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Deontologia 3 - Coggle Diagram
Deontologia 3
La tutela del professionista
- Art. 35:
- Divieto di appropriarsi fraudolentemente dei prodotti del pensiero dei colleghi.
- Obbligo di citare sempre le fonti altrui quando si presentano risultati di ricerca.
- Art. 36:
- Divieto di esprimere pubblicamente giudizi negativi sulla formazione e competenza di altri psicologi.
- Principio generale:
- Regole di solidarietà e colleganza tra professionisti.
- Non indicare le fonti equivale a un’appropriazione abusiva del lavoro altrui.
- Ogni opera creativa comporta diritti morali e patrimoniali che devono essere rispettati.
- La violazione di questi diritti comporta conseguenze legali in base al tipo di diritto leso.
- La norma richiama il principio etico di rispetto e valorizzazione del lavoro dei colleghi.
La tutela del professionista
Art. 36 CD
Rapporti tra colleghi
- Divieto di giudizi negativi pubblici
- Sulla formazione
- Sulla competenza
- Su risultati professionali
- Su decoro e reputazione
- Aggravante
- Se finalizzati a sottrarre clientela
- Segnalazione di scorretta condotta
- Obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio dell’Ordine
- Se si rilevano comportamenti scorretti
- Se comportamenti arrecano danno a utenti o al decoro della professione
La tutela del gruppo professionale
Art. 6 CD
- Autonomia professionale
- Accettare solo condizioni di lavoro che la rispettino
- In caso contrario, informare l’Ordine professionale
- Responsabilità personale
- Scelta e uso di metodi, tecniche e strumenti psicologici
- Responsabile per applicazione, risultati, valutazioni e interpretazioni
- Collaborazione interdisciplinare
- Mantiene piena autonomia
- Rispetta competenze degli altri professionisti
- Formazione e aggiornamento
- Fondamentale possedere competenze specifiche acquisite con formazione adeguata
- Mantenere elevati standard scientifici ed etici
- Rimando all’Art. 5 CD (formazione continua e aggiornamento)
Autonomia professionale
- Definizione
- Non è corporativismo, ma riconoscimento di competenze specifiche
- Uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservato allo psicologo
- Obiettivo
- Difesa dell’autonomia professionale
- Tutela del gruppo professionale psicologico
- Protezione contro invasioni da professioni di confine
- Doveri/Obblighi
- Difendere la propria autonomia
- Rispettare l’autonomia degli altri professionisti
Spiegare La competenza Art. 5 CD
- Obblighi dello psicologo
- Mantenere preparazione professionale adeguata
- Aggiornarsi costantemente nel proprio settore specifico
- Riconoscimento dei limiti
- Conoscere i propri limiti di competenza
- Usare solo strumenti per cui ha competenza e autorizzazione formale
- Uso di metodologie
- Impiegare metodologie basate su fonti e riferimenti scientifici
- Evitare di creare aspettative infondate nei clienti/utenti
Competenza ed ECM
- Destinatari obbligo ECM
- Tutti i professionisti sanitari iscritti all’Albo
- Decorrenza obbligo
- Inizia l’anno successivo all’iscrizione all’Albo
- Es.: Iscrizione 03/02/2020 → obbligo dal 01/01/2021
- Corsi ECM fatti prima della decorrenza non valgono
- Liberi professionisti
- Obbligo ECM a partire dal 01/01/2020
- Riferimenti normativi
- Accordo Stato-Regioni art. 25
- Nota CNOP 22/02/2019
- Delibera Commissione Nazionale Formazione Continua 10/06/2020
- Obbligo formativo
- 150 crediti ECM ogni triennio
La tutela del gruppo professionale
Art. 8 CD
- Contrasto all’abusivismo
- Psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione
- Segnala al Consiglio dell’Ordine casi di abusivismo o usurpazione di titolo
- Uso corretto del titolo
- Usa il titolo professionale solo per attività pertinenti
- Non avalla attività ingannevoli o abusive
- Riserva delle attività professionali
- Attività preventive, diagnostiche, abilitative, riabilitative, di sostegno psicologico riservate a psicologi abilitati
- Esercizio della psicoterapia
- Consentito anche a medici iscritti all’Albo
- Condizionato a formazione e addestramento specifico
Quadro normativo
- Referente legittimo
- Consiglio dell’Ordine di riferimento
- Sanzionato da art. 12 lett. h) L. 56/1989
- Obiettivi Commissione Tutela presso l’Ordine
- Vigilare sulla tutela del titolo professionale
- Evitare usi illegittimi da parte di non qualificati
- Agire per impedire l’esercizio abusivo della professione
- Tutelare gli interessi degli iscritti
Insegnamento di metodi, tecniche e strumenti
professionali: Art. 21 CD
- Obblighi dello psicologo
- Promuovere e diffondere cultura e conoscenze psicologiche
- Insegnare in ogni ambito e a ogni livello
- Divieti
- Vietato insegnare l’uso di metodi, tecniche e strumenti riservati alla professione a persone estranee
- Resta consentito solo per studenti di psicologia, tirocinanti e specializzandi
- Grave violazione deontologica
- Insegnamento di strumenti professionali a estranei
- Aggravante se finalizzato a precostituire esercizi abusivi della professione
Punti di attenzione art. 21 CD!
- Primo comma:
- Psicologi promuovono, condividono e diffondono la cultura psicologica.
- Secondo e terzo comma:
- Grave violazione deontologica insegnare a persone estranee all’albo:
- Metodi
- Tecniche
- Strumenti conoscitivi e di intervento propri della professione psicologica.
- Aggravante se l’insegnamento ha come obiettivo di precostituire esercizi abusivi della professione.
Art. 13 CD revisionato (in rosso le parti modificate)
- L’articolo regola i limiti del segreto professionale in situazioni di obbligo legale (referto o denuncia).
- In caso di referto o denuncia obbligatori, la psicologa o lo psicologo:
- Devono riferire solo quanto strettamente necessario.
- Devono tutelare psicologicamente la persona coinvolta.
- Negli altri casi:
- Possono derogare alla riservatezza solo se vi sono gravi pericoli per la vita o la salute psicofisica del soggetto o di terzi.
- Si tratta di un articolo complesso da interpretare, perché:
- Impone allo psicologo di valutare con attenzione l’opportunità della deroga.
- In presenza di determinati reati o ruoli professionali (es. pubblico ufficiale), può scattare l’obbligo legale di denuncia.
Quale differenza tra denuncia, querela e referto?
- Denuncia: Atto formale con cui si informa l’Autorità Giudiziaria di un reato procedibile d’ufficio. Può essere presentata da chiunque venga a conoscenza del reato. (Rif. art. 365 c.p.)
- Querela: Atto formale con cui la persona offesa dal reato informa l’Autorità Giudiziaria di un reato procedibile a querela di parte. È quindi una richiesta della vittima stessa. (Rif. art. 333 c.p.p.)
- Referto: Atto formale redatto da un professionista sanitario che segnala all’Autorità Giudiziaria un reato procedibile d’ufficio in relazione a una persona alla quale ha prestato assistenza.
(Rif. art. 334 c.p.p.)
- In caso di obbligo di denuncia o referto, la comunicazione deve essere fatta esclusivamente alla competente Autorità Giudiziaria
- Lo psicologo che lavora nel contesto pubblico svolge la funzione di Pubblico Ufficiale e ha quindi sempre l’obbligo di referto o denuncia.
Esempi: Psicologo scolastico, Psicologo in strutture convenzionate con SSN, Comune, Regione, Consulente tecnico d’ufficio (CTU), perito o consulente tecnico (CT)
- Lo psicologo che lavora in ambito privato non ha invece sempre tale obbligo.
Quali differenze tra reato procedibile d’Ufficio e a querela di parte?
- Reati procedibili d’Ufficio: Sono reati considerati più gravi. L’Autorità Giudiziaria deve intervenire automaticamente appena viene a conoscenza del fatto, senza bisogno della querela della persona offesa.
- Reati a querela di parte: Sono reati meno gravi. L’azione penale può essere avviata solo se la persona offesa presenta una querela.
- Esempio: lo stalking è procedibile a querela di parte (serve che la vittima denunci).
- Eccezione: se la persona offesa è minorenne, per certi reati si procede d’Ufficio anche senza querela.
- Esempio di percosse:
- Se avvengono occasionalmente, la procedibilità è a querela di parte.
- Se invece avvengono abitualmente in ambito familiare, la procedibilità diventa d’Ufficio.
La commistione tra ruolo professionale e vita privata
Art. 28
- Lo psicologo evitare che la sua vita privata interferisca con il lavoro professionale o danneggi l’immagine della professione.
- È grave violazione deontologica diagnosi, sostegno psicologico o psicoterapia su persone con cui ha o ha avuto rapporti personali significativi, soprattutto affettivi o sessuali
- È altrettanto grave instaurare tali relazioni affettive o sessuali durante il rapporto professionale.
- Lo psicologo non deve approfittare della sua posizione professionale per ottenere vantaggi personali, patrimoniali o no, oltre al compenso concordato.
- È vietato sfruttare la posizione di potere nei confronti di colleghi in supervisione o tirocinanti per scopi estranei alla professione..
- Il secondo comma vieta attività diagnostica o terapeutica verso persone con cui lo psicologo ha o ha avuto relazioni personali significative (affettive, sentimentali o sessuali).
- Il divieto vale anche se tali relazioni si instaurano durante il rapporto professionale, dopo l’inizio della prestazione.
- Il divieto riguarda la maggior parte delle attività professionali dello psicologo, non solo interventi diagnostici o psicoterapeutici.
- Il divieto nasce per evitare che la prestazione dello psicologo sia influenzata da familiarità, mancanza di obiettività, scarsa distanza emotiva o tutela di interessi personali (emotivi, sentimentali, sessuali).
- Le persone che ricevono la prestazione potrebbero subire danni a causa della confusione tra ruoli professionali e personali.
- Il terzo comma tutelare l’immagine della psicologia e dei suoi professionisti, evitando situazioni di conflitto di interesse o ambiguità da cui lo psicologo potrebbe trarre vantaggi non legittimi.
- L’ultimo comma psicologo non deve sfruttare la propria posizione professionale nei confronti di colleghi in supervisione o tirocinanti per fini estranei al rapporto professionale.
Art. 2 CD
- L’inosservanza delle regole del Codice Deontologico e ogni comportamento contrario a decoro, dignità e corretto esercizio della professione sono puniti disciplinarmente secondo la legge e il regolamento.
- Anche la vita privata della psicologa o dello psicologo, se resa pubblica (ad esempio sui social), deve essere valutata per evitare interferenze con l’attività professionale.
- Il professionista deve non solo comportarsi correttamente, ma anche apparire corretto ed esemplare agli occhi del pubblico.
- Per decoro e dignità si intendono atteggiamenti e comportamenti adeguati alla professione; un comportamento volgare, anche in privato ma noto a pazienti o pubblico, può configurare violazione deontologica.
- L’art. 38 CD ribadisce che lo psicologo, nell’attività professionale e in ogni situazione in cui rappresenta la professione, deve mantenere condotta conforme ai principi di decoro e dignità professionale.