sent 289/89:è certo necessario, indispensabile, di volta in volta, per le varie fasi o per i diversi istituti di volta in volta considerati, individuare a quale delle finalità della pena, ed in che limiti, debba essere data la prevalenza, ma non è consentito stabilire a priori, una volta per tutte una precitata gerarchia».
sent: 354/88: lettura in combinato disposto art 27 comma 1 e 3: rilettura del principio di personalità penale personale, individuandolo come p. di colpevolezza.
Responsabilità penale riletta in chiave colposa.
solo nei confronti di un fatto proprio del soggetto è colpevole è possibile intraprendere percorso rieducativo. La stessa possibilità di un’offerta trattamentale presuppone la possibilità di muove un rimprovero al soggetto agente.
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colpevolezza limite della responsabilità penale
sent. 313/90: declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 444 c. p. p. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse valutare la congruità della pena indicata dalle parti, in cui si afferma che la necessità costituzionale che la pena debba tendere alla rieducazione
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sent 149/2018 (prof. Viganò) massima valorizzazione special preventiva, affermato in maniera lapidaria la non sacrificabilità della finalità rieducativa rispetto alle altre funzioni della pena
Finalità del pena: rieducativa, a cui potrebbero sommarsi altre funzioni, no dotate di copertura cost, tra cui la general preventiva.
ergastolo art 58 quater c. 4 -
sequestro di persona a scopo terroristico o versione ordine democratico a cui consegue morte del sequestro e art 630 sequestro a scopo di estorsione a cui consegua morte del sequestrato.
non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4 bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i 2/3 della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno 26.
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