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IL PARLAMENTO, d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, decreto legislativo, prevede…
IL PARLAMENTO
LA STRUTTURA
- MONOCAMERALE - parlamento composto da 1 sola camera
- BICAMERALE - parlamento composto da 2 camere
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b. IMPERFETTO - una delle due camere dispone di maggiori compiti e/o maggiori poteri, nel rapporto con il Governo e nel procedimento legislativo (ad esempio potendo far prevalere la sua volontà su quella dell'altra Camera oppure partecipando all'approvazione di tutte le leggi, mentre la seconda si esprime solo su determinate materie)
COMPOSIZIONE
SENATO DELLA REPUBBLICA
200 MEMBRI duecento (315 fino al 2020), 4 dei quali eletti nella circoscrizione estero (art. 57)
- MEMBRI NON ELETTIVI, I SENATORI A VITA (QUELLI DI DIRITTO OVVERO EX PDR E QUELLI DI NOMINA PRESIDENZIALE, in un numero massimo di 5, scelti tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo artistico, letterario, scientifico o sociale, art 59)
- MARIO MONTI
- ELENA CATTANEO
- RENZO PIANO
- CARLO RUBBIA
- LILIANA SEGRE
I SENATORI SONO SCELTI DA TUTTI GLI ELETTORI IN POSSESSO DELLA MAGGIORE ETA' (fino al 2021 i senatori sono stati eletti dai cittadini con più di 25 anni di età)
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CAMERA DEI DEPUTATI
400 MEMBRI quattrocento (630 fino al 2020), 8 dei quali eletti nella circoscrizione estero (art. 56)
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REQUISITI PER L'ELEZIONE DEL DEPUTATO E DEL SENATORE:
- ESSERE CITTADINO ITALIANO
- GODERE DEI DIRITTO CIVILI E POLITICI (ovvero non essere stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di condanna penale)
- AVERE UNA ETA' MINIMA (25 per la Camera e 40 per il senato)
- NON INCORRERE IN CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' (art. 65), determinate dal fatto di ricoprire altri particolari incari o di trovarsi in situazioni peculiari
LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' NON INFICIANO L'ELEZIONE, MA OBBLIGANO L'ELETTO AD OPTARE, A PENA DI DECADENZA, TRA UNA E L'ALTRA DELLE CARICHE CHE ABBIA ACCUMULATO, al fine di impedire che venga pregiudicato il corretto e libero esercizio del mandato parlamentare
Le cause di incompatibilità, in parte previste dalla legge e dalla Costituzione, consistono nella titolarità di incarichi pubblici presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale italiani e stranieri
In virtù del PRINCIPIO DEL PARALLELISMO tra cause di ineleggibilità e incompatibilità, qualora una causa di ineleggibilità sia sopravvenuta dopo l'elezione a deputato o senatore, essa si trasforma in causa di incompatibilità
CAUSE DI INELEGGIBILITA': PREVISTE PER EVITARE CHE I CANDIDATI ALLE ELEZIONI, ATTRAVERSO L'UFFICIO CHE RICOPRONO, POSSONO ALTERARE LA LIBERTA' DI VOTO DEGLI ELETTORI O LA PAR CONDICIO CON GLI ALTRI CANDIDATI, oppure possono trovarsi in conflitto di interessi rispetto allo Stato, una volta eletti
Una specie delle CAUSE DI INELEGGIBILITA' è costituita da quelle di INCANDIDABILITA' --> LE QUALI NON POSSONO ESSERE RIMOSSE MA PERMANGONO PER IL TEMPO PREVISTO DALLA RELATIVA DISCIPLINA, IMPEDENDO NON SOLO L'ELEZIONE MA ANCHE LA SEMPLICE CANDIDATURA
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Il Parlamento è l'organo dove si concentra la rappresentanza politica. A lui è affidata la funzione di INDIRIZZO POLITICO a livello nazionale, è eletto direttamente dai cittadini
d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, decreto legislativo, prevede che NON POSSONO ESSERE ELETTI (ma possono candidarsi e ricevere voti, ma l'eventuale elezione sarebbe nulla)
A.
- il CAPO E VICE-CAPO DELLA POLIZIA
- gli ALTI FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA
- I PREFETTI
- I Presidenti delle Giunte Provinciali
- i SINDACI dei comuni maggiori (popolazione superiore a 20.000)
- gli UFFICIALI SUPERIORI DELLE FORZE ARMATE
- I MAGISTRATI
-->perché potrebbero sfruttare il loro incarico per carpire il favore degli elettori (captatio benevolenti) o per intimarli MA IN QUESTI CASI LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' NON HANNO EFFETTO SE L'UFFICIO RICOPERTO E' CESSATO ALMENO 180 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA ORDINARIA DELLA LEGISLATURA O ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE
B.
- I TITOLARI PRESSO STATI ESTERI DI CARICHE ANALOGHE. a quelle prima elencate o di rapporti di IMPIEGO
--> allo scopo di evitare possibili interferenze straniere nell'esercizio delle funzioni parlamentari
C.
- COLORO CHE SONO LEGATI CON LO STATO DA PARTICOLARI RAPPORTI ECONOMICI, come i concessionari di pubblici servizi o amministratori di società e imprese sussidiate allo Stato
--> al fine di evitare, una volta eletti, i conflitti di interesse.
Non possono candidarsi alla carica di deputati o senatore: ùmmmmm
- I PRESIDENTI DELLA REGIONE, PROVINCIA E SINDACI che siano responsabili del DISSESTO FINANZIARIO DEI RISPETTIVI ENTI, per i 10 anni successivi
- che ABBIA RIPORTATO CONDANNE DEFINITIVE AD UNA PENA SUPERIORE A 2 ANNI DI RECLUSIONE PER UN REATO GRAVE O PER ALCUNI REATI SPECIFICI (MAFIA, TERRORISMO...) per un periodo doppio rispetto alla durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici