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INVALIDITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Coggle Diagram
INVALIDITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
NULLITA'
EX TUNC ma da subito inefficace
mancanza di un elemento essenziale (nella violenza fisica manca la volontà)
oggetto impossibile, indeterminabile o illecito
ASSOLUTA chiunque può farla valere
IMPRESCRITTIBILE
rilevabile d'ufficio dal giudice
insanabile
nullità parziale (CLAUSOLE VESSATORIE)
ANNULLABILITA'
ex tunc, ma salvi i diritti dei terzi in buona fede
RELATIVA solo gli interessati possono farla valere
PRESCRITTIBILE IN 5 ANNI
non rilevabile d'ufficio dal giudice
sanabile
UNA PARTE E' INCAPACE DI AGIRE, VOLONTA' VIZIATA
RESCISSIONE
CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO attuale e non temuto in futuro, per la persona e grave, con mala fede dell'altro contraente
CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI BISOGNO lesione enorme con la prestazione più del doppio dell'altra, difficoltà economica, mala fede dell'altro contraente
PRESCRITTIBILE IN 1 ANNO
SANABILE CON UN SUPPLEMENTO DA PARTE DI CHI NE AVEVA APPROFITTATO
EX TUNC ma salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO l'azione si prescrive in 10 anni (difetti successivi alla venuta in essere del contratto)
EX TUNC fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede
PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA causa di forza maggiore o caso fortuito
il rischio della perdita per caso fortuito o forza maggiore è del proprietario res perit domino
PER ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA aumento spropositato del prezzo causa una guerra
PER INADEMPIMENTO art.1218 c.c.
o adempimento più risarcimento
o risoluzione più risarcimento
legale in caso di diffida ad adempiere, clausola risolutiva, termine essenziale
giudiziale con sentenza del giudice
eccezione di adempimento