Marchio collettivo: oggetto di recente forma. Ha la funzione di garantire che i prodotti\servizi contrassegnati devono rispettare criteri e caratteristiche di produzione. Il marchio collettivo europeo considerato quel segno idoneo a distinguere i prodotti. Viene registrato solo da persone giuridiche, da associazioni di categoria, fabbricanti, produttori ecc... Il richiedente che registra deve allegare il regolamento che stabilisce le modalità d'uso del marchio. Le eventuali modifiche ai regolamenti, sull'uso del marchio collettivo devono essere comunicate all'Ufficio italiano brevetti (raccolta da inserire nell'art. 185 c.p.i. Il marchio viene utilizzato dall'imprenditore (tramite una licenza, nella quale viene concessa dal titolare del marchio, solo se rispetta i riquesiti richiesti e rispettarle) In caso di inadempimento si può giungere alla revoca dell'utilizzo del marchio. Con le modifiche effetuate, le riforma introduce il
marchio di certificazione: si tratta di segni distintivi in cui scopo è certificare determinate caratteristiche dei prodotti e servizi (11 bis consente la registrazione come marchio, nella quale potrebbe servire per designare la provenienza geografica dei prodotti, e garantisce che i prodotti\servizi siano conformi alle prescrizioni definite nel regolamento. La registrazione avviene dalla richiesta di persone fisiche o giuridiche (sia nel marchio collettivo e sia di certificazione, è previsto il deposirto del regolamento d'uso come le norme relative ai controlli delle sanzioni