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Capitolo 13 Diritti D'autore - Coggle Diagram
Capitolo 13 Diritti D'autore
1 introduzione e natura del diritto d'autore
il diritto d'autore tutela tutte le forme di espressione dell'intelletto umano colorate da un minimo gradiente di creatività ed espressa in qualsiasi modalità percepibile ai terzi
l'art. 27 recita così: 1 ogni individuo ha il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturaale
2 ogni individuo ha il diritto alla protezione degli interessi morali
comprendiamo i due aspetti fondamentali: i) libero accesso al godimento da parte della comunità delle opere dell'ingegno
ii) la tutela e il rispetto dei diritti degli autori
nell'ordinamento giuridico italiano, una prima fonte normativa di tutela delle opere dell'ingegno si ritrova nell'art. 21 della Costituzione, che ribadisce che tutti i cittadini hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni forma di espressione. La manifestazione del pensiero artistico creativo è espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost
l'art. 33 Cost. sancisce che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"
l'art. 2577 c.c definisce il diritto d'autore come "diritto esclusivo", nozione che viene ribadita nel corpus normativo specifico dedicato che è la L. 22 aprile 1941 n. 633, la quale all'art. 12 lo definisce come "diritto esclusivo"
2 Oggetto del diritto d'autore
con il sostantivo ingegno dobbiamo fare riferimento all'attività dell'intelletto umano volta ad esprimere un pensiero. La creatività assurge ad opera dell'ingegno e rientra nell'ambito del diritto d'autore
Concetto di creatività: nella legge non troviamo una definizione di creatività perché tale elemento non si presta ad una definizione statica del legislatore. Gli interpreti hanno più volte definito il concetto come "un'organicità originale di creazione", ma il concetto giuridico non coincide con quello di creazione, riferendosi al personale individuale espressione di un'oggettività.
(prof: la definizione di creatività più completa sia la soggettiva visione dell'autore)
Oggetto mediato: il risultato finale dell'elaborazione creativa dell'ingegno dell'autore è la sua espressione individuale di un'idea. L'oggetto mediato sul diritto d'autore è quindi la visione soggettiva dell'autore di un'idea
idea e supporto (medium): distinguiamo l'opera dell'ingegno con: i) il corpus mysticum che individua l'opera in quanto idea creativa ed è un bene giuridico autonomo benché immateriale
ii) il corpus mechanicum è il bene materiale su cui viene fissata l'opera (DVD) è costituisce un bene giuridico tangibile autonomo rispetto al corpus mysticum. Tale distinzione per mane anche con l'avvento delle nuove tecnologie. Il corpus myysticum e mechanicum diventano quindi bene giuridici differenti e distinti con diritti diversi
3 Il buoncostume nel diritto di espressione della creatività artistica
l'art. 33 Cost. sancisce il principio per il quale "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"; tale principio di libertà viene ribadito senza apposizione di limite alcuno, a differenza dall'art. 21 Cost, che individua nel buoncostume il limite al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Il limite del buoncostume è escluso riguardo alle opere dell'arte e della scienza
per opera di scienza si intende il risultato dell'elaborazione dell'intelletto umano a scopo di studio che si sviluppa attraverso percorsi diversi, senza limitazione. Essa può trattare di ciascuna delle varie branche in cui può ramificarsi l'attività speculativa dell'uomo, che si divide in due categorie: scienze empiriche o naturali e scienze matematiche o astratte o formali; può essere di scienza pura o di scienza applicata
per quanto riguarda i rapporti ta l'oscenità e l'opera dell'ingegno gli interpreti ritengono che la norma del secondo comma dell'art. 529 c.p costituisca un'esimente a una scrutinante, con la conseguenza che l'opera d'arte può essere oscena, ma non integrare il reato in esame. Si tratta di un percorso logico che si divide in due momenti: il primo presuppone un giudizio di oscenità a priori; e il secondo valuta l'opera dell'intelletto come creativa e applica l'esimente al reato di cui all'articolo in esame
4 Autore e acquiso del diritto
con la creazione dell'opera dell'ingegno nascono i diritti previsti per legge. L'autore è colui che crea l'opera dell'ingegno
occorre distinguere i titoli: i) a titolo originario: quando la titolarità del diritto sorge in capo al titolare senza essere risultato di un trasferimento da parte di un altro soggetto
ii) a titolo derivativo: quando il diritto viene acquisito da un altro soggetto a qualsiasi causa inter vivos, tramite contratto, o mortis causa per successione
i: per quanto riguarda l'acquisto a titolo originario, l'art. 2576 c.c e l'art. 6 L.A sono identici nel contenuto:" il titolo è costituito della creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale"
l'autore acquista i diritti d'autore sia di natura patrimoniale che di natura morale
quando l'opera è in comune tra più autori si applicano le disposizioni sulla comunione ordinaria ex art. 1100 e segg c.c. Si applicano le maggioranze di legge per l'amministrazione delle cosa in comune. L'esercizio dei diritti morali può essere compiuto da ciascuno co-autore auto- nomamene rispetto agli altri
i contributi di terzi che non hanno alcun effetto creativo non rivelano ai fini del riconoscimento d'autore.
