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FUSIONE SOCIETARIA: procedura, SCRITTURE CONTABILI
TIPICHE DELLA FUSIONE,…
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! efficacia delle modifiche allo statuto dell'incorporante dal completamento della procedura di fusione
se l'incorporante detiene una partecipazione
1) non totalitaria, il rapporto si deve applicare solo sul capitale sociale posseduto da terzi perché la partecipazione posseduta va annullata
-> divieto possesso azioni proprie
2) totalitaria, non è necessario determinare il rapporto di cambio
- riconosciuta validità civilistica per sopperire alla lacuna in materia di definizione delle date di decorrenza degli effetti interni del cc
= retrodatazione con limite per tutti e 3 gli effetti
- 3 date possono essere diverse "principio di libertà di fissazione", ma nella prassi per risparmiare adempimenti contabili e fiscali si tende a farle coincidere
altri scopi: rafforzare la posizione di controllo (quando l'incorporante possiede maggioranza nell'incorporata), limitare i diritti delle minoranze (quando i soci delle incorporate avevano particolari poteri, come la nomina di amministratori), occultare la responsabilità dei manager (quando si maschera il dissesto)
- nella stima del capitale economico dell'incorporante avente una partecipazione di controllo dell'incorporata, il premio non si considera perché viene meno con la fusione, mentre eventuali sinergie si considerano
- nella stima del capitale economico è bene considerare oneri fiscali potenziali sulle plusvalenze latenti esistenti nel patrimonio dell'incorporata e perdite fiscali pregresse
nell'unione: A e B fuse, C risultante
nell'incorporazione: A incorporante e B incorporata
! gli amministratori possono comunicare preliminarmente e in via formale (raccomandata con avviso di ricevimento, pec) a soci e altri titolari della possibilità di esprimere la propria rinuncia
-> rinunce devono essere formalizzate e documentate nel verbale dell'assemblea dei soci
! nomina spettante al tribunale territorialmente competente, su istanza di incorporante o fuse, se l'incorporante o la risultante è spa o sapa
- esperti entrano in campo dopo gli amm.
- non partono da una duplicazione del processo valutativo
- ma ripercorrono quello già fatto compiendone un'analisi critica
- hanno diritto a
- info e documenti utili consegnati dalle partecipanti
- svolgere ogni verifica utile
- sono tenuti a
- operare secondo diligenza (> buon padre)
- rispettare dovere di riservatezza
- rispondono dei danni causati a partecipanti, soci e terzi x colpa grave negli atti dovuti
- responsabilità civile -> risarcimento
- responsabilità penale personale -> sospensione professione da 15gg a 1anno
! CFR con consulente tecnico d'ufficio -> codice penale relativo ai periti
! interesse dei soci non attendere molto x contenere il rischio di una modifica rilevante delle condizioni comportando l'inidoneità del progetto di fusione
-> non in grado di soddisfare strategie perseguite o dare luogo a un rapporto di cambio congruo per i soci
-> abbandono volontario dei soci
! periodo interinale = periodo interno tra data a cui è riferito il rapporto di cambio e data di effetto reale della fusione
! senza retrodatazione, nel periodo interinale le incorporate hanno un autonomo periodo amministrativo e d'imposta
-> alla data di effetto reale, redigono un inventario finale, un bilancio di chiusura e una dichiarazione redditi
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--> primi due punti: rilevazione e allocazione differenze di fusione
- PN incorporata/fusa - incremento CS incorporante/risultante al servizio della fusione
- PN incorporata/fusa - valore contabile partecipazione
= avanzo (>0) o disavanzo (<0) di fusione da concambio o annullamento
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- PN incorporata/fusa = PN all'ultima data di chiusura di un periodo amministrativo autonomo - retro
- PN incorporata/fusa = PN alla data di efficacia reale, comprendendo il RN infrannuale - no retro
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! dopo scritture di fusione, si redige il bilancio di verifica
- regime opzionale -> imposta sostitutiva a scaglioni:
1) 12%, < 5mil di maggiori valori iscritti
2) 14%, <10mil di maggiori valori iscritti
3) 16%, >10mil di maggiori valori iscritti
- può scegliere di affrancare solo una parte dei valori
! le perdite della partecipata non sono riportabili quando ha svalutato la partecipazione (con rilevanza fiscale dell'onere) finché si raggiunge l'ammontare della svalutazione
-> impedire doppio beneficio fiscale
! norma guida x conferimenti in natura e crediti in srl 2465
- no esperto in generale, ma revisore legale
- no nomina pubblicistica dal tribunale, ma privatistica da trasformanda