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Corti Penali Internazionali e Mezzi diplomatici di risoluzione delle…
Corti Penali Internazionali e Mezzi diplomatici di risoluzione delle controversie
Diritto Internazionale Peale
Insieme di norme che sanciscono responsabilità penale individuale per commissione dei
crimina juris gentium
ossia reati che per gravità e riprovazione suscitata costituiscono crimini internazionali
Tali norme individuano meccanismi di prevenzione e repressione azionabili a lvl internazionale o che richiedono predisposizione di organi giurisdiz. interni
Internazionale penale o penale internazionale?
Parliamo del primo, perchè il secondo attiene ai problemi di coesistenza tra stati, è parte del diritto interno e concerne il campo di applicazione della legge penale nazionale o norme che regolano attività di collaborazione tra stati in materia penale (estradizione ad es.)
Responsabilità penale individuale
A lungo assente per via concenzione di dir int come diritto degli stati
Dopo I GM si fa largo idea di punire militari colpevoli di violazioni diritto bellico
Con Norimberga e Tokyo si apre la pagine del diritto internazionale penale. Venne così cancellato principio secondo cui atto dello stato sia imputabile al solo stato e non alle persone che materialmente eseguono tali crimini
Si fece cadere inoltre tesi obbedienza a ordini impartiti dai superiori, in quanto solo ad individui e al loro arbitrio può imputarsi una condotta criminosa
I Crimini Juris Gentium
Codificati negli accordi istitutivi delle suddette corti, furono classificati come crimini:
di guerra
: violazioni commesse da pers militari, violando norme e consuetudini diritto bellico
contro la pace:
commessi da attori politici che programmano e mettono in atto guerra aggressione o violano norme internazionali, partecipano a piani o cospirazioni per finalizzare conflitto
Contro l'umanità:
categoria residuale che comprende lunga lista (assassinio, sterminio, schiavitù, persecuzione, deportazione e altri atti inumani) successivamente incluso genocidio
Una tendenza sin dal 1945
Segue formazione norme int sui crimini di guerra e contro l'umanità
Prima esperienza fu Norimberga, creato con accordo di Londra 1945. Trovoò giustificazione in occupazione Germania. Status e competenze codificate a Londra.
Tribunale di Tokyo costituito con sola decisione potenza occupante
Esperienze ripetute solo recentemente con Tribunale per crimini in ex Yugo (ICTY) 1991 e Rwanda 1994 e Tribunale speciale Iracheno istituito nel 2003
I tribunali per Yugo e Rwanda
Due camere di I istanza (3 giudici ciascuna) + Camera Appello (5 giudici) tutti a titolo individ.
Funzionava in base a statuto allegato a Risoluz CDS + regolamento datosi dal Trib.
Statuto elenca crimini contro Pace e umanità che rientrano in competenza Trib e prevede priorità esso su Corti interne e dovere di consegna a tribunale con sede Aja dei criminali carcerati in altri Stati
Regolamento disciplinava procedura ma anche norme sostanziali: Art 101 su pene, aggravanti e attenuanti
Rwanda simile, in comune con Yugo aveva membri camera appello e ufficio PM.
Entrambi cessato attività e sostituiti da Meccanismo residuale per Trib Pen Int 2010 istituito dal CDS
Il loro contributo
E' stato notevole specialmente su ricostruzione e interpet norme su crimini di guerra e contro umanità
Effettivo contributo a punizione criminali fenomeni limitati in tempo e spazio
A differenza Tokyo e Norimberga disponibilità imputati sottoposta a volontà di collab Stati
Collab Italia disciplinata da Legge del 1994
Corte Penale Internazionale
Storia
Istituita nel 1998
Prima autorità giurisdiz. carattere permanente competente ai sensi Art 5 Statuto a giudicare individui responsabili "crimini int + gravi, motivo di allarme per Com Int"
Diversamente da Tribunali ad Hoc Yugo e Rwanda è stata costituita con Accordo Internazionale (Statuto di Roma)
Statuto adottato nel 1998 da apposita Conf. di Stati ed aperto a firma e ratifica
Entrato in vigore 2002 in seguito a 60ima ratifica
Non rientra tra gli organi ONU nonostante collegamento funzionale
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Problemi sollevati dalla dottrina
I giuristi hanno negato esistenza disposizione Statuto ONU che autorizzi il Consiglio ad istituire organi giudicanti destinati ad incidere su poteri sovrani stati (SAPIENZA)
Sottolineano inoltre che anche ricorrendo ad Art 41 Carta esso si riferisce a adozione "misure non implicanti uso della forza" da parte degli stati e non del CDS
Problema affrontato da Trib IUGO
Nella decisione del 1995 su questioni pregiudiziali del caso Tadic
Secondo Corte Art 41 non esclude possibilità di creazione tribunali internazionali, esclude solo misure implicanti forza
Tribunali istituiti mediante accordo
Tra ONU e Stato interessato. Rientrano tra questi:
Corte speciale per la Sierra Leone:
a seguito guerra civile anni '90, costituzione proposta da CDS nel 2000
Camere straordinarie Cambogia:
sui crimini Khmer Rossi e con approvazione legge Gov e Parl Cambogiano
Tribunale speciale Timor Est:
consiste in una sezione di collegi istituiti nell'ambito missione UNTAET. Giurisdizione e competenza esclusiva su genocidio, crimini di guerra e contro umanità commessi a Timor Est.