ii) oltre all'acquisto a titolo originario, i diritti d'autore di natura patrimoniale sono trasmissibili inter vivo in tutti i modi e forme consentiti dalla legge; il terzo acquirente acquista così diritti a titolo derivativo
particolari figure d'acquisto del diritto d'autore a favore di un terzo derivano dal contratto di lavoro subordinato e dal contratto di commissione, quando la creazione dell'opera dell'ingegno è oggetto immediato
nel rapporto di lavoro, le prestazioni del lavoratore abbiano ad oggetto diretto e non la creazione dell'opera dell'ingegno, i diritti patrimoniali dell'opera spettano al datore di lavoro, ma i diritti morali di paternità spettano sempre al dipendente autore. L'acquisto da parte del capo, avviene ex lege senza che debba ricorrere a un processo contrattuale
i diritti connessi alla fotografia dall'art 88 L.A i diritti di una fotografia non creativa in un rapporto di lavoro spettano al datore di lavoro. Si tratta dell'applicazione del principio giuslavoristico in forza del quale il risultato dell'attività lavorativa del dipendente sbatte al datore, purché tale risultato sia oggetto della prestazione del lavoratore
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5 Le tipologie delle opere dell'ingegno
dalle indicazioni dall'art. 1 L.A è dedicato al software e alle banche dati. Dalle indicazioni possiamo classificare le opere in quattro generi
1 opere fruibili con la lettura
2 opere che devono essere rappresentate o eseguite per essere fruite (musica, film teatro)
3 opere fruibili con la vista
4 opere di applicazione utilitaria (software e banche dati)
l'art. 2 L.A precisa poi un elenco di opere che vengono considerate oggetto di tutela
1) le opere letterarie 2) le opere e le composizioni musicali 3) le opere coreografiche e pantomimiche
4) le opere della scultura, pittura, dell'arte del disegno
5) i disegni e le opere di architettura
6) le opere dell'arte cinematografica
7) le opere fotografiche
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma
9) le banche di dati di cui dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
10) le opere del disegno industriale
l'art. 2 L.A precisa l'elenco ivi portato non deve considerarsi tassativo bensì esemplificativo. Un ulteriore distinzione riguarda la ripartizione: i) opere semplici, ii) opere in comunione, iii) opere collettive e iv) opere composte
i) opere semplici: l'opera dell'ingegno semplice è il risultato dall'attività creativa di un unico autore in una qualunque forma essa di concretizzi di cui al citato l'art. 2 L.A o in una qualunque altra forma non espressamente inserite nell'elenco
ii) opere in comunione: le opere in comunioni sono quelle realizzare con l'apporto creativi indistinto di più autori
iii) opere collettive: sono costruite dalla riunione di opere o parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, per effetto della scelta e del coordinamento da parte di un unico soggetto. Quest'ultima viene protetta come opera original. Titolare del diritto d'autore dell'opera collettiva è colui che ha organizzato e diritto la creazione dell'opera stessa. Sono opere collettive i giornali e le riviste formate
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6 Contenuto del diritto d'autore
6.1 dualismo dei diritti
i diritti di natura patrimoniale hanno per oggetto la tutela dell'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno (nel diritto inglese ownership); i diritti di natura morale sono rivolti alla tutela dei diritti sull'opera che riflettono la personalità dell'autore (authorship)
il legislatore regola le due tipologie, in particolare
i) i diritti di natura patrimoniale possono appartenere a persone fisiche o a persone giuridiche; i diritti morali, per la loro stessa natura, possono appartenere solo a persone fisiche
