Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
La struttura della Costituzione italiana, PARTE I "Diritti e doveri…
La struttura della Costituzione italiana
La costituzione si compone di 139 articoli che sono ripartiti in questo modo:
PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1-12)
Sono i valori etici, gli obiettivi essenziali e i principi ispiratori, di natura giuridica e politica, che sono alla base del nostro Stato. Sono contenuti nei primi 12 articoli della Costituzione
PRINCIPIO DEMOCRATICO: stabilisce che la SOVRANITA' appartiene al POPOLO, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, ossia tramite gli strumenti della democrazia
DEMOCRAZIA: DIRETTA (referendum); INDIRETTA (elezioni politiche)
PRINCIPIO PERSONALISTA: riconosce il valore della centralità della persona umana a cui sono riconosciuti e garantiti diritti inviolabili, sia nella sua soggettività sia nelle formazioni sociali.
ART. 2
PRINCIPIO SOLIDARISTA: richiede a ognuno di noi l'adempimento di doveri inderogabili (ai quali è impossibile sottrarsi) di solidarietà politica, economica e sociale.
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: ART. 3
UGUAGLIANZA FORMALE: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza alcuna distinzione (art. 3, c. 1)
UGUAGLIANZA SOSTANZIALE: lo Stato si impegna a creare le condizioni affinchè ogni individuo possa essere effettivamente uguale agli altri (art. 3, c. 2)
PRINCIPIO LAVORISTA: ART. 4
Comma 1: DIRITTO di lavorare
Comma 2: DOVERE di lavorare
ART. 5: PRINCIPIO AUTONOMISTA: sancisce l'autonomia degli organi amministrativi decentrati e periferici locali, ossia tutti gli enti pubblici territoriali diversi dallo Stato che amministrano e governano determinati territori e le persone che vi risiedono;
PRINCIPIO DI DECENTRAMENTO: la Repubblica prevede uno spostamento e una distribuzione di competenze dagli organi centrali a quelli periferici
ART. 7: PRINCIPIO DELL'INDIPENDENZA E DELLA SOVRANITA' DELLO STATO E DELLA CHIESA
ART. 6: TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
ART. 8: PRINCIPIO DELLA LIBERTA' RELIGIOSA; tutte le confessioni religiose sono "egualmente libere davanti alla legge"
ART. 9 : PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DEL PAESAGGIO
ART. 10: PRINCIPIO INTERNAZIONALISTA: l'ordinamento giuridico italiano si adatta e rispetta le norme emanate dalla comunità internazionale, per disciplinare i rapporti tra Stati
ART. 11: PRINCIPIO DEL RIPUDIO DELLA GUERRA: l'Italia rifiuta la guerra come strumento per risolvere i conflitti tra Stati
ART. 12: fissa i colori della bandiera italiana (rosso, bianco, verde)
PARTE II "Ordinamento della Repubblica italiana" (artt. 55-139)
XVII Disposizioni transitorie e finali
PARTE I "Diritti e doveri dei cittadini" (artt. 13-54)