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Deontologia 2 - Coggle Diagram
Deontologia 2
I differenti Curriculum e premessa al commento degli articoli
Il CdS è articolato in quattro curricula, ognuno con un focus specifico:
- Psicologia Clinica e Dinamica
- Si concentra su interventi psicologici e psico-sociali rivolti a individui, coppie, gruppi e organizzazioni.
- Ambiti: diagnosi, riabilitazione, sostegno, prevenzione e ricerca.
- Psicologia e Nuove Tecnologie
- Approfondisce l'uso delle tecnologie digitali nella ricerca e negli interventi psicologici.
- Si occupa anche della prevenzione e gestione dei rischi legati all’uso della rete.
- Psicologia Strategica
- Punta su comunicazione pragmatica e problem solving cognitivo-strategico.
- Si applica al cambiamento individuale, sociale, organizzativo ed economico.
- Psicologia Giuridica
- Focalizzata su ambiti civili e penali, tutela dei minori e degli adulti.
- Include promozione della legalità, prevenzione dei rischi, esclusione sociale/lavorativa e normativa sanitaria/assistenziale.
Premessa al commento degli articoli
- A causa delle modifiche recenti al Codice Deontologico (a seguito di un Referendum),
- Nel commento agli articoli verranno riportate sia la vecchia che la nuova versione di ciascun articolo,
- Per evidenziare i cambiamenti introdotti e permettere un confronto tra le due versioni.
Norme di attuazione
Art. 41 CD
- Art. 41 – Osservatorio permanente sul Codice Deontologico:
Presso la Commissione Deontologia dell'Ordine degli Psicologi è istituito un Osservatorio permanente, con il compito di:
- Raccogliere giurisprudenza e materiali utili in ambito deontologico.
- Fornire alla Commissione elementi per proporre eventuali revisioni del Codice.
- La revisione deve rispettare quanto previsto dalla Legge 56/1989.
- Art. 42 – Entrata in vigore del Codice:
- Il Codice entra in vigore 30 giorni dopo la proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, secondo l’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 56/1989.
La tutela del cliente e laicità del professionista
- La tutela del cliente si fonda su:
- Una condivisione chiara e unitaria delle norme deontologiche, legali e dei valori etici da parte degli psicologi.
- Una formazione continua.
- Un setting professionale adeguato.
- Questi elementi garantiscono ai cittadini e alle istituzioni interventi psicologici appropriati ed efficaci.
- Il professionista deve mantenere una posizione di laicità, cioè imparzialità e neutralità rispetto a ideologie, credenze o valori personali.
Principio del rispetto e della laicità
Art. 4
- Lo psicologo, nell’esercizio della sua professione:
Rispetta:
- La dignità della persona.
- Il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia dell’utente.
- Opinioni e credenze altrui, senza imporre il proprio sistema di valori.
Non discrimina in base a:
- Religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, condizione socioeconomica, sesso, orientamento sessuale, disabilità.
- Utilizza metodi e tecniche che salvaguardino questi principi.
- Rifiuta collaborazioni con iniziative che li violino.
In caso di conflitto di interessi tra utente e istituzione:
- Lo psicologo chiarisce responsabilità e vincoli professionali.
- Quando committente e destinatario dell’intervento non coincidono:
- La tutela va prioritariamente al destinatario dell’intervento (es. paziente).
Principio del rispetto e della laicità: art. 4 CD
- L’articolo richiama i principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, integrandoli nell’agire professionale dello psicologo.
- La psicologia è definita come disciplina laica, fondata su valori antropologici legati a individualità e soggettività.
- Lo psicologo deve:
- Usare metodi e tecniche coerenti con i principi della professione.
- Mantenere un atteggiamento laico, evitando di esprimere giudizi personali o influenze ideologiche.
- La tutela del destinatario della prestazione è prioritaria, anche quando non coincide con il committente.
- Una formazione professionale adeguata aiuta lo psicologo a non essere condizionato da morali o ideologie personali, preservando la neutralità e l’etica dell’intervento.
