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le obbligazioni 2 :star: - Coggle Diagram
le obbligazioni 2 :star:
differenza tra prestazione e adempimento
la prestazione è una condotta che non coincide con l'adempimento
l'adempimento
è un concetto dinamico. è l'esecuzione della prestazione. rappresenta la morte naturale dell'obbligazione
deve essere esatto
si deve tenere l'esatta condotta
è esatta quando è conforme ad un insieme di regole su
modo
tempo e luogo
autore
destinatario
identità della prestazione
il modo
art. 1176, la diligenza
il livello di sforzo che il debitore deve tenere per adempiere alla prestazione
è diversa dalla correttezza
correttezza -> si rivolge a creditori e debitori. è una regola di condotta
diligenza -> si rivolge solo al debitore. non è una regola ma indica il modo
il livello di sforzo/ impegno è indicato dal legislatore come "diligenza del buon padre di famiglia"
è identificato nel debitore medio (mediamente attento, mediamente competente...)
quando il debitore è un professionista, dovrà utilizzare gli elementi del debitore medio + la perizia tipica di un professionista medio
il debitore che non osserva questo livello di impegno è negligente, quindi si dice essere "in colpa"
si è inadempienti anche se non si adempie completamente
l'adempimento deve essere integrale ed il creditore può rifiutare l'adempimento parziale (es: il debitore offre €500 anziché €1000, il creditore può rifiutarli)
tempo e luogo
stabiliti da norme dispositive = norme derogabili, che trovano applicazione allor quando i soggetti non si siano accordati in modo diverso
luogo
in generale, dove si è stabilito l'accordo
se si tratta di consegna di somme di denaro, presso il domicilio del creditore (obbligazioni portabili)
se si tratta di fare o non fare qualcosa, presso il domicilio del debitore (obbligazioni richiedibili), es: studio medico, avvocato
tempo
in generale, nel momento stesso in cui nasce l'obbligazione
se si necessita di più tempo, il creditore lo deve riconoscere
se si entra in conflitto per stabilire il tempo, sarà il giudice a stabilirlo
termine per l'adempimento
è l'arco temporale che va da quando l'obbligazione sorge a quando deve essere adempiuta
può essere a favore
del creditore -> il debitore non può adempire prima, ma il creditore può esigerlo prima (es: mutuo: il tempo fa maturare gli interessi)
del debitore -> è tenuto ad adempiere quando il termine scade. può farlo anche prima, ma il creditore non può esigerlo prima della scadenza
di entrambi -> il debitore non può adempiere prima, il creditore non può esigerlo prima
l'autore
il debitore, o entro certi limiti un terzo
debitore incapace
dato che l'adempimento ha effetti benefici sul patrimonio del debitore (si assolve all'obbligazione assunta), può adempiere anche un incapace, perché non c'è rischio di pregiudicarsi. esso però non può assumere un'obbligazione (sarà qualcun altro a farlo per lui) ma potrà comunque adempiere
e se il pagamento viene effettuato da un soggetto non capace di intendere e di volere (incapacità naturale)?
dipende da come viene interpretato l'adempimento
come fatto giuridico
come atto giuridico nel quale si presuppone la capacità di intendere e di volere (definizione preferita dagli studiosi)
ad ogni modo, l'adempimento è un atto dovuto ma non un negozio. il debitore è, quindi, dovuto a tenere questo comportamento anche inconsapevolmente
adempimento del terzo
un terzo, diverso dal debitore ed estraneo dall'obbligazione, rivolge al creditore la prestazione dovuta (es: padre che paga i debiti del figlio)
il creditore, in generale, non può rifiutarsi di ricevere la prestazione da un terzo perché il suo obiettivo è solo quello dell'adempimento all'obbligazione
in alcuni casi, però, è giustificato, perché le qualità personali del debitore sono necessarie al corretto adempimento (es: scelgo un dentista di cui mi fido; es: scelgo un artista che mi faccia un ritratto)
il debitore può opporsi al fatto che un terzo adempia al posto suo -> per ragioni di carattere morale, per ragioni di carattere economico (dimostrare di essere solvibile), per ragioni di carattere giuridico (pagamento con surrogazione)
se il debitore si oppone al pagamento del terzo, il creditore può rifiutarsi di ricevere la prestazione del terzo (dando ragione al debitore) ma non è obbligato perché tutela il suo interesse
se un terzo adempie al posto del debitore, di regola, l'obbligazione si estingue. ma possono darsi situazioni in cui l'obbligazione non si estingue -> surroga
i destinatari
il creditore
il rappresentante -> es: commesso che riceve i soldi di un acquisto al posto del titolare del negozio
persona indicata dal debitore -> es: versamento del pagamento ad una banca (indicatario)
persona indicata dalla legge -> es: il creditore è un incapace legale (es: minore), il pagamento sarà effettuato ai genitori
persona indicata dal giudice -> es: il curatore viene autorizzato a ricevere il pagamento di un'impresa fallita
pagamento ad un terzo non legittimato
non è valido al liberamento dall'obbligazione, a meno ché
non lo ratifichi
non ne abbia tratto alcun vantaggio (es: A paga B per un credito con C, ma C aveva un debito con B per la stessa somma)
creditore apparente
il terzo apparirà come il creditore (es: non conosco il creditore, ma si presenta un terzo che si identifica, con documento, nel creditore. l'obbligazione si estingue
purché si verifichi ciò, il debitore deve essere in buona fede soggettiva (perché è una convinzione del debitore)e
ed il vero creditore?
