che non è mai stato autorizzato a fare
contratto è privo di effetti per il rappresentato.
La rappresentanza organica
potere rappresentativo che compete agli organi esterni di un ente giuridico
Gli enti non sono in grado di per sé di manifestare la propria volontà (deve essere manifestata da colui che riveste un potere rappresentativo)
è una rappresentanza necessaria,
la persona giuridica può svolgere le sue attività
con l’intervento di persone fisiche
che pongono in essere le varie dichiarazioni di volontà
con funzioni di organo esterno
la legge tiene conto del fatto che il preteso rappresentato potrebbe trovare conveniente l’affare
. La ratifica
è l’atto con cui quest'ultimo rende efficace il contratto fatto in suo nome dal falso rappresentante.
richiede la stessa forma prescritta per il contratto da ratificare (art. 1339 cc.
è un atto ricettizio
produce effetti quando perviene al terzo
Il suo effetto è di rendere efficace il contratto ratificato
Gli effetti della ratifica sono retroattivi
Se il rappresentato nega la ratifica il contratto è definitivamente inefficace
. L’inefficacia del contratto può causare danni al terzo contraente.
ha diritto di chiedere al falso rappresentante il risarcimento danni sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto (art. 1398 cc.).