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il contratto :star:
3 connotati principali
bilateralità
è un accordo, perciò occorre il concorso di almeno due parti. per modificare la propria sfera giuridica (es: voglio diventare proprietario di un bene) è necessario che ci sia qualcun altro che modifichi la propria (es: che mi venda il bene). i contratti si contrappongono quindi a tutti quegli atti unilaterali (es: promessa al pubblico); anche se avviene la modifica della sfera giuridica, non serve il consenso dell'altra parte
patrimonialità
non tutti gli accordi sono contratti; alcuni non lo sono perché non hanno un contenuto economicamente valutabile (es: matrimonio)
giuridicità
non tutti gli accordi sono contratti; alcuni non lo sono perché la non osservanza dell'accordo non implica conseguenze giuridiche (es: promettere un passaggio ad un amico per poi non presentarsi)
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l'art. 1325 individua gli elementi essenziali del contratto, che sono gli organi vitali
la loro presenza è richiesta per la validità del contratto. gli organi vitali sono: accordo, oggetto, causa, forma (foca)
accordo
le parti stanno creando una relazione regolata di comune accordo. come può essere concluso (=perfezionato) il contratto? secondo vari procedimenti (=sequenze di atti che vogliono arrivare all'obiettivo
procedimento generale
si basa su uno scambio di dichiarazioni: proposta e accettazione (art.1326). il contratto si conclude quando la parte che ha proposto viene a conoscenza dell'accettazione dell'altro. i due soggetti prendono il nome di proponente (chi propone) e oblato (chi accetta)
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la proposta incompleta vale come invito ad offrire (es: manifesto l'interesse nel voler acquistare un bene e invito il proprietario a farmi un'offerta). l'accettazione non conforme vale come una contro-proposta
la proposta deve essere completa -> deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto (oggetto, forma, prezzo...)
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l'accettazione deve essere tempestiva, deve cioè arrivare entro un certo termine. se il termine non viene indicato dal proponente, esso viene stabilito in base agli usi (pratiche in essere riferite a quel tipo di contratto)
revocabilità
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in caso di revoca della proposta, l'oblato ha diritto ad un indennizzo per aver confidato, senza sua colpa, nella conclusione del contratto (in quanto dopo la proposta esso potrebbe essersi già attivato per adempiere, ma io potrei aver revocato prima dell'arrivo della sua accettazione). la revoca è lecita, ma l'oblato riceverà un indennizzo che verrà stabilito dal giudice
l'indennizzo è diverso dal risarcimento, che invece presuppone una responsabilità
proposta irrevocabile
il proponente manifesta la sua volontà di concludere il contratto e per questo si impegna a non revocare la sua proposta (es: mantiene ferma la proposta per 30 giorni). se prendo questo impegno e poi revoco, la revoca non produrrà effetti e la proposta rimarrà ferma
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distinzione tra
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contratti reali -> per il perfezionamento è necessario, non solo l'accordo tra le parti, ma anche la consegna della cosa (es: mutuo, pegno). hanno obbligo di restituzione, perciò se non avviene la consegna non può avvenire neanche la restituzione
accordi preparatori
sono contratti a tutti gli effetti, che predispongono alla preparazione di un successivo contratto, detto definitivo
l'opzione
accordo con il quale si conviene che una delle parti rimanga vincolata (magari dietro un corrispettivo) alla propria dichiarazione, mentre l'altra parte (opzionario) determinerà la conclusione del contratto (entro un certo termine prestabilito, potrà scegliere se accettare o meno la proposta). se l'opzionario dichiara di voler accettare il contratto si perfeziona
si tratta di un diritto potestativo, perché l'opzionario può modificare la sfera giuridica dell'altra parte senza che essa si possa opporre
l'opzione si differenzia dalla proposta irrevocabile perché quest'ultima non è un contratto ma un negozio unilaterale
la prelazione volontaria
si caratterizza per la leggerezza dei suoi effetti. una parte (concedente) si impegna nei confronti di un'altra parte (concessionario) a preferirlo ad altri per la stipulazione di un contratto di vendita, che però non è detto che nasca. in base a questo, se dovessi scegliere di vendere il mio bene dovrò prima proporlo a chi ha un contratto di prelazione e solo se non dovesse accettarla, potrò venderla a terzi
il concedente non è obbligato a stipulare il contratto, ma se dovesse farlo deve esercitare la renunziazio, ovvero deve informare il prelazionario del fatto che può esercitare il suo diritto di prelazione