dovrà agire nei confronti del terzo che ha ricevuto la prestazione in modo tale che gli venga resa la prestazione (azione di ripetizione dell'indebito -> spetta al creditore reale verso il creditore apparente)
se il creditore è incapace, il debitore dovrà pagare al rappresentante
perché la consegna di una prestazione che influisce sul patrimonio può metterlo a rischio (es: può sperperare il denaro)
il rappresentante sarà un soggetto autorizzato dalla legge
se la somma viene pagata al minore, l'obbligazione non si estingue, a meno ché non si dimostri che la prestazione è andata a vantaggio dell'incapace (es: il minore versa la somma in banca)
il debitore, per adempiere all'obbligazione, deve eseguire esattamente la prestazione dovuta secondo le regole stabilite dal titolo che regola l'obbligazione
non ci si può liberare eseguendo un'altra prestazione, anche se questa è di valore superiore (es: il creditore può rifiutare la costruzione di una villetta al posto della somma di denaro). quindi il creditore può rifiutare, ma non è obbligato a farlo, può accettare
con un accordo tra creditore e debitore -> contratto di prestazione in luogo dell'adempimento (o dazione di pagamento o dazio in solutum). il creditore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa (ovviamente con il consenso del creditore)
quando si estingue questa obbligazione?
quando la prestazione diversa viene eseguita
e se il debitore non dovesse eseguire neanche questa prestazione diversa?
il creditore potrebbe richiedere l'obbligazione iniziale
novazione oggettiva
l'obbligazione iniziale si estingue ma se ne crea una nuova (da sapere!)
mora del creditore (o mora accipiendi)
siamo abituati a pensare all'obbligazione come un rapporto tra soggetto attivo (debitore) e soggetto passivo (creditore). la realtà è molto più complessa di così, perché sono richieste delle azioni da entrambe le parti (tranne che nelle obbligazioni negative "non fare")
il creditore deve mettere il debitore in condizione di adempiere (es: farsi visitare dal medico, fornire l'iban)
la cooperazione del creditore costituisce un onere volto a realizzare il suo interesse. esiste, però, anche l'interesse del debitore, che è quello di liberarsi dall'obbligazione
e se il debitore non riesce ad adempiere per mancanza di cooperazione del creditore?
mora del creditore. art.1206
è lo strumento del debitore per sollevarlo dalle conseguenze negative
il rifiuto del creditore deve essere ingiustificato, quindi non basato su motivi illegittimi (es: il pagamento parziale perché può essere rifiutato)
a questo punto l'obbligazione si estingue?
no! il debitore vorrebbe estinguerla ma il creditore non glielo permette
offerta solenne (?)
offerta informale
offerta formale
effetti della mora. art.1207
deposito liberatorio
se il debitore vuole liberarsi e il creditore non glielo permette, il debitore può attivare il deposito liberatorio, liberandosi dall'obbligazione depositando la cifra in banca
se il creditore non permette al debitore di adempiere, si tratta di un'impossibilità temporanea. questa diventerà un'impossibilità definitiva e il debitore non sarà più obbligato ad adempiere