Controversia
: su come definire tribunale speciale per il Libano chiamato a giudicare attentato terroristico vs Presidente non ratificato da autorità Libanesi e quindi forse più unilaterale ONU che no. Pare proprio che vi sia stata ingerenza da parte del CDS tramite applicazione Art 103
Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità
Importante testo di riferimento su Crimini Juris Gentium.
Approvato nel 1996, rappresenta il risultato finale del lavoro della Commissione di Diritto Int ONU a partire dal 1947. Accellerazione nei '90, punto di riferimento iniziale lo Statuto del Tribunale di Norimberga
Codice diviso in due parti
1 -
Principi:
crimini vs pace e sicurezza punibili internaz. a prescindere da loro punibilità a lvl interno; obbedire a ordini non esclude responsabilità, al massimo attenuante; giurisdizione universale; aut dedere aut iudicare; ne bis in idem
2 - Art 16-20 elencano crimini contro la pace: Aggressione (Art 16); Genocidio (17); vs Umanità (18); contro ONU e personale (19) di guerra (20). Molti poi richiamati nello Statuto CPI
Mezzi diplo di soluzione delle controversie internazionali
Negoziati, buoni uffici e mediazione
Si distinguono dai mezzi giurisidzionali perchè tendono a facilitare solo accordo tra le parti
Non hanno dunque caratt vincolante, compromesso ne costituisce oggetto principale
Negoziati
considerati mezzo più semplice, ma non presentano alcuna particolarità giuridica. Ci si domanda se vi sia obbligo per stati di ricorrere a negoziato prima di tentare altre vie soluzione controversia, specie in seguito a sentenza su Piattaforma Mare del Nord: non ci sono dubbi che debbano farlo quando lo impone un accordo da essi stipulati (ad es. Art 283 Montego Bay)
Buoni uffici o mediazione
quando c'è intervento terzo, sia esso stato, organo supremo stato o segretario Org internazionale a titolo persone (Es Camp David Carter Egitto e ISR)
Differenza tra i due + teorica che pratica: buoni uffici ci si limita a indurre al negoziato, mediazione c'è partecipazione attiva
Conciliazione
Forma più evoluta di soluzione, che più si avvicina a arbitrato
Viene svolta soprattutto riguardo aspetti giuridici o equitativi controv. e ha valenza "consultivo-giurisdiz." rispetto a quella "diplomatico-negoziale"
Commissioni di conciliazione
permanenti o occasionali composte da individui e non stati, alcune derivano da Conv multilat che hanno istituito procedimenti di conciliazione obbligatoria, con accordo preventivo per istituzione apposita commissione a tal fine
Compito esaminare fatti pre controv e formulare proposta soluzione, che parti possono accettare o meno
Commissioni di conciliazione <-->
Commissioni di inchiesta
che si limitano ad accertare i fatti
Ricorso obbligatorio a conciliazione
Con possibilità contraente di dare unilat. avvio a procedura conciliativa
Tipiche a riguardo norme Art 65-69 Conv Vienna Dir Tratt in riferimento a controv. in tema di invalidità ed estinzione trattati
Esse disciplinano complessa procedura di conciliazione, cui parti obbligate a sottostare se nn scelgono altro mezzo di soluzione
Montego Bay invece contemplano procedura = dettagliata alle quali le parti hanno facoltà (Art 284) o obbligo (297) di ricorrere a seconda delle norme della Conv.
Forme atipiche di mezzi di soluzione controversie
Talvolta confusione tra mezzi diplo e non vincolanti e arbitrato
Ad es. caso Rainbow warrior NZ vs FRA
Qui parti si sono impegnate a accettare e trasfondere in accordo 1 decisione del Segr. Gen ONU
Si è parlato in proposito sia di mediazione/conciliazione sia di arbitrato a causa del carattere vincolante decisione...
Se ci si basa sulla sostanza si tratta di arbitrato
Funzione conciliativa Org Int.
Assume una particolare importanza in seno a ONU e Org Reg.
Comprende stesse procedure (buoni uffici, inchiesta, mediazione, conciliazione) ma si svolge in quadro istituzionale e con regole statuarie proprie di ognuno
Funzione conciliativa ONU
Art 2 Par 3
Stabilisce che membri hanno obbligo di risolvere controv con mezzi pacifici
Art 33 ribadisce obbligo x parti controv di perseguire soluzione tramite negoziati, inchieste, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso a org o accordi regionali o altri mezzi pacifici a scelta, contiene dunque elenco di procedimenti di soluzione pacifica controversie
Art 33 par 1 CDS
Secondo CIG (Sentenza Nicaragua) corrisponde a dir int generale
Spesso richiamato nella prassi e alto valore morale e politico
Ma dal punto di vista giuridico causa sua generalità sembra si limiti a ribadire con altre parole divieto uso della forza già previsto da Art 2 e da Dir Int Gen
Ha anche implicazioni procedurale nel quadro funzione conciliativa CDS ONU dato che in base a Art 37 Carta il CDS non dovrebbe (in teoria ma prassi altra) intervenire a meno che non sia risultato impossibile risolvere controversia secondo Art 33
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Funzione conciliativa AG ONU
Art 14 Carta prevede che AG possa raccomandare misure per regolamento pacifico
Formula generica permette di far rientrare tutte misure adottabili da CDS in base a Cap VI
Paradossalmente AG non vincolata da norme proced. dettagliate, unico limite è astensione su questioni di cui si occupa Consiglio
Funzione conciliativa Segretario Generale
Carta non lo prevede a meno che non agisca su autorizzazione CDS o AG
perciò sembra che iniziative autonome siano al di fuori di quadro istituz.