e se si dovesse violare la prelazione? (vendere a terzi senza avvisare il prelazionario)? la vendita produrrà comunque i suoi effetti ma il prelazionario potrà richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento
la prelazione legale
prelazione del coerede, prelazione del conduttore. la prelazione deriva da una norma di legge. il prelazionario, in questo caso può far valere il suo diritto anche verso terzi, con il riscatto
contratto preliminare
è il più importante. si usa specialmente per la compravendita di immobili. serve a far nascere a carico delle parti l'obbligazione di far stipulare un successivo contratto definitivo, del quale il contratto preliminare individua già gli elementi essenziali (causa, oggetto, prezzo, forma). infatti il contratto preliminare deve essere rivestito della stessa forma del contratto definitivo (vale il principio della simmetria formale)
perché farlo? -> garantisce alle parti il controllo delle sopravvenienze (es: rischio che il mutuo non venga erogato, le due parti si impegnano a stipulare il contratto ma lo faranno realmente solo quando il mutuo verrà erogato)
e se una parte si rifiuta di stipulare il contratto definitivo? -> sarà un inadempimento del preliminare. si potrà domandare il risarcimento del danno. ci possono essere dei casi in cui
dopo l'inadempimento, l'altra parte non ha più interesse ad acquistare il bene
dopo l'inadempimento, l'altra parte ha comunque interesse ad acquistare il bene. quindi?
esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre. si può chiedere al giudice di stipulare una sentenza che produca gli effetti della vendita (diventerò proprietario). si può fare solo se si presentano i seguenti elementi: - è possibile (il bene esiste); - non deve essere escluso dal titolo; - la parte che chiede l'esecuzione (il compratore) deve aver già pagato o deve aver già manifestato la volontà di pagare; - il preliminare deve essere trascritto (per conoscenza di terzi)
parti
la parte del contratto non coincide con il soggetto, più soggetti possono rappresentare un'unica parte, oppure, per dissociazione, un soggetto può stipulare un contratto che avrà effetti su qualcun altro (es: negoziante e commesso)
rappresentanza
possibilità del rappresentante di stipulare contratti in nome e per conto del rappresentato. gli effetti sono prodotti per il rappresentato
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abuso di rappresentanza
il rappresentante non cura gli interessi del rappresentato. il rappresentato può chiedere il risarcimento dei danni. esso, però, rimarrà vincolato al contratto stipulato (anche se svantaggioso), a meno ché non ci sia un chiaro conflitto di interessi
il contratto sarà annullabile (invalido ma produce gli effetti). il contratto potrà essere annullato a condizione che si dimostri che il terzo era in mala fede, ovvero era a conoscenza del conflitto di interessi. la dimostrazione della mala fede non è, ovviamente, necessaria quando il rappresentante vende il bene a sé stesso
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rappresentanza apparente
un terzo appare rivestito (perché in qualche modo abbiamo contribuito a farlo apparire in questo modo (es: mettere una persona dietro il bancone di un negozio; es: non esternare una revoca)) di un potere che non ha. se il terzo identificato come rappresentante stipula un contratto con terzi (in buona fede), il contratto sarà efficace
oggetto
è lo svolgersi di determinate prestazioni programmate (es: il trasferimento di un bene ed il pagamento; es: lo svolgimento della prestazione ed il pagamento dello stipendio)
non è definito dal legislatore, ma esso ci dice che caratteristiche deve avere:
possibile
attuabile, che può essere eseguito. ci sono dei casi in cui l'oggetto del contratto è impossibile fin dal principio (nullità), oppure diventa impossibile dopo la stipulazione (per impossibilità sopravvenuta, risoluzione)
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forma
tutti i contratti hanno una forma. il venditore ed il compratore manifestano la loro volontà. la forma è il modo attraverso cui viene esternato il consenso delle parti in ordine alla stipulazione del contratto
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quando il legislatore richiede la forma scritta, a quale tipologia si riferisce?
basta la scrittura privata semplice. quindi perché si utilizzano le altre forme? -> per l'opponibilità (es: atto pubblico per la compravendita di un bene immobile; es: atto pubblico necessario per donazione)
causa
deve trasparire dalla volontà delle parti. è il "perché" del contratto (perché le parti stanno stipulando il contratto?). il contratto deve sempre avere una giustificazioni, una causa (possibili cause: adempimento, scambio, garanzia...)
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art. 1312: il contratto è l'accordo tra due o più parti diretto a costruire, regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale