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MEDICINA DEL LAVORO 2 - PERICOLO E RISCHIO - Coggle Diagram
MEDICINA DEL LAVORO 2 - PERICOLO E RISCHIO
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO SONO INDIVIDUATE LE MISURE DI PREVENZIONE PROTEZIONE, CON IL RELATIVO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE X GARANTIRE IL LIVELLO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SALUTE E SICUREZZA
X FARE QUESTO, OPERA IN STRETTA COLLABORAZIONE CON L'RSPP E IL MC
E' PREVISTO DAL TESTO UNICO 81/2008 DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, E' IL DOCUMENTO DI FORMALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI X LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI PRESENTI NELL'AMBITO DI UN'ORGANIZZAZIONE
L'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO, REDATTO DAL TERMINE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, E' 1 DEGLI OBBLIGHI NON DELEGABILI DEL
DATORE DI LAVORO
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
LE SQUADRE DI EMERGENZA
IL LAVORATORE
: E' LA PERSONA CHE INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGE UN'ATTIVITA' LAVORATIVA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN'ARTE O UNA PROFESSIONE, ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI O FAMILIARI
TRA I VARI COMPITI: PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA, OSSERVARE LE DISPOSIZINI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE; UTILIZZARE CORRETTAMENTE EL ATTREZZATURE DI LAVORO, LE SOSTANZE EI PREPARATI PERICOLOSI; UTILIZZARE IN MODO APPROPRIATO I DPI, PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO, SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI DISPOSTI DAL MEDICO COMPETENTE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI X LA SICUREZZA
(RLS): E' UNA PERSONA ELETTA O DESIGNATA X RAPPRESENTARE I LAVORATORI X QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO
TRA LE SUE FUNZIONI: RICEVE LE INFORMAZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, PROPONE ATTIVITA' DI PREVENZIONE A TUTELA DEI LAVORATORI
GLI STUDENTI
MEDICO COMPETENTE (MC)
RESPONSABILE DEL SERVIZO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(RSPP): E' UNA PERSONA DESIGNATA DAL DATORE DI LAVORO, PUO' ESSERE UN DIPENDENTE DELL'AZIENDA O UN CONSULENTE ESTERNO
LE FUNZIONI SONO: RILEVA I FATTRI DI RISCHIO, PRESENTA I PIANI FORMATIVI E INFORMATIVI PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE, COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO NELL'EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI
DATORE DI LAVORO
: E' QUALSIASI PERSONA FISICA, SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CHE HA LA RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE STESSA O DELL'UNITA' PRODUTTIVA IN QUANTO ESERCITA I POTERI DECISIONALI O DI SPESA
OBBLIGHI: VALUTA TUTTI I RISCHI CON LA CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL D.V.R., DESIGNA I LAVORATORI INCARICATI NELL'ATTUAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA 1° SOCCORSO; NOMINA IL RSPP E IL MC; DEVE FORMARE E INFORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI; DEVE FORNIRE I NECESSARI DPI (DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE); ORGANIZZA 'ATTIVITA' DI IMPRESA TENENDO CONTO DELL'OBBLIGO DI SALVAGUARDARE L'INTEGRITÀ' PSICOFISICA DEI LAVORATORI ELIMINANDO O CERCANDO DI RIDURRE AL MASSIMO I RISCHI CHE POSSONO PROCURARE DEI DANNI AI LAVORATORI; VIGILA E VERIFICA IL RISPETTO DA PARTE DEI LAVORATORI DELLE NORME DI SICUREZZA
PREPOSTO
: E' UNA PERSONA CHE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA E GARANTISCE L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI ED ESERCITANDO UN FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA
OGNI FIGURA DELL'ORGANIGRAMMA HA COMPITI E RESPONSABILITA' BEN PRECISE, STABILE DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
E' FINALIZZATO A UNA GESTIONE CORRETTA DEL SISTEMA SICUREZZA E LA SUA DEFINIZIONE PERMETTE DI RENDERE CHIARO A TUTTI "CHI FA COSA"
LE FIGURE DELL'ORGANIGRAMMA SONO:
SORVEGLIANZA SANITARIA
DEFINIZIONE: INSIEME DEGLI ATTI MEDICI, FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLO STATO DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE DI LAVORO, AI FATTORI DI RISCHIO PROFESSIONALI E ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
SIGNIFICATO E OBIETTIVI
:
HA LO SCOPO DI PREVENIRE LE MALATTIE PROFESSIONALI E LE MALATTIE CORRELATE AL LAVORO, DI IMPEDIRE CHE MALATTIE DOVUTE A QUALSIASI CAUSA POSSANO PEGGIORARE PER EFFETTO DEL LAVORO E DI CONTRIBUIRE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO.
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE CHE SI FONDA SUL CONTROLLO MEDICO DEL LAVORATORE MA RICHIEDE ANCHE LA CONOSCENZA APPROFONDITA DEL CICLO TECNOLOGICO (MATERIE PRIME, PRODOTTI INTERMEDI, PRODOTTI FINITI), DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (TEMPI E MODALITÀ DI ESPOSIZIONE), DEGLI ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI DELL’ESPOSIZIONE A FATTORI DI RISCHIO PROFESSIONALI (RILEVATI ANCHE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO) E DEGLI SPECIFICI EFFETTI DEGLI STESSI SULLA SALUTE DEI LAVORATORI;
COMPRENDE
:
A) VISITA MEDICA PREVENTIVA INTESA A CONSTATARE L’ASSENZA DI CONTROINDICAZIONI AL LAVORO CUI IL LAVORATORE É DESTINATO AL FINE DI VALUTARE LA SUA IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA;
B) VISITA MEDICA PERIODICA PER CONTROLLARE LO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI ED ESPRIMERE IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA.
LA PERIODICITÀ DI TALI ACCERTAMENTI, QUALORA NON PREVISTA DALLA RELATIVA NORMATIVA, VIENE STABILITA, DI NORMA, IN UNA VOLTA L’ANNO. TALE PERIODICITÀ PUÒ ASSUMERE CADENZA DIVERSA, STABILITA DAL MEDICO COMPETENTE IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.
L’ORGANO DI VIGILANZA, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, PUÒ DISPORRE CONTENUTI E PERIODICITÀ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DIFFERENTI RISPETTO A QUELLI INDICATI DAL MEDICO COMPETENTE;