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Il sistema di sicurezza collettiva previsto da Carta ONU - Coggle Diagram
Il sistema di sicurezza collettiva previsto da Carta ONU
L'uso della forza armata prima dell'entrata in vigore della Carta ONU
principio della libertà del ricorso all'uso della forza armata (ordinamento giuridico "incompleto")
Tappe principali verso abolizione di questo principio furono:
1 - Il patto della Società delle Nazioni (1919)
2 - Patto Briand Kellog (1928)
Carta atlantica 1941
14 Agosto 1941, Roosevelt e Churchill dichiarano che:
Non cercano ingrandimenti territoriali
Non desiderano assistere a cambiamenti non in linea con volontà liberamente espresse da popoli interessati
Rispettano diritto dei popoli di scegliere loro forma di governo
Si impegnano a collab in campo economico e pace per tutti + libertà dei mari e abbandono uso della forza nell'ottica di un sistema di sicurezza generale
Dichiarazione delle NU 1942
Washington 1° Gennaio 1942
Governi firmatari che hanno aderito a programma comune di fini e principi incluso nella Carta Atlantica
Conferenza di Mosca 1943
30 Ottobre 1943
USA, UK, URSS e Cina dichiarano:
necessità di stabilire Org int Gen fondata su sovrana uguaglianza di tutti gli stati amanti della pace e aperta a tutti per mantenere pace e sicurezza int.
Conferenza di Dumbarton Oaks 1944
proposta di statuto nuova org int, su base progetto americana
Conferenza di Yalta 1945
Decisione su disciplina voto nel CDS e su riconoscimento potere di veto a membri permanenti
Convocazione Conferenza NU su proposta Org mondiale a SF il 25 Aprile 1945
Conferenza di SF 1945
Partecipano 50 stati (coloro che han dichiarato guerra a Germania entro marzo 1945 + firmato dichiarazione)
51 stati firmano la carta il 26 giugno 1945 che entra in vigore ad ottobre
Gli art. fondamentali
Art 2 par 4
-> divieto uso della forza nei rapporti internaz
Art 39 ss
. accentramento in CDS competenza azioni necessarie x mantenimento ordine e pace, tra cui uso forza a fini di polizia
Divieto con
funzione sociale
(per la sicurezza globale),
stato centrico
(bene giuridico primariamente tutelato è sovranità statale) e
confermato nella sua irrinunciabilità
da giustificazioni degli stati addotte per esercitare forza (legittima difesa, intervento umanitario)
Sistema di sicurezza accentrato
Poco e mal funzionante fino a caduta muro di Berlino
Dopo 1991 nuova vita, veto ancora praticato (ultimamente casi eclatanti) ma maggior num di interventi anche se di importanza limitata
Maggior parte interventi sono crisi interne stati, guerre civili, violazioni diritti umani o situa post conflitti
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Divieto uso quale forza?
Sicuramente vietata la
minaccia o uso forza armata
contro Stato o popolo dotato di propria organizzazione nazionale rappresentativa (MLN). Minaccia comprende anche tramite ultimatum, può essere implicita ma NON comprende semplice rafforzamento potenziale bellico. In parere del 1996 la CDG ha riaffermato principio collegamento minaccia e uso della forza
Uso della forza economica:
non vietato tout court, o quantomeno chi ne è colpito non può invocare ricorso a legittima difesa, ma solo rispondere con equivalenti misure di rappresaglia non armata
Acquisizione di un territorio:
vietato se tramite minaccia o uso della forza, da esso discende obligo di non riconoscere occupazione bellica (
Dottrina Monroe
nonostante ipocrisia)
Uso della forza preventiva
: no legittimità riconosciuta a pretese di alcune potenze di ricorrere a forza su base pericolo non ancora in atto
Uso della forza contro aggressione armata indiretta:
se viene prestata come assistenza a gruppi in lotta contro uno stato, esso non è autorizzato a ricorrere a forza contro Stato che assiste autori aggressione
Sentenze
Nicaragua 1986
https://www.icj-cij.org/case/70
Piattaforme petrolifere 2003
https://www.icj-cij.org/case/90
Parere sul muro 2004
https://www.icj-cij.org/case/131
Il patto della società delle Nazioni
Art 12
: Stati sottoporranno questioni su rottura a arbitrato o regolamento giudiziale, e NON ricorreranno alla guerra prima che siano trascorsi 3 mesi da decisione arbitrale o giudiziale o relazione del consiglio
Art 13:
Caus sarà sottoposta a Corte Permanente di giustizia internazional (CPGI) o altri designati da parti o previsti in convenzioni anteriori
Patto Briand-Kellogg
Patto generale di rinuncia alla guerra (27 agosto 1928)
Art 1 e Art 2 sanciscono rinuncia a guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali