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REVISIONE, SONO ESCLUSI NUOVI FATTI E MEZZI DI PROVA, Impugnabile con…
REVISIONE
PROCEDURA
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- entro 90 gg. dalla scoperta del motivo di revisione e entro max. 10 anni dal passaggio in giudicato della decisione
- la parte deve chiedere con il petitum che, previo accoglimento della domanda di revisione e conseguente annullamento della decisione impugnata, sia richiesta la reiezione/accoglimento della petizione
- il giudice notifica a controparte + chiede di presentare le osservazioni
- diritto alla replica spontanea
- non ha effetto sospensivo
- se accoglie la domanda, annulla la decisione precedente e notifica la nuova decisione con motivazione scritta
- se non accoglie la domanda di revisione, la decisione è impugnabile solo con reclamo!
MOTIVI
- una parte è in possesso di pseudo-nova che se fossero stati addotti o assunti a dibattimento avrebbero comportato un giudizio diverso;
- una parte scopre che da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o delitto (es. falsa testimonianza, falsa perizia, corruzione del giudice, documenti falsi...)
- una parte fa valere che acquiescenza, resistenza o transazione è inefficace
- per violazione della CEDU
SONO IMPUGNABILI:
- DECISIONI FINALI PASSATE IN GIUDICATO DELL'ULTIMA ISTANZA CANTONALE (revisione di decisioni del TF è retta dalla LTF)
- DECRETI DI STRALCIO PER INTERVENUTA ACQUIESCENZA, DESISTENZA O TRANSAZIONE
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