ii) i diritti patrimoniali sono cedibili a qualsiasi titolo tramite alienazione oppure concessi in licenza con ogni forma contrattuale in virtù della libertà di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c, in forza del quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto. ex art. 22 pena la nullità di qualsiasi accordo contrario
iii) i diritti di natura patrimoniale hanno durata limitata nel tempo: per tutta la vita dell'autore o fino al termine del 70 anno solare dopo la sua morte. In caso di più autori, si determina sulla vita del co-autore che muore per ultimo. Allo scadere di questo termine l'opera diventerà di pubblico dominio. I diritti di natura morale, non hanno invece un termine, e dopo la morte dell'autore, possono essere fatti valere senza limiti di tempo del coniuge e dai figli. Ai sensi dell'art. 110 L.A ogni atto di trasmissione deve essere provato con la forma scritta. L'indipendenza dei diritti di utilizzazione economica permette quindi il separarsi nella titolarità e nell'utilizzo
6.2 I diritti di natura diretto
i) diritti di utilizzo diretto:
-pubblicare eutilizzare economicamente l'opera l'art. 12 L.A
-riprodurre art. 13 L.A
-trascrivere art. 14 L.A
-tradurre, elaborare e modificare art. 18 L.A
ii) diritti di esternalizzazione dell'opera:
-eseguire, rappresentare e recitare art 15 L.A
-comunicare al pubblico art 16 L.A
iii) diritti di distribuzione dell'opera:
-pubblicare art 12 L.A
distribuzione e messa in commercio art 17 L.A
-noleggio art. 18 bis L.A
6.3 I diritti di natura morale
i diritti morali sono strettamente collegati alla personalità dell'autore e resi indipendenti dai diritti patrimoniali per espressa previsione dell'arte. 20 L.A. Possiamo individuare le due principali categorie
i) diritto di paternità dell'opera: l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera. L'autore può optare per la pubblicazione dell'opera in forma anonima o sotto pseudonimo. L'autore ha diritto di rivendicare la paternità dell'opera a fronte di qualunque usurpazione (il falso autore può di contro disconoscere la paternità). In tema di set pubblicitari, particolare attenzione è stata posta sulla mancata indicazione della paternità degli autori
ii) diritto all'integrità dell'opera: tra i diritti morali, l'autore ha il diritto di mantenere inalterata la propria opera dell'ingegno così come da lui realizzata. Il diritto all'integrità dell'opera richiede due elementi essenziali= i) il primo oggettivo e cioè che l'opera sia deformata, mutilata o modificata o comunque oggetto di azione a danno della medesima, ii) il secondo soggettivo e cioè che le modifiche possano arrecare pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore. La tutela dell'integrità dell'opera ha per oggetto le modifiche che implicano un pregiudizio alla personalità dell'autore nella doppia colorazione del suo onore o della sua reputazione. é da ritenersi che si integri la violazione, quando gli atti compiuti non riguardano l'opera in se bensì le sue modalità di presentazione al pubblico
7 Le opere derivate
vi è il diritto esclusivo di rielaborare la proprie opere dell'ingegno senza limitazione alcuna
Quando tali modifiche non aggiungono nulla alla creatività dell'opera originaria, ci troviamo ad una semplice evoluzione volta dall'autore. Qualora, invece gli interventi modificativi siano caratterizzati da un nuovo elemento di creatività che conferisce all'opera originaria un carattere distintivo diverso da quello iniziale, saremmo di fronte ad una nuova opera dell'ingegno definita come opera derivata. L'art. 4 L.A afferma che le opere sono protette
La norma sopracitata afferma che l'opera derivata è protetta autonomamente e indipendentemente rispetto all'opera originaria rielaborata. Ne consegue che una rielaborazione creativa di un'opera dell'ingegno i cui i diritti d'autore siano già scaduti per il compimento, assurge ad opera secondaria autonoma
nell'ipotesi di assenza di licenza, saremo di fronte ad una violazione dei diritti d'autore, con la conseguenza che egli sarà tenuto al risarcimento del danno a favore dell'autore dell'opera originaria, ma risulterebbe protetto dai terzi per quanto concerne l'opera derivata
