Se invece l’acquirente in buona fede ignora l’altruità del bene ed il venditore, nel frattempo, non gliene ha fatto acquistare la proprietà, egli, ai sensi dell’art. 1479 c.c., può chiedere la risoluzione del contratto, oltre che il risarcimento del danno.
Una volta che il contratto è risolto, il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato anche se la cosa è diminuita di valore o deteriorata, salvo che ciò sia imputabile all’uso fattone dal compratore dovendosi allora dedurre dal prezzo l’utile che costui ne ha ricevuto.