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INVALIDITA' E INEFFICACIA DEL CONTRATTO - Coggle Diagram
INVALIDITA' E INEFFICACIA DEL CONTRATTO
NULLITA' nullity
EX TUNC ma da subito inefficace
mancanza di un elemento essenziale (nella violenza fisica manca la volontà)
oggetto impossibile, indeterminabile o illecito
ASSOLUTA chiunque può farla valere
IMPRESCRITTIBILE
rilevabile d'ufficio dal giudice
insanabile
nullità parziale (CLAUSOLE VESSATORIE)
causa illecita
simulazione di contratto
motivo illecito esclusivo
in frode alla legge
ANNULLABILITA' voidability
ex tunc, ma salvi i diritti dei terzi in buona fede
RELATIVA solo gli interessati possono farla valere
PRESCRITTIBILE IN 5 ANNI
non rilevabile d'ufficio dal giudice
sanabile
INCAPACITA' DI AGIRE
INCAPACITA' NATURALE E MALA FEDE
VIZI DELLA VOLONTA' quali errore,violenza morale,dolo
DOLO MALUS, BONUS, DI TERZO, DETERMINANTE E INCIDENTE)
RESCISSIONE
CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO
attuale e non temuto in futuro, per la persona e grave, con mala fede dell'altro contraente
CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI BISOGNO
lesione enorme ultra dimidium, difficoltà economica,mala fede dell'altro contraente
PRESCRITTIBILE IN 1 ANNO
SANABILE con rettifica da parte di chi ne ha approfittato
EX TUNC ma salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
o resolution l'azione si prescrive in 10 anni (difetti successivi alla venuta in essere del contratto)
EX TUNC fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede
PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA causa di forza maggiore o caso fortuito
il rischio della perdita per caso fortuito o forza maggiore è del proprietario res perit domino
PER ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA
aumento spropositato del prezzo causa una guerra
PER INADEMPIMENTO art.1218 c.c
.
adempimento più risarcimento
risoluzione più risarcimento
legale in caso di diffida ad adempiere, clausola risolutiva, termine essenziale
giudiziale con sentenza del giudice
ex tunc