Art. 4 CD: revisionato (in rosso le parti modificate)
Le principali modifiche e novità introdotte nell’articolo revisionato sono:
- Chiarezza informativa iniziale:
Lo psicologo deve fornire fin dall’inizio del rapporto professionale informazioni adeguate e comprensibili su:
- Prestazioni offerte
- Finalità e modalità
- Grado e limiti giuridici della riservatezza
- Valorizzazione delle differenze:
- Riconoscimento esplicito delle differenze individuali, di genere e culturali
- Promozione dell’inclusività
- Rispetto e neutralità:
- Resta l’obbligo di rispettare opinioni e credenze
- Divieto di imporre il proprio sistema di valori
- Uso responsabile di strumenti e metodi:
- Devono salvaguardare i principi etici
- È vietata la collaborazione con iniziative che li violino
- Conflitti di interesse:
- Lo psicologo deve chiarire responsabilità e vincoli professionali in caso di conflitti tra utente e istituzione
👉 In sintesi: la nuova versione rafforza la trasparenza nella comunicazione iniziale, amplia il riconoscimento delle differenze e sottolinea l’impegno per l’inclusività, mantenendo saldi i principi di laicità, rispetto e responsabilità etico-professionale.
Segreto, Testimonianza Segreto professionale
Art. 11 CD
- Lo psicologo è obbligato al segreto professionale: non può divulgare informazioni, fatti o notizie apprese nel rapporto professionale.
- Non può nemmeno rivelare se ha in corso o ha programmato prestazioni con un certo soggetto.
- Il rapporto professionale è per sua natura confidenziale: la riservatezza è essenziale per garantire la fiducia del paziente e la buona riuscita dell’intervento.
- Se non vi fosse garanzia di riservatezza, il paziente potrebbe alterare o omettere informazioni rilevanti, compromettendo l’efficacia del trattamento.
- Fanno eccezione solo i casi previsti da altri articoli del Codice, che regolano le deroghe al segreto (es. pericolo per sé o per altri).
Testimonianza
Art. 12 CD
- Lo psicologo non può testimoniare su fatti appresi nel rapporto professionale.
- Eccezione: può farlo solo con consenso valido e dimostrabile del destinatario della prestazione.
- Anche con consenso, deve valutare se testimoniare sia opportuno, tenendo come priorità la tutela psicologica della persona.
- Il segreto professionale prevale sull’interesse giudiziario, salvo eccezioni previste dalla legge.
- Se manca il consenso del paziente e non vi è obbligo di legge, lo psicologo:
- deve astenersi dal fornire informazioni;
- in caso di richiesta di testimonianza, si rimette alla decisione del Giudice.
Caso di referto o denuncia o deroga alla riservatezza
Art. 13 CD
- In caso di obbligo di referto o denuncia:
- Lo psicologo riferisce solo lo stretto necessario, per tutelare psicologicamente la persona coinvolta.
- In tutti gli altri casi:
- Lo psicologo valuta con attenzione se derogare al segreto professionale, solo se ci sono gravi pericoli per la vita o la salute psicofisica del soggetto o di terzi.
Identità e lavoro
- Il lavoro è un contesto fondamentale per la costruzione dell’identità personale e professionale (Kaneklin e Gozzoli, 2011).
- L’identità professionale si sviluppa lentamente e continuamente, sia a livello individuale che collettivo (Donnay e Charlier, 2000).
- L’interazione sociale consolida e modifica l’identità.
- In un contesto lavorativo attuale instabile (precarietà, globalizzazione, flessibilità richiesta), è difficile costruire un’identità professionale stabile.
- Oltre a competenze e conoscenze, servono norme chiare che guidino il comportamento professionale.
- La deontologia aiuta lo psicologo a:
- Riconoscersi in principi condivisi.
- Proteggersi da richieste esterne sempre più frequenti.
- Il Codice Deontologico:
- Rappresenta un elemento di appartenenza alla comunità professionale.
- Ha valore interno (per la comunità) ed esterno (per il riconoscimento sociale).
- Non si occupa della tecnica professionale, ma dei comportamenti da tenere nell’esercizio della professione.
Il consenso informato nella ricerca
Lo psicologo, nell’attività di ricerca, deve:
- Informare adeguatamente i partecipanti:
- Riguardo alla ricerca, alle finalità e modalità.
- Sul proprio nome, ruolo scientifico/professionale e istituzione di appartenenza (se presente).
- Per ottenere il consenso informato prima dell’inizio della partecipazione.
- Garantire libertà decisionale:
- I partecipanti devono poter accettare, rifiutare o revocare liberamente il consenso.
- In caso di studi che richiedono omissioni o inganni iniziali:
- Lo psicologo ha l’obbligo di fornire spiegazioni alla fine della raccolta dati.
- Deve ottenere autorizzazione all’uso dei dati anche a posteriori.