l'opera dell'autore originaria potrebbe così agire in giudizio chiedendo il risarcimento del danno e la distruzione o la rimozione dello stati di fatto da cui risulta la violazione. I diritti morali e patrimoniali dell'autore-contraffattore vengono meno a fronte delle sanzioni che l'autore dell'opera originaria può richiedere in conseguenza; se c'è il consenso da parte dell'autore originaria, l'opera derivata sarà lecita. La titolarità dell'opera derivata spetterà in comunione all'autore dell'opera originaria
si applicherà l'art. 10 L.A per concerne la comunione dei diritti d'autore
nelle ipotesi in cui un terzo violi l'opera derivata, egli risponderà del suo illecito sia nei confronti dell'autore dell'opera derivata che dell'autore dell'opera originaria in quanto co-autore del primo. All'srt. 25 L.A sarà parametro rispetto alla morte dell'ultimo dei co-autori
8 La parodia
la parodia si concretizza in una tecnica diretta a raggiungere un effetto comico burlesco, riprendendo e stravolgendo i contenuti concettuali di un'opera dell'ingegno attraverso l'utilizzazione dei suoi stessi elementi estrinseci
tra opera parodiata e opera parodistica esiste quindi una relazione di rielaborazione connotata da un notevole apporto creativo ed innovativo
sul diritto d'autore manca un'espressa previsione normativa dell'istituto della parodia, la quale invece trova riconoscimento specifico in altri ordinamenti
etmologicamente, il sostantivo parodia è composto da due parle di origine greca parà, che significa simile, e ode, canto
possiamo concludere che tra l'opera parodiata e l'opera parodistica non vi è identità di rappresentazione ne di appropriazione di forma espressiva, con la conseguenza che la parodia nasce come opera autonoma basata su un'idea comune. Non sarà quindi necessario il consenso dell'autore
di contro, qualora l'opera parodistica non raggiunga risultato burlesco e comico, questa non porta essere considerata effettivamente nell'istituto della parodia, bens' mera rielaborazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4 L.A, che richiede l'autorizzazione dell'opera originaria
non può configurarsi parodia la rielaborazione in chiave burlesca di un'opera la cui forma espressiva sia già in chiave comica. Sarebbe così il consenso dell'autore dell'opera originaria
nel sillogismo-logico egli dovrà astenersi da valutare l'opera parodistica sulla base del suo gusto personale, dovendo ricercare parametri che fanno riferimento alla percezione dell'utente medio
9 i diritti connessi
un'importante distinzione della materia del diritto d'autore, riguarda la ripartizione tra due tipologie di diritti: 1) il diritto d'autore "puro" e 2) i diritti ad esso connessi
la legge 22 aprile 1941 n. 633 si intitola "Protezione del diritto d'autore a di altri diritti connessi al suo esercizio", essa si divide in Titoli: il Titolo I è intitolato "disposizioni sul diritto d'autore" e tratta il diritto d'autore pieno, il Titolo II è dedicato alle Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, infine il Titolo III riporta le Disposizioni Comuni
nell'ambito delle attività intellettuali un risultato che assurge ad opera dell'ingegno vera e propria e attività non ricondotte in tale ambito hanno caratteristiche per ambire alla tutela assoluta del diritto d'autore, ma meritano una tutela sia pure diversa
"i diritti connessi comprendono diverse tipologie di diritti di proprietà intellettuale e protetti sulla base di motivazioni diverse" il nostro legislatore ha creato una categoria di diritti connessi al diritto d'autore che hanno in parte una matrice comune
i diritti connessi sono definiti negli ordinamenti anglosassoni come neighbouring Rights oppure related rights e indicano diritti che svolgono attività di riproduzione e diffusione delle opere dell'ingegno senza crearne di nuove; da qui la loro "connessione". Hanno trovato definitiva e piena protezione nella direttiva 92\100\CEE
