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Il Parlamento - Coggle Diagram
Il Parlamento
Funzioni del Parlamento
Funzione legislativa: approvazione delle leggi ordinarie, delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale
Funzione di indirizzo politico: emanazione di atti con i quali partecipa all'individuazione dei fini e degli obbiettivi d'interesse pubblico (mozioni di fiducia, sfiducia,...).
Funzione di controllo: formulazione di interrogazioni e interpellanze per controllare l'operato del Governo
Funzione elettiva: elezione del Presidente della Repubblica, di 1/3 dei membri del CSM e di 5 giudici della Corte Costituzionale.
Funzione giurisdizionale: messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica + amnistia e indulto.
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Struttura bicamerale
Rappresentazione di interessi diversi: Originariamente, il Senato rappresentava le autonomie locali, mentre la Camera rappresentava il popolo.
Controllo reciproco: le due Camere si controllano a vicenda, garantendo un maggiore equilibrio nel processo legislativo.
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Si parla di "bicameralismo perfetto", perché i due rami del Parlamento hanno i medesimi poteri
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Entrambe le camere sono dotate di autonomia organizzativa e possono adottare regolamenti che disciplinano l'attività dei loro organi interni e più importanti sono:
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Sistema elettorale: insieme delle norme giuridiche che disciplinano le operazioni di voto e di distribuzione dei seggi. In Italia, il sistema elettorale è un po' complesso, perché mescola due metodi:
Maggioritario: In alcune circoscrizioni, vince chi prende più voti. È come una gara a eliminazione diretta.
Proporzionale: In altre circoscrizioni, i seggi vengono distribuiti in base alla percentuale di voti ottenuti da ciascun partito. È come dividere una torta in proporzione alla grandezza delle fette che ciascuno si è tagliato.
Ordinamento della Repubblica: è l'insieme degli organi e dei poteri che regolano l'organizzazione e il funzionamento di uno Stato, nel nostro caso, la Repubblica Italiana.
Fase III. Promulgazione: Il Presidente della Repubblica promulga la legge, dandole così efficacia giuridica (effettua un controllo sulla legittimità costituzionale della legge, cioè deve dire se rispetta o no la Costituzione)
Fase IV. Pubblicazione e entrata in vigore: La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e entra in vigore dopo un certo periodo di tempo (c.d. vacatio legis dalla durata di 15 giorni)