- Per soggetti incapaci di dare consenso (es. minori):
- È necessario il consenso dei tutori/genitori.
- Se possibile, anche il consenso informato del soggetto stesso (es. un minore in grado di comprendere).
- Deve essere sempre garantita la riservatezza:
- I dati devono essere anonimi e non riconducibili ai partecipanti.
Commento all’Art. 9 sul Consenso Informato nella ricerca
Il consenso informato nella ricerca psicologica richiede:
- Informazione chiara e accurata sulla natura della ricerca per ottenere un consenso libero e consapevole.
- Presentazione del profilo professionale del ricercatore per garantire trasparenza e credibilità.
- Libertà del partecipante di aderire, rifiutare o ritirare il consenso in qualsiasi momento.
- In caso di mancata informazione preventiva, il ricercatore deve fornire i dettagli alla fine della ricerca e ottenere l'autorizzazione all’uso dei dati.
- Per i soggetti incapaci di esprimere consenso (es. minori), è necessario il consenso del tutore/genitore.
- Se possibile, devono essere informati anche i minori o incapaci in modo adeguato alla loro età e maturità, nel rispetto della loro dignità.
Art. 9 CD revisionato (in rosso le parti modificate)
Consenso informato nella ricerca psicologica
- La nuova versione dell’articolo rafforza la tutela dei partecipanti e chiarisce i doveri del ricercatore. I punti chiave sono:
- Informazione dettagliata e preventiva su:
- Scopi, procedure, metodi, tempi, rischi della ricerca
- Modalità di trattamento dei dati personali
- Identità, ruolo e istituzione della psicologa o dello psicologo
- Consenso libero e revocabile:
- I partecipanti devono poter concedere, rifiutare o ritirare il consenso in qualsiasi momento
- Eccezioni per ricerche con omissione temporanea di informazioni:
- In questi casi, il ricercatore deve fornire spiegazioni alla fine e ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati
- Per soggetti incapaci di fornire consenso:
- È richiesto il consenso dei genitori o tutori
-È anche necessario l’assenso del soggetto, se in grado di comprendere la ricerca, in base a età e maturità, rispettandone sempre la dignità
Punti di attenzione art. 9 CD!
🔹 Primo comma
Lo psicologo deve informare in modo chiaro e completo chi partecipa alla ricerca riguardo a:
- Scopi, procedure, metodi, tempi e rischi;
- Modalità di trattamento dei dati personali.
🔹 Secondo comma
È obbligatorio fornire informazioni anche su:
- Nome, status professionale e scientifico;
- Istituzione di appartenenza della psicologa o dello psicologo.
🔹 Quinto comma
In caso di partecipanti minorenni o non pienamente capaci, è richiesto:
- Il consenso del tutore/genitore;
- L’assenso della persona coinvolta, se in grado di comprendere, in base all’età e alla maturità.
Protezione dei dati e documenti
Art. 17 CD
- Lo psicologo deve proteggere la segretezza delle comunicazioni anche attraverso la custodia di appunti, note, registrazioni o scritti di qualsiasi tipo.
- La documentazione professionale va conservata per almeno 5 anni dopo la conclusione del rapporto, salvo disposizioni diverse.
- In caso di morte o impedimento, lo psicologo deve affidare la custodia dei dati a un collega o all’Ordine professionale.
- Se collabora a sistemi di archiviazione o documentazione, deve garantire la tutela della privacy delle persone coinvolte.
- Psicologi e psicologhe devono proteggere i dati dei pazienti attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni.
- Se lavorano in équipe, devono valutare con attenzione cosa trascrivere in cartella clinica, in base al caso specifico.
Il materiale deve essere conservato per almeno 5 anni.
- Va posta particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie, come videoregistrazioni o archiviazione digitale, per garantire la tutela dei dati.
- In caso di condivisione di informazioni con soggetti non ancora vincolati dal Codice Deontologico (es. tirocinanti), è necessario limitarsi alle informazioni strettamente necessarie.
Art. 17 revisionato (in rosso le parti modificate)
- La riservatezza delle comunicazioni deve essere garantita anche tramite la custodia e il controllo di ogni tipo di documentazione.
- La documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni dalla conclusione del rapporto professionale, salvo diverse disposizioni normative.
- Psicologhe e psicologi che partecipano alla creazione o uso di sistemi di archiviazione devono assicurare adeguate tutele per i soggetti coinvolti.