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L'APPELLO - 2, -, -, - - Coggle Diagram
L'APPELLO - 2
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qualora G confermi o riformi la sentenza, ha l'obbligo di motivare la propria decisione
a pena di inammissibilità, non può esimersi dal dare risposte puntuale ai motivi di gravame proposti
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nell'ottica internazionale, l'appello del PM contro le decisioni di proscioglimento non è necessario
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nel processo il PM rappresenta lo Stato, così come il giudice > propone quindi una causa dello stato contro lo stato
il PM non può mettere in discussione l'operato del giudice salvo che non si tratti di decisione illegale e in quel caso il vizio di legittimità è perseguibile per mezzo di ricorso in cassazione
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regola vuole che G d'appello pronunci sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata
TUTTAVIA in alcuni casi eccezionali, G può annullare la sentenza impugnata, provocando la restituzione degli atti al G di primo grado
qualora g si trovi a rilevare nullità della sentenza o degli atti del procedimento, si figurano due epiloghi
regressione procedimentale, con obbligo si reiterazione dell'attività viziata
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rinnovazione del singolo atto viziato, nel corso del giudizio di appello
per le nullità relativa o assolute/regime intermedio che non abbiano determinato la nullità del decreto di rinvio o sentenza di primo grado
qualora l'atto nullo non fornisce elementi essenziali al giudizio, può anche proseguire senza rinnovazione
per quanto concerne l'appello della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento, non vi dovrebbe essere remore ad escluderlo
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