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effetti del contratto :star: - Coggle Diagram
effetti del contratto :star:
art. 1321: il contratto è un negozio giuridico, cioè un accordo tra due o più parti diretta alla creazione, estinzione, modifica e trasferimento di situazioni giuridiche (es: datio in solutum (=prestazione in luogo di adempimento) (modifica), compravendita (modifica), mutuo dissenso (estinzione))
i contratti
a effetti reali
sono quelli menzionati dall'art. 1376. l'effetto reale si identifica nel trasferimento di diritti (di proprietà, trasferimento e creazione di diritti reali minori, di altri diritti). es: compravendita, costituzione di un usufrutto, trasferimento di un credito
nasce l'obbligazione e si trasferisce il diritto
a effetti obbligatori
l'effetto si identifica nella nascita di obbligazioni tra le parti. es: contratto di lavoro, contratto di locazione, mandato
nasce solo l'obbligazione
differenza tra contratti a effetti reali (-> si individuano i contratti in base ai loro effetti) e contratti reali (-> si caratterizzano per la loro conclusione con la consegna della cosa)
art. 1376: il contratto è perfettamente in grado di produrre gli effetti senza il bisogno di ulteriori adempimenti
il contratto è di tipo consensuale. il proprietario diventa tale per effetto del solo consenso tra le parti
esiste un contratto reale ad effetti reali? -> il mutuo, il pegno (accordo tra le parti + consegna della cosa)
ci sono dei casi in cui il trasferimento del diritto non può avvenire al momento del consenso -> compravendita di un bene futuro (che ancora non esiste); compravendita di cosa generica (va prima individuato il bene, es: pane)
art. 1372: principio di vincolatività
una volta stipulato, le parti sono vincolate al contratto. devono quindi tenere un certo comportamento. il contratto è:
immodificabile
irrevocabile
irretrattabile
non può essere quindi sciolto se non per mutuo consenso (-> un contratto che risolve, di comune accordo, un contratto precedente) o per altre situazioni
diritto di recesso
diritto di una parte di determinare con un atto unilaterale la risoluzione di un contratto (es: recesso dal contratto di lavoro)
ma il diritto di recesso non entra in conflitto con il principio di vincolatività?
si, infatti il diritto di recesso non si applica a tutte le situazioni, ma solo se viene stabilito dalla legge o se viene stabilito dalle parti di comune accordo nel contratto
caparra penitenziale e multa penitenziale
è possibile che al recesso venga associata una multa o una caparra
multa -> corrispettivo che si versa se si vuole recedere (es: versare 6 mesi di canone per recedere dal contratto di locazione). se non viene pagata, il recesso non ha effetto
caparra -> il corrispettivo viene versato al momento della stipulazione del contratto
principio di relatività
il contratto non produce effetti verso terzi se non nei casi stabiliti dalla legge. il contratto non può incidere sulla posizione di chi è estraneo al contratto (es: vendere un bene di cui non si ha la proprietà -> valido ma inefficace)
non può nascere un contratto tra due parti che impegna un terzo. ma se il contratto programma dei benefici per un terzo?
è valido, anche se il terzo non ha prestato il suo consenso alla stipulazione del contratto. si deve necessariamente trattare di un effetto a favore del terzo
le parti (stipulante e committente) si impegnano affinché la prestazione sia rivolta ad un terzo che riceve il diritto di credito. lo stipulante deve avere interesse affinché l'effetto sia a favore del terzo (l'interesse è la causa per cui si verifica questa situazione)
non c'è bisogno che il terzo accetti perché si tratta di un beneficio. il terzo però può rifiutare (rifiuto del terzo) e il terzo può cambiare idea (revoca dello stipulante). se però il terzo dichiara di avere interesse affinché ciò avvenga, non possono più verificarsi rifiuto e revoca. dato che il terzo riceve un diritto di credito, se la prestazione non viene eseguita si tratta di inadempimento
patologie del contratto
il contratto può
presentare vizi alla nascita
vizi generici (insiste nella fase della formazione)
il contratto è invalido
nullità -> il contratto risulta essere del tutto non idoneo a produrre i suoi effetti
annullabilità
nascere bene ma poi presentare anomalie
vizi funzionali (ne precludono la corretta funzione)
il contratto può essere risolto (=sciolto)
cause di nullità del contratto
carenza strutturale di uno degli elementi essenziali (accordo, oggetto, causa, forma)
illiceità -> ha causa o oggetto illecito (violano norme imperative, ordine pubblico, buon costume) -> violenza fisica
cause di annullabilità
uno dei contraenti manifesta una volontà non sana (es: incapace legale che stipula un contratto)
vizi del volere e della volontà
errore -> sbaglia a dichiarare la volontà (es: locazione anziché compravendita)
violenza -> stipulare un contratto perché si è stati minacciati -> violenza morale
dolo -> imbroglio (garantire certe caratteristiche non vere)
gli effetti che il contratto annullabile produce sono instabili, perché può accadere che l'altra parte impugni il contratto davanti ad un giudice e, in base alla decisione del giudice, può essere annullato
non necessariamente validità = efficacia
validità -> il contratto è stipulato correttamente
efficacia -> il contratto può produrre effetti
es. di contratti validi ma che non producono effetti -> il contratto di chi vende un bene non suo; il contratto concluso dal falso procuratore; il contratto sottoposto a condizione
esistono anche contratti invalidi, ma che non producono effetti
sentenza
dichiarativa -> il giudice si accerta della situazione iniziale. il contratto è nullo o no?
costitutiva -> il giudice modifica la situazione pre esistente cancellando gli effetti del contratto annullabile
altre caratteristiche
risoluzione
quali sono le sopravvenienze che danno luogo alla risoluzione?
impossibilità sopravvenuta
eccessiva onerosità sopravvenuta
inadempimento
tutti i contratti sono suscettibili di risoluzione?
la risoluzione è un rimedio sinallagmatico (sinallagma = scambio di prestazioni) (es: compravendita, lavoro)
inadempimento
la parte che lo subisce può avere differenti interessi
es: chiedere al giudice che mi venga pagato il credito -> adempimento
es: chiedere che venga sciolto il contratto perché il bene è inutilizzabile -> risoluzione
tutti gli inadempimenti possono essere risoluti?
la risoluzione presuppone la presenza di un inadempimento avente non scarsa importanza per il contraente che lo ha subito
la risoluzione ha effetto retroattivo
il contratto è come se non fosse mai esistito. le prestazioni eseguite vanno restituite, le prestazioni future non vanno eseguite
ma non per
contratti a prestazione continuata (es: locazione)
contratti a esecuzione periodica (es: prestazione del conduttore)
in questi casi non dovrò restituire niente (es: canoni). la risoluzione opererà solo per il fututro
la sentenza con cui il giudice dichiara la risoluzione è costitutiva. ipotesi di risoluzione del contratto senza che intervenga il giudice:
diffida ad adempiere
clausola risolutiva espressa
termine essenziale
rescissione
si colloca a metà tra invalidità e risoluzione. anche la rescissione riguarda le situazioni sinallagmatiche
l'ordinamento interviene quando lo squilibrio economico tra le prestazioni non è frutto della volontà delle parti ma è un'iniquità dovuta alla posizione svantaggiata di una delle parti. questa parte si vede costretta a stipulare contratti iniqui (es: in situazioni di pericolo o bisogno) -> si può richiedere la rescissione
la rescissione è diversa dal recesso