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Capitolo 15 Diritto d'autore e comunicazione - Coggle Diagram
Capitolo 15 Diritto d'autore e comunicazione
1 quando informativo
bisogna distinguere tra l'idea pubblicitaria in sé e la sua formale concretizzazione da parte dell'autore; la prima intesa come situazione generale, non può essere oggetto di monopolio autorale
Da questo punto di partenza, le idee generiche non possono essere oggetto di monopolio se concretizzate da terzi con modalità espressiva esteriore soggettivamente diversa. Tale principio è applicabile trasversalmente, esempio una pubblicità ed un film o un'opera fotografica
un potenziale limite alla creatività della pubblicità potrebbe essere individuato nel criterio di verità. La creatività è così al servizio della persuasione del pubblico potenziale, ma entrambe al servizio del principio di liceità della verità
la comunicazione pubblicitaria che non ha caratteristiche di creatività può essere tutelata in forza dell'istituto del divieto di atti di concorrenza sleale ex. art. 2598
i players del mercato ben conoscono l'iter costitutivo di una campagna pubblicitaria, che può variare da un procedimento semplice ad un procedimento articolato formato dalle varie fasi di progettazione; sorge quindi il problema riguardante l'individuazione del quid minimum di un risultato proteggibile come opera dell'ingegno; le proposte, i pozzetti, gli storyboard sono tutti inquadrabili nelle fasi prodromiche, ma non per questo devono essere esclusi dalla tutela
la pubblicità ha lo scopo di catalizzare l'attenzione del ricevente nel più breve tempo possibile. Le nuove tecnologie stanno imponendo linguaggi e modalità comunicative brevi e sintetiche; per tale motivo è sempre più pregnante l'esigenza di stimolare il desiderio di acquisto del consumatore con l'utilizzazione di slogan, claim e tag-line; i claim possono far parte di una struttura pubblicitaria più complessa, oppure essere assistessi l'unico elemento della comunicazione commerciale
la natura sintetica delle tag-line, porge la questione se le medesime possono assurgere ad opera dell'ingegno, in quanto comunicazione a sé stante, sia in quanto elemento costitutivo di una pubblicità
il giurista deve correttamente definire l'opera dell'ingegno anche l'espressione intellettuale dell'autore. Gli slogan, i claim e le tag-line se possiedono creatività assurgono ad opera dell'ingegno e in quanto tali sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore. Gli slogan, alfine di evitare i rischio di non ricevere tutela aurorale, possono essere registrati come marchio d'impresa
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2 Diritti e loro acquisto
2.1 opera originaria
dall'art. 6 L.A l'autore acquista a titolo originario con la semplice creazione dell'opera. In tema di comunicazione d'impresa, è frequente che alla creazione della pubblicità partecipi un team di più soggetti
la pubblicità viene spesso realizzata da oggetti diversi e ciò può avvenire tramite ufficio marketing interno, oppure utilizzando risorse in outsourcing all'uopo individuate. I soggetti che operano nel marketing interno dell'impresa saranno regolarizzati dal un contratto di lavoro subordinato nel quale viene specificamente indicata la prestazione del lavoratore nell'ambito del marketing
l'opera creata dal lavoratore subordinato non rientra nell'esercizio delle mansioni per le quali è stato assunto. Secondo gli usi in tema di pubblicità, raramente il diritto di paternità viene riconosciuto ed estrinsecato, giustificandone l'omissione per il solo fatto della brevità del messaggio pubblicitario
occorre distinguere le singole fattispecie concrete di pubblicità: pubblicità formate da immagine statiche, esempio i cartelloni pubblicitari, nella quale il riconoscimento di diritto di paternità appare facile.
In tema di spot pubblicitari, l'interpretazione della fattispecie astratta del diritto di paternità deve essere correttamente calibrata. Secondo un'interpretazione giurispurdenziale, il diritto ad essere riconosciuto come autore non troverebbe applicazione; la ratio è fondata sulla constatazione che a causa della breve durata non sarebbe possibile riconoscere la paternità
in caso di violazione del diritto di paternità dell'autore il danno è in re ipsa. Nella seconda ipotesi del contratto di commissione tra l'imprenditore e l'agenzia pubblicitaria esterna, i diritti di natura patrimoniale spettano al committenti nei limiti indicati nel contratto. L'inserzionista è il titolare e legittimato di agire contro eventuali terzi soltanto per quei diritti di natura patrimoniale, mentre l'autore produttore sarà titolare e legittimato ad agire per tutti quei diritti e quelle utilizzazioni commerciali che non spettano all'inserzionista
qualora l'inserzionista voglia avere la titolarità a tutto spettro dei diritti di natura patrimoniale deve essere espressamente previsto all'interno del contratto
il diritto morale di paternità, si rimanda alle stesse conclusioni di cui poco sopra in tema di lavoro subordinato. Tra i diritti morali vi è il diritto di integrità dell'opera, sarebbe il diritto di vietare qualunque deformazione, mutilazione e modificazione che possa arrecare pregiudizio all'onore dell'autore
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2.2 utilizzo di opere preesistenti
La comunicazione pubblicitaria può raggiungere il proprio risultato comunicativo di opere dell'ingegno preesistenti appartenenti ai terzi. L'utilizzo di un'opera musicale preesistente in uno spot pubblicitario necessita della licenza del diritto di sincronizzazione
deve essere realizzato previo consenso deitittolari dei diritti. In mancanza di consenso all'utilizzo di un'opera dell'ingegno di terzi la pubblicità risulterebbe illecita; il giudice disporrebbe l'inibizione all'utilizzo della pubblicità, con la possibilità di ordinare la distruzione della medesima ex art. 158 L.A
si ratta di una sanzione grave dal punto di vista dell'immagine sia dell'agenzia pubblicitaria che del committente. é da inquadrare l'utilizzo non diretto di un'opera, ma la riproposizione degli elementi caratteristici di un'opera dell'ingegno altrui
l'utilizzo diretto di un'opera altrui senza il consenso dell'autore si affaccia al fenomeno della contraffazione e può configurare la fattispecie di plagio. Il plagio può essere anche trasversale tra le diverse forme di espressione creativa, in quanto l'indagine di identità deve essere condotta sul corpus mysticum e cioè sull'idea come concretizzata come forma interna e contenuto ideologico
il fatto che l'opera plagiata appartenga ad una delle forme espressive di cui all'art. 2L.A e che l'opera plagiaria sia invece una pubblicità
2.3 Imitazione pubblicitaria
L'imitazione pubblicitaria è da considerarsi illecita a priori in quanto realizza un'appropriazione dell'idea altrui, anche se relativa a prodotti non concorrenti e anche se non determina effetti confusori
in forza dei principi sul diritto d'autore esaminati potrebbero ricorrere gli estremi della contraffazione o del plagio. L'imitazione pubblicitaria è altresì prevista nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale all'art. 13. La violazione di tale norma implica da parte del Giurì l'emanazione della sanzione dell'ordine di resistenza sella messa on-air (art. 39 del codice) e la possibilità della pubblicazione della decisione sui giornali (ar. 40 del codice)
le impresa coinvolte nell'imitazione si configurano nell'illecito di concorrenza sleale come l'art. 2598