il SILENZIO ASSENSO:
è previsto per alcuni procedimenti ad istanza di parte
il silenzio dell’amministrazione competente equivale a PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO della domanda, senza necessità di ulteriori istanze
Fanno eccezione alla regola i procedimenti in materia di: patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, tutela del rischio idrogeologico, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo e cittadinanza, salute e pubblica incolumità