la necessità della massima diffusione delleloro opere, comporta la limitazione a cosa dell'attribuzione di tali ultimi diritti a soggetti diversi dell'autore. La soluzione è stata quella di ritenere prevalente il caso di diritto d'autore "puro", per cui la regolamentazione dei diritti connessi non costituisce deroga ai diritti riconosciuti agli autori
venne così stabilito il principio di non interferenza tra protezione dei diritti connessi e diritto d'autore. Con il diritto d'autore convivono con i diritti connessi in un rapporto di reciproca indipendenza. I diritti connessi possono costituire limitazione alcuna al diritto d'autore
i diritti connessi sono inserite tipologie tra loro differenti, e i principali sono
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10 gli illeciti del diritto d'autore
gli aspetti patologici del diritto d'autore, si affacciano sulla legge sul diritto d'autore al Titolo III, Capo III intitolato "Difese e sanzioni giudiziarie", nella sezione I rubricato "Delle difese e sanzioni civili", distingue in due paragrafi le norme relative alla tutela dei diritti di utilizzazione economica da quelle relative alla tutela dei diritti morali
la semplice ripresa da parte di più autori di un'idea comune, ma concretizzata con visioni soggettive diverse e distinte, non configura alcuna violazione di copyright
la violazione dei diritti d'autore implica il risarcimento del danno avrà oggetto sia il danno emergente (perdita patrimoniale), sia il lucro cessante inteso come mancato guadagno, sulla natura patrimoniale (il lucro viene intesi come perdita di guadagno)
i diritti di natura morale implicano un danno patrimoniale che deve essere risarcito, di cui l'art 85 afferma il risarcimento
sulla base delle possibili violazioni del diritto d'autore, troviamo
i) contraffazione: è l'illecito che si concretizza quanto un terzo utilizza senza averne il diritto, e viola uno o più diritti di natura patrimoniale nascenti dall'opera dell'ingegno. Esempio, la riproduzione senza il consenso dell'autore di un'opera fotografica. La contraffazione si concretizza nell'utilizzo dei diritti d'autore di natura patrimoniale senza alcun intervento personale da parte del violatore, mentre la seconda implica un intervento creativo-modificativo dell'opera originaria
ii) falso d'autore: il falso d'autore si concretizza con la violazione del diritto morale di paternità di un'opera dell'ingegno attribuendone l'autorialità a colui che non è l'autore. Dal punto di vista procedurale implica un'eccezione all'onere della prova, invertendo tale onere a carico di colui che afferma la paternità dell'opera. Il falso autore ha rilevanza penale, configurando il delitto di contraffazione di opere d'arte
iii) plagio: il plagio consiste nella violazione sia dei diritti di natura patrimoniale che del diritto morale di paternità e si concretizza nell'utilizzo economico di un'opera da parte di un terzo, il quale se ne attribuisce altresì falsamente la paternità. Non è essenziale che l'opera plagiata sia integralmente utilizzata nell'opera plagiaria
11 Eccezioni e limitazioni
il Capo V della L.A è dedicato alle eccezioni e limitazioni del monopolio dell'autore relativamente au diritti di sfruttamento patrimoniale dell'opera, altrimenti definite le libere utilizzazioni
l'intero Capo dedicato alle eccezioni e limitazioni è stato oggetto di un'importante riforma della Direttiva del 2001\29\CE; in particolare ha fornito un elenco di ipotesi ed eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico
possiamo individuare: libere utilizzazioni per esigenze della collettività, per esigenze del singolo purché per uso personale e non a scopo di lucro
l'interesse della collettività prevale dal singolo privato. Tra questi il diritto alla libertà di espressione del pensiero che è sancito dall'art. 21 Cost