i) con riferimento alla prima, deriva dal principio generale della responsabilità dell'editore sicché la sia indipendenza deve rimanere del tutto inalterata
ii) la sollecitazione all'acquisto occorre fare riferimento alla natura del product placement che si concretizza nel posizionamento del marchio del prodotto senza alcuna attività promozionale
iii) la terza condizione può concretizzarsi anche tramite comportamenti taciti quali l'eccessiva enfatizzazione del prodotto o del marchio rispetto alle reali necessità
iv) sull'obbligo dell'informazione, la Direttiva introduce delle modalità estremamente restrittive, prevedendo che il product placement sia adeguatamente identificato all'inizio, e quando il programma riprende dopo ogni interruzione; tale prescrizione si applica qualora il programma sia stato prodotto e commissionato dal fornitore dei servizi media, mentre altre ipotesi, gli stati membri possono scegliere di disapplicare o modificare le prescrizioni indicate
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