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10 (fideiussione omnibus, art. 10 legge 17 febbraio 1992 n.154, la nullità…
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ex art. 1938 cod.civ.
fideiussione prestata a garanzia di un obbligazione assunta dal debitore non avrebbe consentito la stima dell'entità del debito da garantire
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il garante potrà far cessare , con effetto ex nunc il rischio della propria responsabilità sussidiaria e
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corte costituzionale
sentenza n. 204/1997
le fideiussioni omnibus
senza importo massimo garantito contratte prima possono azionarsi solo con riguardo alle obbligazioni principali sorte prima della riforma
il contratto fideiussorio senza limite di garanzia se concluso prima dell'entrata in vigore della nuova legge è valido per le obbligazioni principali assunte prima ed è nullo per le obbligazioni sorte dopo
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si quid nullum est, nullum producit effectum
il contratto è valido nel momento in cui si è concluso e diviene nullo a seguido di una normativa sopravvenuta
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l'incertezza ha indotto il legislatore a richiere per la validità della fideiusisone su obbligazione futire l'indicazione dell'importo massimo garantito