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IL CAMBIAMENTO DEL SISTEMA GIUDIZIARIO: DALLE ORIGINI BARBARICHE AL…
IL CAMBIAMENTO DEL SISTEMA GIUDIZIARIO: DALLE ORIGINI BARBARICHE AL MODELLO INQUISITORIO
1. origini: sistema barbarico (privato e accusatorio)
il giudizio è visto come risoluzione tra due parti
assenza di un'autorità pubblica che gestisce in modo sistemico
il processo è iniziato dal privato cittadino (parte lesa)
2. transizione verso il modello inquisitorio
con il Comune, l'autorità pubblica prende iniziativa:
avvia indagini e processi senza bisogno di denuncia privata
il processo diventa strumento di:
controllo sociale
affermare l'ordine pubblico
il modello inquisitorio si afferma definitivamente dal Cinquecento
3. un sistema complesso: giurisdizioni sovrapposte e giustizia multipla
giurisdizioni multiple
arbitrati privati --> vincolanti
giustizia privata --> faide, duelli (formalizzati e tollerati)
giustizia vescovile (anche per cause civili e penali)
il Comune mira a:
ridurre la violenza privata
centralizzare la giustizia --> rafforzare il potere pubblico
4. giustizia in ambito familiare
è una prerogativa socialmente riconosciuta
serve a mantenere l'ordine interno alla famiglia
il capofamiglia può punire fisicamente o isolare i familiari
5. passaggio al processo inquisitorio: caratteristiche
l'autorità pubblica: indaga, accusa, giudica e punisce
usato inizialmente dalla Chiesa contro l'eresia
passa anche ai comuni laici
finalità:
non solo risolvere conflitti --> ma affermare l'autorità pubblica
6. reati e discrezionalità giudiziaria
alcuni reati sono regolati dagli statuti comunali:
esempi: omicidio, adulterio, stupro, falsificazione
altri comportamenti restano vaghi o non normati
scelta voluta --> lascia discrezionalità ai giudici
il podestà agisce da mediatore politico, non solo esecutore
l'idea moderna di legge chiara e oggettiva emergerà solo con l'illuminismo
7. le pene nel sistema comunale
tre tipologie principali:
pene corporali
fustigazioni, mutilazioni, marchi --> deterrente
pene figurative
umiliazione pubblica a scopo esemplare
pene pecuniarie
risarcimento alla vittima o alla comunità
la prigione non è ancora diffusa come pena
usata solo in via temporanea o precauzionale