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VIGILANZA - Coggle Diagram
VIGILANZA
Vigilanza Informativa
Si riferisce agli obblighi di comunicazione da parte degli intermediari bancari verso la Banca d'Italia, affinché le autorità di vigilanza possiedano informazioni accurate e tempestive sui soggetti vigilati.
Obblighi: Le banche devono fornire documenti, segnalazioni periodiche, e altre informazioni richieste dalla Banca d'Italia.
Controllo: La Banca d’Italia può richiedere ulteriori informazioni e effettuare indagini ispettive se rileva anomalie
SREP: Lo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) è l’organo della Banca d'Italia che emette un giudizio complessivo sull'adeguatezza patrimoniale e operativa delle banche, suggerendo correttivi se necessari.
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Vigilanza Ispettiva
Definizione: Comporta ispezioni periodiche o ad hoc da parte della Banca d'Italia presso gli istituti bancari, per verificare direttamente la gestione e le operazioni delle banche.
Obiettivo: Verificare l’accuratezza e la veridicità delle informazioni fornite, ed esplorare aspetti non direttamente verificabili tramite la vigilanza informativa.
Differenza con la vigilanza informativa: Mentre la vigilanza informativa si basa su documentazione fornita spontaneamente dalle banche, quella ispettiva è un controllo diretto dell’autorità di vigilanza.
Vigilanza Regolamentare
Definizione: Consiste nella capacità della Banca d'Italia di emanare regolamenti e provvedimenti amministrativi per attuare i principi stabiliti nel TUF (Testo Unico della Finanza) e nel TUB.
Ambiti:
Adeguatezza patrimoniale (ad esempio, l’obbligo di mantenere un capitale minimo).
Contenimento dei rischi: rischio di credito, rischio di controparte, rischi di mercato e operativi.
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